Sentenza del 09/03/2016 n. 463 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Dichiarazione dei redditi - Emendabilità della dichiarazione - Sussiste - Emendabilità della dichiarazione anche in sede di impugnazione della cartella - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per il contribuente di correggere un errore meramente formale nella dichiarazione dei redditi IRPEF e di far valere la correzione impugnando la cartella di pagamento emessa sulla base della dichiarazione errata. Il contribuente sostiene che la dichiarazione è una mera dichiarazione di scienza, non un atto negoziale o il titolo dell’obbligazione tributaria, e che l’errore può quindi essere corretto anche oltre il termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998 e in sede contenziosa.
La decisione
Secondo i principi di legittimità riportati, la dichiarazione dei redditi è emendabile quando contiene errori di fatto o di diritto meramente formali che incidono sull’obbligazione tributaria. La correzione può essere fatta valere anche oltre il termine previsto per integrare la dichiarazione e nel giudizio contro la cartella di pagamento: il limite dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 non lo impedisce, perché non si deduce un vizio della cartella, ma si contesta l’errore dichiarativo alla luce della capacità contributiva e della legalità dell’azione amministrativa. Il testo fornito non identifica la specifica sentenza oggetto della richiesta né ne riporta dispositivo, importi, spese o parti nominativamente; non è quindi possibile precisare l’esito concreto del giudizio.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, introdotto dall’art. 2 d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
questa scadenza opera, atteso il tenore letterale della disposizione, solo nel caso in cui si voglia mutare la base imponibile non anche quando venga in rilievo un errore meramente formale
Il termine per integrare la dichiarazione entro la presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo riguarda il mutamento della base imponibile; non preclude la correzione di un errore meramente formale.
Art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la correzione è possibile anche in sede di impugnazione della cartella di pagamento, emessa in base alla errata dichiarazione del contribuente, non essendo di ostacolo il limite previsto dall'art. 19, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 perché non viene in rilievo un vizio della cartella, ma l'errore del contribuente e l'esigenza del rispetto del principio della capacità contributiva e della obiettiva legalità dell'azione amministrativa
Il limite relativo ai motivi di impugnazione della cartella non impedisce al contribuente di far valere l’errore nella propria dichiarazione: la contestazione riguarda la corretta determinazione dell’obbligazione tributaria, non un vizio intrinseco della cartella.
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza e non vincola il contribuente come atto negoziale: un errore può essere corretto se è dimostrato e incide sull’obbligazione tributaria.
- Il contribuente può far valere un errore meramente formale anche oltre il termine ordinario per integrare la dichiarazione, purché non si tratti di una modifica della base imponibile soggetta al termine previsto dalla legge.
- L’errore dichiarativo può essere dedotto anche impugnando la cartella emessa sulla base della dichiarazione; non è necessario configurarlo come vizio proprio della cartella.
- Questi principi non determinano automaticamente l’annullamento della cartella: il contribuente deve dimostrare l’errore e la sua incidenza sulla corretta pretesa tributaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 mar 2016Sentenza del 09/03/2016 n. 460 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 mar 2016Sentenza del 09/03/2016 n. 465 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 mar 2016Sentenza del 09/03/2016 n. 466 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 mar 2016Sentenza del 09/03/2016 n. 468 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 mar 2016Sentenza del 09/03/2016 n. 610 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 9 mar 2016Sentenza del 09/03/2016 n. 617 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →