Cassazione Civile, Ordinanza n. 21402/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole il 17 maggio 2019 e aveva escluso il carattere ritorsivo del recesso. Il contenzioso nasceva da una riorganizzazione aziendale: secondo i giudici di merito, la ricorrente svolgeva mansioni di segretaria personale del direttore generale, la cui posizione era stata soppressa nell'ambito della riorganizzazione, con conseguente eliminazione anche della segreteria personale; inoltre, sarebbe mancata ogni possibilità di ricollocazione interna, poiché l'unico posto di segreteria esistente era già occupato da una dipendente più anziana e non risultavano altri posti vacanti compatibili. Con il primo motivo la ricorrente denunciava omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il materiale probatorio dimostrasse una diversa collocazione nell'organico e non la qualifica di segretaria personale del direttore generale. Con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 416 c.p.c. e dell'art. 5 l. n. 604/1966, censurando il collegamento operato dalla corte territoriale tra il suo licenziamento e quello del direttore generale, mentre la lettera di recesso faceva riferimento al mancato raggiungimento di una riorganizzazione aziendale finalizzata a maggiore efficienza ed economicità di gestione. Con il terzo motivo denunciava violazione degli artt. 3 e 5 l. n. 604/1966 e degli artt. 2697 c.c., 115 e 416 c.p.c., per avere la Corte d'appello affermato senza adeguato supporto istruttorio che vi fosse un solo posto di segretaria, senza verificare l'eventuale esistenza di posizioni inferiori per il repêchage.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito sulla mansione effettivamente svolta dalla lavoratrice e sulla ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite sull'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sottolineando che il vizio non può consistere nella mera diversa lettura delle prove o degli elementi istruttori. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la corte territoriale aveva accertato, in fatto, che il datore di lavoro aveva assolto l'obbligo di repêchage, essendo emersa l'assenza di altre posizioni compatibili e di nuove assunzioni, sicché anche tale doglianza sollecitava impropriamente una nuova valutazione del materiale istruttorio. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di legittimità non consente di trasformare il giudizio di cassazione in una nuova valutazione del merito; l'omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo, non rispetto alla mera lettura delle prove.
La censura non può risolversi nella contestazione dell'apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto dal giudice di merito.
La doglianza relativa all'onere della prova non è ammissibile quando, in realtà, mira a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
La sua evocazione non vale a trasformare in censura di diritto una critica alla valutazione del fatto e delle prove.
Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro deve dimostrare le ragioni organizzative e l'impossibilità di ricollocazione del lavoratore in mansioni compatibili.
La legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo presuppone ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, secondo i parametri dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Non è ammissibile sotto il profilo della violazione di legge una censura che, pur formalmente formulata come errore di diritto o omesso esame, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il controllo giudiziale riguarda la reale sussistenza delle ragioni organizzative e l'effettiva impossibilità di repêchage; tuttavia, una volta che il giudice di merito abbia accertato tali circostanze, in cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio istruttorio.
- L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante sia comunque stato preso in considerazione dal giudice di merito.
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