Cassazione Civile, Ordinanza n. 26885/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle Entrate a una cooperativa edilizia e ad alcuni soci assegnatari in relazione all'atto di assegnazione di appartamenti e autorimessa. L'Ufficio ha ritenuto che le assegnazioni fossero avvenute oltre quattro anni dall'ultimazione dei lavori, sulla base di scritture di pre-assegnazione anteriori, e che quindi si trattasse di operazioni esenti da IVA; di conseguenza ha liquidato l'imposta di registro in misura proporzionale, oltre alle correlate imposte ipotecarie e catastali, negando l'applicazione del regime di favore invocato dai contribuenti. Dopo l'accoglimento dei ricorsi in primo e secondo grado, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 66, comma 6-bis, del d.l. n. 331/1993, dell'art. 10, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 40 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto non abrogata la disciplina speciale di favore per le cooperative edilizie e aveva indebitamente escluso l'applicazione del principio di alternatività IVA/registro alle assegnazioni esenti da IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto non fondata la censura sulla pretesa abrogazione, espressa o implicita, dell'art. 66, comma 6-bis, d.l. n. 331/1993, affermando che la norma speciale di favore per le cooperative edilizie continua ad applicarsi anche dopo la modifica del regime IVA introdotta nel 2006, in assenza di un intervento legislativo che l'abbia espressamente soppressa o limitata. La Corte ha valorizzato il precedente di legittimità richiamato, secondo cui la disciplina agevolativa non distingue tra assegnazioni soggette a IVA e assegnazioni esenti, e non può essere neutralizzata mediante una lettura che trasformi l'art. 40 d.P.R. n. 131/1986 in una abrogazione implicita della norma speciale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l'intimata non si è costituita.
Norme richiamate
art. 66, comma 6-bis, d.l. n. 331/1993
"gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato"
Norma speciale di favore per le cooperative edilizie di abitazione; continua ad applicarsi anche alle assegnazioni esenti da IVA, non essendo stata espressamente abrogata dalla successiva disciplina IVA.
art. 10, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. n. 633/1972
La modifica del 2006 ha introdotto l'esenzione IVA per i trasferimenti di fabbricati effettuati oltre il termine di legge, e tale regime si applica anche ai rapporti tra cooperative edilizie e soci.
art. 40 d.P.R. n. 131/1986
Il principio di alternatività IVA/registro non consente di disapplicare o abrogare implicitamente la disciplina speciale di favore prevista per le cooperative edilizie; non può essere usato per imporre l'imposta proporzionale in deroga alla norma agevolativa.
art. 35, comma 8, d.l. n. 223/2006
Ha modificato il regime IVA delle cessioni immobiliari introducendo l'esenzione in determinati casi; la modifica incide sul quadro fiscale, ma non elimina la disciplina agevolativa speciale per le cooperative edilizie.
Massime di principio
- Quando una norma speciale prevede per determinate operazioni una disciplina fiscale di favore espressa in termini generali, essa continua ad applicarsi anche se il successivo mutamento del regime IVA altera il presupposto economico originario, salvo espressa abrogazione o incompatibilità assoluta.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non può essere utilizzato per introdurre, in via interpretativa, una abrogazione implicita di una disciplina speciale di registro più favorevole.
- In presenza di assegnazioni immobiliari effettuate da cooperative edilizie ai soci, il regime fiscale va ricostruito alla luce della norma speciale dedicata alle cooperative, che non distingue tra assegnazioni soggette a IVA e assegnazioni esenti, se il legislatore non abbia previsto una diversa regolazione.
- L'interpretazione conforme al sistema non può risolversi in una lettura parzialmente abrogativa della disposizione speciale quando tra le norme non sussista un'incompatibilità radicale.
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