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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16324/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per IVA, IRPEF e IRAP, relativi agli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004, nei confronti del titolare di una ditta individuale, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza che aveva ricondotto l’attività a una frode "carosello" con operazioni soggettivamente inesistenti e indebita detrazione IVA/deduzione di costi. La CTR del Molise aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo non dimostrato un accordo fraudolento, non decisiva la sentenza penale ex art. 444 c.p.p., non provata l’ultrapetizione e non sufficienti gli elementi presuntivi posti a base dell’accertamento, oltre a reputare generica la ricostruzione del margine globale. In Cassazione l’Agenzia ha denunciato: 1) motivazione apparente della sentenza d’appello, per adesione acritica alla decisione di primo grado; 2) ultrapetizione, perché la CTR avrebbe deciso sulla frode carosello e sulle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti su questioni non dedotte dal contribuente; 3) motivazione apparente/illogica sulla ricostruzione del margine globale; 4) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la CTR disatteso presunzioni ritenute idonee a dimostrare lo scopo fraudolento senza prova contraria del contribuente; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697, 2729 c.c. in relazione all’art. 444 c.p.p., per aver escluso rilevanza al patteggiamento penale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il rilievo decisivo è che la motivazione della CTR è stata ritenuta solo apparente, perché non ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento né gli elementi fattuali posti a base della decisione, e inoltre ha pronunciato su un profilo (frode carosello/fatture soggettivamente inesistenti) non risultante come specificamente dedotto dal ricorso introduttivo del contribuente. La Corte richiama inoltre il principio secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio anche in via indiziaria, mentre incombe poi al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per i motivi di ricorso relativi alla violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per i motivi di nullità della sentenza per vizio motivazionale e ultrapetizione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile l'iter logico della decisione; la sua mancanza o apparenza determina nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro della necessaria sufficienza della motivazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza tributaria deve essere motivata in modo non apparente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per l'uso di presunzioni semplici a fondamento dell'accertamento fiscale.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla valutazione delle prove e alla rilevanza del patteggiamento penale.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo al libero convincimento del giudice sulle prove.

  • art. 444 c.p.p.

    la pronuncia di patteggiamento è stata richiamata come elemento da valutare nel giudizio tributario, ma la Corte rileva che la CTR non ha adeguatamente motivato la propria posizione sul punto.

  • art. 111 Cost., comma 6

    richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione sufficiente.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limita ad aderire alla decisione di primo grado o a formule stereotipate senza esporre in modo intelligibile gli elementi di fatto e le ragioni logiche della decisione.
  • In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante elementi presuntivi; una volta fornita tale prova indiziaria, grava sul contribuente la dimostrazione dell'effettività delle operazioni contestate.
  • Il giudice di appello non può fondare la decisione su questioni non devolute con i motivi di impugnazione, pena il vizio di ultrapetizione.
  • Quando il ricorso per cassazione censura la genericità o l'illogicità della motivazione su specifici punti decisivi, il giudice di merito deve indicare con precisione quali elementi probatori ha valutato e perché essi siano idonei o non idonei a sorreggere l'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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