Cassazione Civile, Ordinanza n. 07324/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo all’anno d’imposta 2005, con recupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili perché non inerenti, in particolare spese fatturate per lavori di manutenzione straordinaria di locali di proprietà di un’altra società e altre spese ritenute non adeguatamente provate. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR aveva rigettato l’appello principale della società e accolto quello incidentale dell’Agenzia, confermando integralmente le riprese fiscali. In Cassazione la società ha dedotto tre motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 109, comma 5, d.P.R. 917/1986 e 2729 c.c., per avere la CTR deciso senza adeguato supporto probatorio e senza valutare le argomentazioni difensive sull’operazione tra le società; (2) nullità della sentenza per motivazione asseritamente mancante o apparente e per violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 2729 c.c. e 36 d.lgs. 546/1992; (3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla dedotta assenza di danno erariale e al pregiudizio asseritamente subito dalla contribuente. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che il giudice di merito aveva valutato gli indizi nel loro complesso e aveva accertato il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della contribuente; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non era consentito in cassazione sostituire la valutazione di merito; ha rigettato anche il terzo motivo, chiarendo che per escludere l’indebita deduzione dei costi non è necessario dimostrare un danno per l’Erario, essendo sufficiente la violazione dei requisiti di deducibilità e inerenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la decisione della CTR, che aveva respinto l’impugnazione della società e accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente conferma dell’avviso di accertamento per IRES e IRAP. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Le censure proposte erano formalmente incardinate come violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte ha ribadito che non è ammissibile trasformare il giudizio di legittimità in una revisione del merito o della valutazione delle prove.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di merito aveva effettivamente valutato gli elementi di causa.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’apprezzamento delle prove; la Corte ha ribadito che la selezione delle prove ritenute decisive appartiene al giudice di merito.
Invocato per denunciare motivazione apparente o mancante; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza impugnata esponeva le ragioni della decisione.
Richiamato in relazione alla sufficienza della motivazione della sentenza di merito.
Norma richiamata per la deducibilità dei costi e il requisito dell’inerenza: la Corte ha confermato che il costo è deducibile solo se sostenuto in funzione dell’attività imprenditoriale e adeguatamente dimostrato.
Richiamato in tema di presunzioni semplici: la Corte ha ribadito che gravità, precisione e concordanza degli indizi vanno apprezzate unitariamente, non in modo atomistico.
Richiamato rispetto al contenuto della decisione del giudice tributario, che la Corte ha ritenuto rispettato.
Invocato dalla ricorrente nel motivo di omessa pronuncia; la Corte ha escluso la nullità della sentenza di appello.
Invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata sostanzialmente esaminata o comunque non integrasse il vizio denunciato.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato quale disciplina di riferimento per la deduzione dei costi e il requisito di inerenza.
Massime di principio
- In tema di deducibilità dei costi d’impresa, il contribuente deve dimostrare che il costo è stato effettivamente sostenuto e che è inerente all’attività imprenditoriale; in mancanza di elementi idonei a collegare la spesa all’esercizio dell’impresa, la deduzione va esclusa.
- Nella valutazione delle presunzioni semplici, gravità, precisione e concordanza non vanno apprezzate separatamente e in modo atomistico, ma nel loro complesso, perché ciascun indizio può acquistare significato dal rapporto con gli altri.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logicamente e giuridicamente coerente.
- Il vizio di motivazione o di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza di merito dà conto del fatto storico rilevante e delle ragioni essenziali della decisione, anche se non confuta singolarmente tutte le allegazioni o prove prospettate dalle parti.
- Per contestare l’indebita deduzione di costi non è necessario dimostrare un danno per l’Erario: ciò che rileva è la violazione dei requisiti legali di deducibilità e di inerenza del costo rispetto alla realtà aziendale.
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