Sentenza del 09/03/2016 n. 610 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Participation exemption - l. n. 80/03 - Art. 87 TUIR - esenzione - plusvalenze da cessioni di partecipazioni - società partecipata - effettiva attività commerciale - art. 55 TUIR - accertamento - sussistenza - esenzione - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l'applicabilità della PEX, poiché non risultava soddisfatto il requisito dell'effettivo esercizio di un'attività commerciale da parte della partecipata. Il testo fornito non indica l'atto impugnato, il giudice, il grado di giudizio, le date, gli importi, le ulteriori questioni processuali o la statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità della participation exemption (PEX) alle plusvalenze realizzate cedendo partecipazioni, ai sensi dell'art. 87 TUIR. Il beneficio presuppone che la società partecipata abbia svolto effettivamente e senza interruzioni, sin dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore alla cessione, un'attività commerciale ai sensi dell'art. 55 TUIR. Nel caso descritto, la partecipata era priva delle caratteristiche organizzative minime — sede, personale e beni strumentali — necessarie per svolgere concretamente tale attività.
Norme richiamate
Art. 87 del TUIR
La Participation exemption (c.d. "pex"), che è stata introdotta dalla legge delega n. 80/03 e poi recepita dall'art. 87 del TUIR, consiste nell'esenzione dalla tassazione di plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in società, ed è concessa solo ed esclusivamente quando la partecipata abbia effettivamente ed ininterrottamente svolto sin dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore alla cessione della partecipazione un'attività commerciale, ex art. 55 TUIR
L'esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni è subordinata, tra gli altri presupposti indicati nel testo, all'effettivo e ininterrotto esercizio dell'attività commerciale da parte della partecipata per il periodo richiesto.
Art. 55 del TUIR
ossia esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 c.c. e di attività agrarie di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del TUIR.
L'attività commerciale rilevante ai fini della PEX è quella esercitata professionalmente e abitualmente, anche se non in via esclusiva, e comprende le attività individuate dal testo mediante il rinvio alle disposizioni citate.
Legge delega n. 80/2003
Il testo la indica come fonte introduttiva della participation exemption, successivamente recepita nell'art. 87 TUIR.
Art. 2195 del codice civile
Il testo richiama le attività elencate dall'art. 2195 c.c. per individuare le attività commerciali rilevanti ai fini dell'art. 55 TUIR e del requisito PEX.
Art. 32, comma 2, lettere b) e c), del TUIR
Il testo include le attività agrarie contemplate da queste disposizioni tra quelle che possono integrare l'attività richiesta dall'art. 55 TUIR.
Massime di principio
- Per applicare la PEX non basta la titolarità formale di una partecipazione o la qualificazione dichiarata dell'attività: occorre che la partecipata abbia svolto realmente e ininterrottamente l'attività commerciale richiesta per il periodo indicato.
- L'effettività dell'attività può essere valutata considerando l'organizzazione concreta della partecipata. La mancanza di sede, personale e beni strumentali può indicare che essa non dispone dei mezzi minimi per svolgere l'attività commerciale.
- Se il requisito dell'attività commerciale effettiva non è dimostrato, viene meno un presupposto della PEX e l'esenzione non è concedibile.
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