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Sentenza

Sentenza del 09/03/2016 n. 463 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Dichiarazione dei redditi - Emendabilità della dichiarazione - Sussiste - Emendabilità della dichiarazione anche in sede di impugnazione della cartella - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità per il contribuente di correggere un errore meramente formale nella dichiarazione dei redditi IRPEF e di far valere la correzione impugnando la cartella di pagamento emessa sulla base della dichiarazione errata. Il contribuente sostiene che la dichiarazione è una mera dichiarazione di scienza, non un atto negoziale o il titolo dell’obbligazione tributaria, e che l’errore può quindi essere corretto anche oltre il termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998 e in sede contenziosa.

La decisione

Secondo i principi di legittimità riportati, la dichiarazione dei redditi è emendabile quando contiene errori di fatto o di diritto meramente formali che incidono sull’obbligazione tributaria. La correzione può essere fatta valere anche oltre il termine previsto per integrare la dichiarazione e nel giudizio contro la cartella di pagamento: il limite dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 non lo impedisce, perché non si deduce un vizio della cartella, ma si contesta l’errore dichiarativo alla luce della capacità contributiva e della legalità dell’azione amministrativa. Il testo fornito non identifica la specifica sentenza oggetto della richiesta né ne riporta dispositivo, importi, spese o parti nominativamente; non è quindi possibile precisare l’esito concreto del giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, introdotto dall’art. 2 d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435

    questa scadenza opera, atteso il tenore letterale della disposizione, solo nel caso in cui si voglia mutare la base imponibile non anche quando venga in rilievo un errore meramente formale

    Il termine per integrare la dichiarazione entro la presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo riguarda il mutamento della base imponibile; non preclude la correzione di un errore meramente formale.

  • Art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la correzione è possibile anche in sede di impugnazione della cartella di pagamento, emessa in base alla errata dichiarazione del contribuente, non essendo di ostacolo il limite previsto dall'art. 19, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 perché non viene in rilievo un vizio della cartella, ma l'errore del contribuente e l'esigenza del rispetto del principio della capacità contributiva e della obiettiva legalità dell'azione amministrativa

    Il limite relativo ai motivi di impugnazione della cartella non impedisce al contribuente di far valere l’errore nella propria dichiarazione: la contestazione riguarda la corretta determinazione dell’obbligazione tributaria, non un vizio intrinseco della cartella.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza e non vincola il contribuente come atto negoziale: un errore può essere corretto se è dimostrato e incide sull’obbligazione tributaria.
  • Il contribuente può far valere un errore meramente formale anche oltre il termine ordinario per integrare la dichiarazione, purché non si tratti di una modifica della base imponibile soggetta al termine previsto dalla legge.
  • L’errore dichiarativo può essere dedotto anche impugnando la cartella emessa sulla base della dichiarazione; non è necessario configurarlo come vizio proprio della cartella.
  • Questi principi non determinano automaticamente l’annullamento della cartella: il contribuente deve dimostrare l’errore e la sua incidenza sulla corretta pretesa tributaria.

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