Cassazione Civile, Ordinanza n. 12524/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo al 2013, emesso da un Comune nei confronti della proprietaria di terreni interessati da un piano urbanistico comunale che avrebbe riconosciuto diritti edificatori da esercitare in un comparto perequativo. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, escludendosi la debenza del tributo; in appello il Comune aveva ottenuto un accoglimento parziale, con riconoscimento della debenza dell'imposta ma rinvio alla perizia di parte per la quantificazione del valore venale. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e incomprensibile; (2) violazione delle norme in tema di IMU e processo tributario, per avere la decisione disatteso l'orientamento sulla tassabilità dei terreni con potenzialità edificatoria e per avere superato la valutazione comunale in assenza di prova contraria; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il giudice tributario rideterminato direttamente la pretesa, nonostante il carattere di impugnazione-merito del giudizio tributario. La contribuente, nel controricorso, ha richiamato sopravvenienze (un giudicato relativo ad altro comproprietario e una variante urbanistica), ma la Corte le ha ritenute irrilevanti per il giudizio in corso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la doglianza di motivazione apparente/incomprensibile della sentenza impugnata. Ha rilevato che la decisione di merito non chiariva in modo coerente se l'area fosse edificabile in astratto e in quali limiti concreti, né spiegava il contenuto e il confronto tra la perizia di parte e la valutazione comunale; la motivazione era quindi apodittica e contraddittoria. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri due. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di legittimità è stata accolta perché la sentenza impugnata presentava una motivazione solo apparente, contraddittoria e incomprensibile.
Richiamato come parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione effettiva.
Richiamato per il requisito di motivazione della decisione giudiziale.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per l'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato per la dedotta violazione di norme sostanziali in tema di IMU e tassabilità delle aree edificabili.
art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006
Richiamato nel motivo relativo alla determinazione della pretesa tributaria IMU.
Richiamato nel motivo sul carattere di impugnazione-merito del processo tributario.
Richiamato per la dedotta omessa pronuncia/omessa rideterminazione della pretesa tributaria.
art. 59, comma primo, lettera f), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato nel passaggio sulle varianti urbanistiche e sulla loro irrilevanza per le annualità pregresse, salvo eventuale riconoscimento comunale del rimborso.
Massime di principio
- In materia tributaria, la sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente, perché non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e le ragioni della decisione.
- Non è sufficiente un richiamo astratto alla giurisprudenza o alle caratteristiche dell'area se il giudice non spiega, con riferimento agli atti di causa, perché il bene sia edificabile o non edificabile e quali elementi incidano concretamente sul valore venale.
- La valutazione del valore imponibile di un'area ai fini IMU deve essere sorretta da un confronto effettivo tra gli elementi fattuali e probatori allegati dalle parti; non basta affermare in modo apodittico la maggiore attendibilità di una perizia di parte o di una stima dell'ente impositore.
- Le sopravvenienze urbanistiche non incidono, di regola, sulle annualità d'imposta già maturate, ma possono rilevare per i periodi successivi, in ragione della natura periodica del tributo.
- Nel giudizio di cassazione, l'accoglimento del motivo sulla nullità della motivazione assorbe le ulteriori censure che presuppongono la validità della sentenza impugnata.
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