Cassazione Civile, Ordinanza n. 25987/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente di una tabaccheria con lettera del 5 giugno 2009. La Corte d’appello aveva prima dichiarato illegittimo il recesso, ritenendo che mancasse una valida contestazione preventiva dell’addebito e che il rapporto di lavoro subordinato si fosse svolto dal gennaio 2008 sino al licenziamento, quindi aveva condannato la datrice alla riassunzione o, in alternativa, a un’indennità. Con sentenza definitiva, all’esito di CTU contabile, aveva poi liquidato in favore del lavoratore somme a titolo di retribuzioni non corrisposte, mensilità aggiuntive, differenze paga, ferie non godute, straordinari, festivi, riposi, ROL e TFR. La datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione contro entrambe le sentenze con sette motivi: ha dedotto nullità per violazione del contraddittorio e per acquisizione di atti e sentenza penale; ha contestato l’ammissibilità dell’appello per difetto di specificità; ha sostenuto la novità in appello della deduzione sulla mancata contestazione dell’addebito; ha affermato che il licenziamento fosse giustificato da grave lesione del vincolo fiduciario; ha censurato l’accertamento del rapporto di lavoro e il calcolo delle differenze retributive; ha contestato la mancata compensazione tra asseriti ammanchi di cassa e TFR; infine ha lamentato vizi sulla liquidazione delle spese.
La decisione
La Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità e difetto di autosufficienza; infondato il secondo, perché l’eccezione di inammissibilità dell’appello era stata implicitamente disattesa e l’atto di gravame era comunque sufficientemente specifico; infondato il terzo, poiché la doglianza sul procedimento disciplinare non era nuova, essendo già richiamato in primo grado l’art. 7 dello Statuto dei lavoratori; infondato il quarto, perché il licenziamento per giusta causa è ontologicamente disciplinare e soggetto alle garanzie procedurali dell’art. 7 L. 300/1970; inammissibile il quinto, perché mirava a una rivalutazione del merito e delle prove; inammissibile il sesto, per cumulo improprio di censure e difetto di autosufficienza sulla pretesa compensazione impropria; inammissibile il settimo, perché la Corte di merito aveva motivato sulle spese e non erano indicati superamenti dei limiti tariffari. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Le censure di legittimità non possono essere usate per richiedere una rivalutazione del merito; la mescolanza di motivi eterogenei è inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre nullità e violazione del contraddittorio; la Corte non ravvisa il vizio nei termini prospettati.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; non emerge una violazione rilevante e specificamente dimostrata.
Invocato per lamentare violazione del contraddittorio; la doglianza è stata ritenuta generica.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; non è stata accolta la censura di nullità.
Richiamato per contestare l’utilizzabilità della sentenza penale; la Corte osserva che la pronuncia penale di assoluzione era successiva alla decisione di primo grado e poteva essere valutata in appello.
L’appello è specifico se contiene chiara individuazione dei punti contestati e delle doglianze, senza necessità di un progetto alternativo di decisione o formule sacramentali.
Interpretato in modo analogo all’art. 342 c.p.c.: l’impugnazione deve esporre chiaramente questioni e motivi di censura, ma non richiede forme sacramentali.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte ritiene comunque ammissibile l’appello.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza accoglimento della censura.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza accoglimento della censura.
Le garanzie di contestazione preventiva dell’addebito e di difesa si applicano anche al licenziamento per giusta causa, quando il recesso sia fondato su una condotta disciplinarmente rilevante.
Il licenziamento per giusta causa non elide le garanzie procedurali dell’art. 7 St. lav. se il fatto è addebitato come condotta disciplinare.
Richiamato per lamentare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, nel tema della compensazione, per difetto di tempestiva eccezione; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la rivalutazione del materiale istruttorio è preclusa in cassazione.
Richiamato per contestare l’accertamento della subordinazione; la censura è inammissibile perché mira a una diversa ricostruzione dei fatti.
Richiamato in relazione alle differenze retributive; la Corte non entra nel merito per difetto di ammissibilità della doglianza.
Richiamati per la pretesa compensazione tra TFR e ammanchi di cassa; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per cumulo improprio di motivi.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Richiamato indirettamente per la liquidazione delle spese; la ricorrente non aveva indicato alcun superamento dei limiti tariffari.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la deduzione di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, riservata al giudice di merito.
- L’atto di appello è specifico quando individua chiaramente i capi impugnati e le ragioni della critica; non è necessario un progetto alternativo di sentenza né formule sacramentali.
- La censura di novità in appello è infondata quando la questione risulta già introdotta, anche solo mediante espresso richiamo normativo, nel giudizio di primo grado.
- Il licenziamento intimato per una condotta disciplinarmente rilevante è ontologicamente disciplinare e deve rispettare le garanzie procedurali dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, inclusa la preventiva contestazione dell’addebito e il diritto di difesa.
- In cassazione è inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo violazione di legge e vizio di motivazione senza distinguere chiaramente i presupposti fattuali e il parametro normativo asseritamente violato.
- La compensazione impropria tra crediti e debiti nascenti dal medesimo rapporto richiede allegazioni precise sui fatti costitutivi dei rispettivi crediti; in mancanza, la censura è priva di autosufficienza.
- La doglianza sulla liquidazione delle spese è inammissibile se la sentenza di merito ha motivato sul punto e il ricorrente non indica specifiche violazioni dei parametri applicabili.
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