Cassazione Civile, Ordinanza n. 02608/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per la costruzione di una piscina coperta. In primo grado il tribunale aveva condannato il comune al pagamento di una somma in favore dell'appaltatrice sulla base di documentazione contabile di cantiere, mentre il comune aveva impugnato e, nel corso del giudizio di appello, aveva proposto querela di falso contro l'estratto del registro di contabilità e il 13° stato di avanzamento lavori prodotti dalla controparte. L'appaltatrice aveva a sua volta proposto querela di falso incidentale contro una copia del registro di contabilità prodotta dal comune. Il giudizio di falso era stato definito dal tribunale di Velletri con dichiarazione di falsità di una delle copie del SAL nella parte in cui recava le riserve e con rigetto/inammissibilità delle altre contestazioni. La corte d'appello aveva confermato l'esito, ritenendo in base a presunzioni che il documento privo di riserve fosse quello genuino e che fosse invece falso quello successivamente formato e recante le riserve. Nel ricorso per cassazione l'appaltatrice ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente e per asserita violazione dell'art. 342 c.p.c.; omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo ai fatti non contestati e all'art. 115 c.p.c.; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per illegittimo ragionamento presuntivo sulla falsità dei documenti; violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'efficacia probatoria delle copie documentali e del timbro del direttore dei lavori; violazione degli artt. 654 c.p.p. e 530 c.p.p. per mancato rilievo vincolante del giudicato penale di assoluzione sull'asserita falsificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha osservato, quanto al primo, che il richiamo della corte d'appello alla genericità dell'appello era solo un obiter dictum, non decisivo, perché la decisione si fondava comunque sul rigetto nel merito. Quanto al secondo, ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, poiché la corte territoriale aveva comunque esaminato la censura sul valore degli elementi probatori e il vizio denunciato attiene, al più, alla valutazione delle prove. Sul terzo motivo, la Corte ha escluso la violazione delle norme sulle presunzioni, rilevando che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito e del giudizio di gravità, precisione e concordanza degli indizi. Sul quarto, ha precisato che nel giudizio di querela di falso il tema è l'accertamento della falsità del documento, indipendentemente dalla sua eventuale efficacia di prova legale, e che la censura sulla valutazione della prova non era sindacabile nei termini prospettati. Sul quinto, ha chiarito che l'assoluzione penale dell'amministratore della società non vincolava il giudizio civile di falso, perché il procedimento penale e quello civile hanno oggetto e funzione diversi: il primo mira a individuare l'autore della falsificazione ai fini sanzionatori, il secondo a verificare la non rispondenza al vero del documento. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione è nulla solo se realmente apparente o irriducibilmente contraddittoria; un rilievo che resti assorbito nel merito o che costituisca mero obiter non incide sulla validità della decisione
la dedotta non specificità dell'appello era, nel caso concreto, priva di rilievo decisivo perché la corte territoriale ha comunque esaminato il merito delle censure
la mancata adesione alla tesi di parte non integra omessa pronuncia; il vizio sussiste solo quando manchi del tutto il provvedimento sul capo o sull'eccezione
il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi presuntivi
la violazione è denunciabile nei limiti del vizio di motivazione; non è ammissibile trasformare la censura in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio
richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova documentale, ma ritenuto non decisivo nel giudizio di querela di falso, che mira all'accertamento della falsità del documento
il giudicato penale di assoluzione non è automaticamente vincolante nel giudizio civile di falso, dato il diverso oggetto dei due procedimenti
l'assoluzione penale per insussistenza di prova o per il fatto non costituisce reato non impone, di per sé, la conclusione sulla genuinità del documento nel giudizio civile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, un rilievo motivazionale o processuale che non abbia inciso sul dispositivo della sentenza impugnata non è autonomamente censurabile se resta un mero obiter dictum.
- L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non decida su una domanda, eccezione o capo autonomamente apprezzabile; non ricorre invece quando la censura investe la sufficienza o correttezza dell'esame delle prove e delle argomentazioni.
- La violazione delle norme sulle presunzioni non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del merito: la scelta degli indizi e il giudizio su gravità, precisione e concordanza spettano al giudice di merito.
- Nel giudizio di querela di falso l'oggetto dell'accertamento è la falsità o genuinità del documento, indipendentemente dalla sua astratta efficacia di prova legale nel diverso processo in cui è utilizzato.
- Il giudicato penale non vincola automaticamente il giudice civile di falso, perché il procedimento penale mira ad accertare l'autore della falsificazione ai fini punitivi, mentre quello civile verifica la non corrispondenza al vero del documento nel suo contenuto obiettivo o nella sottoscrizione.
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