Sentenza del 09/03/2016 n. 468 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Canone dovuto al Comune per la concessione di un'area demaniale - Non è deducibile dal reddito del fabbricato che insiste su quell'area.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl canone non è deducibile dal reddito dell'immobile. La concessione di un bene demaniale attribuisce al concessionario diritti personali di godimento, non diritti di consistenza reale; pertanto il canone non è trattato come un costo deducibile dal reddito del fabbricato. Il testo fornito non riporta gli estremi della sentenza, l'esito processuale formale, le spese o eventuali altri motivi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità dal reddito di un fabbricato del canone pagato al Comune per la concessione temporanea di un'area demaniale sulla quale il contribuente aveva costruito l'immobile. Il contribuente sosteneva, o comunque chiedeva, che il canone fosse deducibile dal reddito prodotto dal fabbricato.
Massime di principio
- Il canone pagato per ottenere dal Comune il godimento temporaneo di un'area demaniale non è automaticamente deducibile dal reddito dell'edificio realizzato su quell'area.
- Per valutare la deducibilità occorre distinguere la natura del diritto attribuito: la concessione demaniale conferisce, secondo il principio descritto, un diritto personale di godimento e non un diritto reale sul suolo.
- La presenza di un fabbricato di proprietà o realizzato dal concessionario sull'area non trasforma, da sola, il rapporto concessorio relativo al suolo in un diritto reale né rende deducibile il relativo canone dal reddito del fabbricato.
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