Cassazione Civile, Ordinanza n. 22639/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria, a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, notificava alla società due avvisi di accertamento IRAP relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, recuperando a tassazione imponibili che la società aveva ritenuto esenti ai sensi dell'art. 15 della L.R. Sicilia n. 21/2003. L'Ufficio contestava che il beneficio spettasse alla società, poiché questa era stata costituita il 22 luglio 2003 e non era quindi già operante in Sicilia alla data richiesta dalla norma; secondo il ricorrente, l'agevolazione era riservata alle imprese già operanti e dotate di una base imponibile media nel triennio 2001-2003, requisito che la società non possedeva. I giudici di merito avevano invece annullato gli atti e confermato tale esenzione; l'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione dell'art. 15 della legge regionale e dell'art. 12 delle preleggi, sostenendo che la CTR avesse interpretato la norma in modo estensivo, riconoscendo il beneficio anche a imprese iniziate dopo il 31 dicembre 2001.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso della società contribuente. Ha ritenuto che l'art. 15 della L.R. Sicilia n. 21/2003 presupponesse non solo l'esistenza dell'impresa al 31 dicembre 2003, ma la sua operatività per l'intero triennio 2001-2003, poiché solo così è possibile determinare la media della base imponibile da assumere quale parametro dell'esenzione. Le spese di lite dei gradi di merito sono state compensate integralmente, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza secondo il dispositivo, che nel testo disponibile risulta tronco.
Norme richiamate
art. 15 L.R. Sicilia 29 dicembre 2003, n. 21
"Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, è concessa l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive ... per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003"
La norma va interpretata in senso rigoroso: il beneficio compete solo alle imprese già operanti in Sicilia e operative per l'intero triennio di riferimento 2001-2003, perché la media della base imponibile del triennio costituisce il necessario parametro per quantificare l'esenzione.
Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro interpretativo; la Corte, nel ragionamento svolto, privilegia un'interpretazione letterale e restrittiva della norma agevolativa.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
È il decreto istitutivo dell'IRAP, richiamato dall'art. 15 della legge regionale come imposta oggetto dell'esenzione.
art. 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea
Richiamato dalla legge regionale quale condizione di compatibilità dell'agevolazione con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
regolamento CE n. 69 del 12 gennaio 2001
Richiamato dalla legge regionale per l'erogazione degli aiuti nelle more o in caso di esito negativo della procedura comunitaria, entro i limiti degli aiuti di importanza minore.
Massime di principio
- Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni tributarie devono essere interpretate in senso rigoroso e restrittivo, senza estenderne l'ambito applicativo oltre i presupposti espressamente fissati dal legislatore.
- Quando la legge collega un beneficio fiscale alla media di un periodo d'imposta determinato, il requisito temporale dell'operatività dell'impresa per l'intero periodo di riferimento è presupposto implicito e necessario, poiché solo in tal modo è possibile calcolare il parametro legale dell'agevolazione.
- In sede di ricorso per cassazione per violazione di legge, la corretta interpretazione della disposizione agevolativa può essere censurata quando il giudice di merito ometta di considerare un elemento testuale essenziale che delimita l'ambito soggettivo del beneficio.
- Se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettando l'originario ricorso del contribuente.
- La previsione di un requisito temporale minimo per accedere a un'agevolazione fiscale rientra nella discrezionalità del legislatore e non è di per sé irragionevole se correlata alla finalità di selezionare imprese effettivamente operative sul mercato.
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