Cassazione Penale, Sentenza n. 35219/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere adottata per reati di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/1990) e per il reato aggravato ex art. 416-bis c.p.; il ricorrente deduceva: (i) omissione di valutazione di conversazioni intercettate ritenute dirimenti per la carenza di gravi indizi; (ii) illogicità della ricostruzione che avrebbe riconnesso episodi isolati alla partecipazione all'associazione criminale; (iii) mancata motivazione circa l'inidoneità di misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) e mancata considerazione del tempo trascorso tra i fatti e la misura ai fini della prognosi di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte fossero sostanzialmente le stesse già dedotte e valutate nel precedente giudizio cautelare (richiamando la sentenza n. 27971/2021), configurando il principio del "giudicato cautelare"; ha inoltre ritenuto i motivi aspecifici o volti a una diversa valutazione dei fatti, improponibili in sede di legittimità. La Corte ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale del riesame secondo cui solo la custodia in carcere poteva efficacemente neutralizzare il periculum di Scarcia, sulla base di elementi quali ruolo strategico, rete di fornitori, richiesta di arma (Kalashnikov) e precedenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma invocata come titolo dell'istanza di cui al riesame (ricorso ex art. 310); richiamata come riferimento procedurale per l'impugnazione del provvedimento cautelare
Previsione dei reati in materia di stupefacenti: gli artt. 73 (produzione, traffico e detenzione) e 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) sono i reati per i quali è stata disposta la misura cautelare; la Corte ha ritenuto fondati gli indici di partecipazione e di pericolosità collegati a tali fattispecie
Aggravamento contestato per l'aver commesso attività al fine di favorire una cosca mafiosa (Pisano di Rosarno); utilizzata per qualificare la gravità del quadro criminoso e la rilevanza delle esigenze cautelari
Richiamato fra le norme censure relative alla motivazione e alla definizione degli elementi di fatto nei provvedimenti cautelari; la Corte ha ritenuto generiche le contestazioni che non indicavano elementi specifici
Norma sul principio di motivazione: il ricorrente contestava carenze motivazionali, ma la Corte ha ritenuto le critiche non specifiche o riconducibili a una diversa valutazione dei fatti
Norma relativa alle misure cautelari personali (modalità e motivazione delle misure): invocata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di esaminare l'idoneità di misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata nel dichiarare insufficiente la misura alternativa
art. 23 D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020 e D.L. 228/2021
Richiamate in ordine alla procedura trattata a conclusioni scritte, ai sensi delle norme emergenziali e successive modifiche; richiamo procedurale senza incidenza sul merito cautelare
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di condannare il ricorrente al versamento a favore della Cassa delle ammende in caso di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è inammissibile se propone censure già oggetto di precedente giudizio cautelare divenuto intangibile per il principio del "giudicato cautelare"; non si può riproporre identiche argomentazioni senza nuovo elemento decisivo.
- La Corte di legittimità non è competente a riesaminare i fatti e le prove per contestare la valutazione di merito: le critiche che richiedono una diversa ricostruzione fattuale sono generalmente improponibili in cassazione salvo che non siano dedotte violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione.
- Per ottenere lo scostamento dalla misura custodiale è necessario contestare in modo specifico e circostanziato la motivazione che ha escluso misure alternative: l'eccezione generica sull'inidoneità della custodia o la mera indicazione del tempo trascorso non sono sufficienti.
- Se si deduce l'omissione di valutazione di intercettazioni o documenti decisivi, il ricorso deve indicare esattamente quali passaggi non valutati sono dirimenti e per quale ragione ribalterebbero il giudizio sulla gravà indiziaria.
- Gli elementi indiziari multipli (ruolo organizzativo, reti di fornitori, precedenti per armi, richieste di armi) possono giustificare la custodia in carcere come unica misura idonea a recidere legami criminali e prevenire la reiterazione; il giudice deve motivare in particolare perché le misure meno afflittive siano insufficienti.
- La genericità dei motivi e la mancata individuazione di norme specifiche violate espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e, in caso di colpa nella proposizione del ricorso, a sanzioni pecuniarie.
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