Sentenza del 19/10/2016 n. 21155 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza n. 179/2/09 del 15 dicembre 2009 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, che aveva riformato la decisione di primo grado e confermato l’avviso comunale di accertamento del maggior valore dell’area ai fini ICI. Con cinque motivi ha contestato: l’omessa pronuncia sulle eccezioni e l’utilizzo in appello di documenti comunali; la qualificazione del terreno come edificabile, pur in assenza di uno strumento attuativo; l’utilizzo con efficacia retroattiva di una delibera comunale sui valori delle aree; la carente motivazione dell’avviso e la mancata allegazione delle delibere; infine, l’applicazione delle sanzioni nonostante la pretesa obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi e confermato la legittimità della sentenza regionale e dell’accertamento. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte relativa alle eccezioni, perché generico e privo delle necessarie indicazioni processuali; la regolarizzazione documentale in appello non costituiva nuova produzione e i documenti erano comunque acquisibili. È stata inoltre respinta la censura sulla competenza comunale. Il secondo motivo è infondato: l’area può essere considerata edificabile in base alla previsione dello strumento urbanistico generale, senza necessità di un piano attuativo, e la potenzialità edificatoria rileva per il valore venale, tenendo conto della sua concreta attualità e degli oneri. Il terzo motivo è infondato: la delibera sui valori, pur non essendo norma impositiva, può costituire un indice presuntivo del valore di mercato anche per periodi anteriori. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato: l’avviso richiamava una relazione tecnica e una delibera generale pubblicata, conoscibile dalla contribuente, senza necessità di allegarla. Il quinto motivo è infondato: l’esenzione dalle sanzioni richiede un’incertezza normativa oggettiva, non la mera difficoltà interpretativa soggettiva del contribuente; l’incertezza menzionata dal giudice regionale rilevava soltanto per escludere la temerarietà dell’appello. C.M.A. è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 500, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 58, comma 2
non si trattasse in realtà di "nuove produzioni", bensì di mera regolarizzazione (nell'intestazione della delibera della GC e, segnatamente, nell'annualità Ici alla quale si riferivano i valori delle aree edificabili in essa stabiliti) mediante l'allegazione in copia autentica di documenti già ritualmente prodotti in giudizio in copia semplice (di copia autentica); e - dall'altro come tali documenti potessero comunque trovare ingresso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2.
La Corte considera ammissibile in appello la regolarizzazione in copia autentica di documenti già ritualmente prodotti; in ogni caso, riconosce che i documenti possono essere acquisiti secondo la disciplina dell’art. 58, comma 2. Il richiamo all’art. 36 è pertinente alla distinzione processuale tra vizio di motivazione e omessa pronuncia.
Codice di procedura civile, artt. 112, 360, comma 1, n. 4, e 366, n. 6
Per quanto concerne il rigetto dell'appello incidentale, esso risulta finanche inammissibile là dove mostra di indebitamente sovrapporre - nel richiamo, da un lato, all'insufficiente motivazione e, dall'altro, alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 112 c.p.c., - la carenza motivazionale con il vero e proprio error in procedendo rappresentato dall'omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4).
La censura di omessa pronuncia è un error in procedendo distinto dal vizio di motivazione e deve essere prospettata come tale. Inoltre, chi denuncia l’omessa decisione su eccezioni deve indicare quali fossero, quando e dove siano state introdotte e in che modo siano state devolute al giudice d’appello; altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 53; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 18; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6, comma 1
in tema di imposta comunale sugli immobili (11), ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 53, la competenza a determinare l'aliquota dell'Imposta è spettata al consiglio comunale nel periodo intercorso tra il (XXXXX) e l'entrata in vigore del D.Lgs n. 267 del 2000, il cui art. 18 ha ripristinato l'attribuzione alla giunta comunale già originariamente prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6, comma 1.
La competenza a determinare l’aliquota ICI spettava al consiglio comunale nel periodo indicato dalla disciplina transitoria e tornò alla giunta con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 267 del 2000. Il testo riporta oscurata la data iniziale del periodo.
L. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 16 e 17
Le disposizioni sono richiamate per la durata e la decadenza dei piani di lottizzazione; nel caso concreto la Corte considera l’accertamento di merito secondo cui il piano approvato non era ancora decaduto nell’annualità rilevante.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248; D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 2, comma 1, lett. b), e 5, comma 5
in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 - quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 , e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 , che hanno fornito l'interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
Ai fini ICI, è sufficiente che il piano regolatore generale adottato dal Comune qualifichi l’area come edificabile: non sono necessarie né l’approvazione regionale né l’adozione di un piano attuativo. La base imponibile va quindi determinata sul valore venale, considerando anche la maggiore o minore attualità delle potenzialità edificatorie e l’incidenza degli oneri di urbanizzazione.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f)
L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sul "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f).
La variazione delle potenzialità edificatorie può incidere sul prelievo dei singoli periodi d’imposta, ma non attribuisce di per sé il diritto al rimborso per annualità precedenti; il Comune può tuttavia riconoscerlo secondo la disposizione richiamata.
L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 10, comma 3; D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1
in tema di imposta comunale sugli immobili (10), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili.
L’avviso può essere motivato per relationem senza allegare atti generali soggetti a pubblicità legale e quindi presumibilmente conoscibili dal contribuente; l’obbligo di allegazione riguarda gli atti non conosciuti né altrimenti conoscibili. Quanto all’art. 10, comma 3, l’esimente sanzionatoria richiede un’incertezza normativa obiettiva, non una difficoltà soggettiva del contribuente.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6
in tema di responsabilità amministrativa tributaria, la condizione d'inevitabile "incertezza normativa tributaria" sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un'oggettiva impossibilità, accettabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa.
L’esenzione dalle sanzioni opera solo quando vi sia un’oggettiva impossibilità di individuare la norma applicabile, apprezzata dal giudice. Non è sufficiente l’incertezza personale del contribuente, anche se incolpevole, né una sua errata interpretazione della legge o dei fatti.
Codice di procedura civile, art. 96
atteso che tale riferimento è stato da questi chiaramente reso al diverso fine di escludere la temerarietà ex art. 96 c.p.c. , dell'appello incidentale della contribuente, con ciò accreditando una rilevanza appunto - meramente soggettiva ed a titolo di responsabilità processuale dell'incertezza medesima; non per questo idonea, per le indicate ragioni, ad escludere al contempo le sanzioni derivanti dall'inadempimento dell'obbligo tributario.
L’assenza di temerarietà dell’impugnazione, anche in presenza di incertezza soggettiva, non comporta automaticamente l’esclusione delle sanzioni tributarie, che richiede il distinto presupposto dell’incertezza normativa oggettiva.
Massime di principio
- Per qualificare un’area come edificabile ai fini ICI è sufficiente la previsione edificatoria contenuta nel piano regolatore generale adottato dal Comune; l’assenza di un piano particolareggiato o attuativo non elimina tale qualificazione.
- La base imponibile va riferita al valore venale dell’area e può risentire anche della concreta attualità delle potenzialità edificatorie e degli oneri di urbanizzazione; l’inizio della trasformazione urbanistica può già accrescerne il valore.
- Una delibera comunale che stabilisce valori di riferimento per zone omogenee non è una norma impositiva, ma può fungere da elemento presuntivo per stimare il valore di mercato anche con riferimento a periodi anteriori alla sua adozione.
- L’avviso di accertamento può rinviare ad atti generali pubblicati e agevolmente conoscibili senza allegarli; l’obbligo di allegazione riguarda gli atti non conosciuti né altrimenti conoscibili dal contribuente.
- Per contestare in Cassazione un’omessa pronuncia, occorre distinguere tale vizio dall’insufficienza della motivazione e indicare con precisione le questioni non decise, la loro sede processuale e la loro tempestiva devoluzione al giudice d’appello.
- La regolarizzazione formale in appello di documenti già ritualmente prodotti non equivale necessariamente a una nuova produzione; la documentazione deve comunque essere valutata secondo le regole processuali applicabili al giudizio tributario.
- L’esclusione delle sanzioni per incertezza normativa richiede un’incertezza oggettiva sull’individuazione della norma applicabile. La difficoltà soggettiva del contribuente o il fatto che la sua impugnazione non sia temeraria non bastano.
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