Cassazione Civile, Ordinanza n. 20377/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consulente tecnico)
La controversia
Nel giudizio tributario promosso avverso avvisi di accertamento relativi alla categoria catastale e alla rendita di alcuni immobili, la Corte tributaria aveva nominato un consulente tecnico d'ufficio per la stima dei beni e, successivamente, aveva liquidato le sue competenze con decreto comunicato al consulente. Quest'ultimo aveva proposto opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 contro la liquidazione, ritenendola errata. La Corte tributaria regionale aveva dichiarato l'opposizione tardiva, sul presupposto che fosse stata depositata oltre il termine di venti giorni dalla comunicazione del decreto. Con il ricorso per cassazione il consulente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, sostenendo che la disciplina era stata modificata dal d.lgs. n. 150 del 2011, con attrazione del procedimento nel rito sommario di cognizione e conseguente applicazione del termine di trenta giorni previsto per l'appello ex art. 702-quater c.p.c., termine rispettato nel caso concreto perché l'opposizione era stata proposta il ventisettesimo giorno. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità dell'ordinanza per vizio di composizione del giudice, assumendo che l'opposizione dovesse essere decisa dal presidente dell'ufficio in composizione monocratica e non dal collegio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo la nullità del provvedimento per vizio di composizione: l'intestazione dell'ordinanza e l'uso della formula "Commissione" sono stati considerati un mero refuso, poiché il provvedimento risultava sottoscritto dal presidente e non emergeva una reale decisione collegiale. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del CTU, dopo la riforma del d.lgs. n. 150 del 2011, va proposta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto, perché il procedimento è ricondotto allo schema del rito sommario di cognizione. Poiché nel caso concreto l'opposizione era stata depositata il ventisettesimo giorno, essa doveva considerarsi tempestiva e non tardiva. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del consulente tecnico, dopo la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2011, è regolata secondo il rito sommario e non più dal termine di 20 giorni originariamente previsto; il termine per proporla è quello di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione.
art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Per il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione è prevista la cognizione del presidente dell'ufficio che ha pronunciato il provvedimento, in composizione monocratica.
È richiamato come parametro del termine di 30 giorni per l'impugnazione nel rito sommario di cognizione, applicato in via analogica al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per veicolare il vizio di violazione di legge dedotto con i motivi di ricorso.
art. 111 Cost.
È richiamato come parametro costituzionale a sostegno delle censure sulla corretta disciplina del procedimento e della composizione del giudice.
La decisione collegiale, ove la legge attribuisca la cognizione a un giudice monocratico, sarebbe nulla per vizio di costituzione del giudice.
È richiamato nel secondo motivo quale norma sulla nullità delle sentenze/ordinanze per vizi del procedimento o della costituzione del giudice.
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È evocato nel secondo motivo per la disciplina del processo tributario, senza che la Corte ne faccia una specifica applicazione decisiva.
art. 34, comma 17, d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150
sopprime il termine di venti giorni
La Corte valorizza la lettura costituzionalmente orientata per cui l'opposizione va ricondotta al modello del rito sommario, con conseguente termine di 30 giorni.
art. 54, commi 1 e 4, L. 18 giugno 2009, n. 69
È richiamato nel passaggio sulla questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte costituzionale.
art. 76 Cost.
È il parametro costituzionale evocato nella questione di legittimità decisa dalla Corte costituzionale, ritenuta infondata.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del consulente tecnico, dopo la riconduzione del procedimento al rito sommario di cognizione, è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, non più al termine di venti giorni previsto dalla disciplina previgente.
- La soppressione del termine di venti giorni non determina un vuoto di tutela: il termine applicabile va individuato nel termine generale di trenta giorni previsto per il riesame dei provvedimenti resi nel rito sommario.
- Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, la decisione deve essere adottata dal giudice individuato dalla legge in composizione monocratica; tuttavia, la mera indicazione formale del collegio o dell'ufficio, in presenza della sola sottoscrizione del presidente e dell'assenza di una reale deliberazione collegiale, può integrare un mero refuso e non un vizio di costituzione del giudice.
- La tardività dell'opposizione non può essere dichiarata quando il deposito sia avvenuto entro il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto, se il procedimento è soggetto al modello del rito sommario.
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