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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07324/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo all’anno d’imposta 2005, con recupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili perché non inerenti, in particolare spese fatturate per lavori di manutenzione straordinaria di locali di proprietà di un’altra società e altre spese ritenute non adeguatamente provate. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR aveva rigettato l’appello principale della società e accolto quello incidentale dell’Agenzia, confermando integralmente le riprese fiscali. In Cassazione la società ha dedotto tre motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 109, comma 5, d.P.R. 917/1986 e 2729 c.c., per avere la CTR deciso senza adeguato supporto probatorio e senza valutare le argomentazioni difensive sull’operazione tra le società; (2) nullità della sentenza per motivazione asseritamente mancante o apparente e per violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 2729 c.c. e 36 d.lgs. 546/1992; (3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla dedotta assenza di danno erariale e al pregiudizio asseritamente subito dalla contribuente. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che il giudice di merito aveva valutato gli indizi nel loro complesso e aveva accertato il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della contribuente; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non era consentito in cassazione sostituire la valutazione di merito; ha rigettato anche il terzo motivo, chiarendo che per escludere l’indebita deduzione dei costi non è necessario dimostrare un danno per l’Erario, essendo sufficiente la violazione dei requisiti di deducibilità e inerenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la decisione della CTR, che aveva respinto l’impugnazione della società e accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente conferma dell’avviso di accertamento per IRES e IRAP. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure proposte erano formalmente incardinate come violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte ha ribadito che non è ammissibile trasformare il giudizio di legittimità in una revisione del merito o della valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di merito aveva effettivamente valutato gli elementi di causa.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l’apprezzamento delle prove; la Corte ha ribadito che la selezione delle prove ritenute decisive appartiene al giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per denunciare motivazione apparente o mancante; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza impugnata esponeva le ragioni della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione alla sufficienza della motivazione della sentenza di merito.

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    Norma richiamata per la deducibilità dei costi e il requisito dell’inerenza: la Corte ha confermato che il costo è deducibile solo se sostenuto in funzione dell’attività imprenditoriale e adeguatamente dimostrato.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici: la Corte ha ribadito che gravità, precisione e concordanza degli indizi vanno apprezzate unitariamente, non in modo atomistico.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato rispetto al contenuto della decisione del giudice tributario, che la Corte ha ritenuto rispettato.

  • art. 35 d.lgs. 546/1992

    Invocato dalla ricorrente nel motivo di omessa pronuncia; la Corte ha escluso la nullità della sentenza di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata sostanzialmente esaminata o comunque non integrasse il vizio denunciato.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato quale disciplina di riferimento per la deduzione dei costi e il requisito di inerenza.

Massime di principio

  • In tema di deducibilità dei costi d’impresa, il contribuente deve dimostrare che il costo è stato effettivamente sostenuto e che è inerente all’attività imprenditoriale; in mancanza di elementi idonei a collegare la spesa all’esercizio dell’impresa, la deduzione va esclusa.
  • Nella valutazione delle presunzioni semplici, gravità, precisione e concordanza non vanno apprezzate separatamente e in modo atomistico, ma nel loro complesso, perché ciascun indizio può acquistare significato dal rapporto con gli altri.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logicamente e giuridicamente coerente.
  • Il vizio di motivazione o di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza di merito dà conto del fatto storico rilevante e delle ragioni essenziali della decisione, anche se non confuta singolarmente tutte le allegazioni o prove prospettate dalle parti.
  • Per contestare l’indebita deduzione di costi non è necessario dimostrare un danno per l’Erario: ciò che rileva è la violazione dei requisiti legali di deducibilità e di inerenza del costo rispetto alla realtà aziendale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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