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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25987/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente di una tabaccheria con lettera del 5 giugno 2009. La Corte d’appello aveva prima dichiarato illegittimo il recesso, ritenendo che mancasse una valida contestazione preventiva dell’addebito e che il rapporto di lavoro subordinato si fosse svolto dal gennaio 2008 sino al licenziamento, quindi aveva condannato la datrice alla riassunzione o, in alternativa, a un’indennità. Con sentenza definitiva, all’esito di CTU contabile, aveva poi liquidato in favore del lavoratore somme a titolo di retribuzioni non corrisposte, mensilità aggiuntive, differenze paga, ferie non godute, straordinari, festivi, riposi, ROL e TFR. La datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione contro entrambe le sentenze con sette motivi: ha dedotto nullità per violazione del contraddittorio e per acquisizione di atti e sentenza penale; ha contestato l’ammissibilità dell’appello per difetto di specificità; ha sostenuto la novità in appello della deduzione sulla mancata contestazione dell’addebito; ha affermato che il licenziamento fosse giustificato da grave lesione del vincolo fiduciario; ha censurato l’accertamento del rapporto di lavoro e il calcolo delle differenze retributive; ha contestato la mancata compensazione tra asseriti ammanchi di cassa e TFR; infine ha lamentato vizi sulla liquidazione delle spese.

La decisione

La Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità e difetto di autosufficienza; infondato il secondo, perché l’eccezione di inammissibilità dell’appello era stata implicitamente disattesa e l’atto di gravame era comunque sufficientemente specifico; infondato il terzo, poiché la doglianza sul procedimento disciplinare non era nuova, essendo già richiamato in primo grado l’art. 7 dello Statuto dei lavoratori; infondato il quarto, perché il licenziamento per giusta causa è ontologicamente disciplinare e soggetto alle garanzie procedurali dell’art. 7 L. 300/1970; inammissibile il quinto, perché mirava a una rivalutazione del merito e delle prove; inammissibile il sesto, per cumulo improprio di censure e difetto di autosufficienza sulla pretesa compensazione impropria; inammissibile il settimo, perché la Corte di merito aveva motivato sulle spese e non erano indicati superamenti dei limiti tariffari. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di legittimità non possono essere usate per richiedere una rivalutazione del merito; la mescolanza di motivi eterogenei è inammissibile.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre nullità e violazione del contraddittorio; la Corte non ravvisa il vizio nei termini prospettati.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; non emerge una violazione rilevante e specificamente dimostrata.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato per lamentare violazione del contraddittorio; la doglianza è stata ritenuta generica.

  • art. 162 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; non è stata accolta la censura di nullità.

  • art. 651 c.p.p.

    Richiamato per contestare l’utilizzabilità della sentenza penale; la Corte osserva che la pronuncia penale di assoluzione era successiva alla decisione di primo grado e poteva essere valutata in appello.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello è specifico se contiene chiara individuazione dei punti contestati e delle doglianze, senza necessità di un progetto alternativo di decisione o formule sacramentali.

  • art. 434 c.p.c.

    Interpretato in modo analogo all’art. 342 c.p.c.: l’impugnazione deve esporre chiaramente questioni e motivi di censura, ma non richiede forme sacramentali.

  • art. 436-bis c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte ritiene comunque ammissibile l’appello.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 7 L. 300/1970

    Le garanzie di contestazione preventiva dell’addebito e di difesa si applicano anche al licenziamento per giusta causa, quando il recesso sia fondato su una condotta disciplinarmente rilevante.

  • art. 2119 c.c.

    Il licenziamento per giusta causa non elide le garanzie procedurali dell’art. 7 St. lav. se il fatto è addebitato come condotta disciplinare.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, nel tema della compensazione, per difetto di tempestiva eccezione; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la rivalutazione del materiale istruttorio è preclusa in cassazione.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato per contestare l’accertamento della subordinazione; la censura è inammissibile perché mira a una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato in relazione alle differenze retributive; la Corte non entra nel merito per difetto di ammissibilità della doglianza.

  • artt. 1241 ss. c.c.

    Richiamati per la pretesa compensazione tra TFR e ammanchi di cassa; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per cumulo improprio di motivi.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • d.M. n. 55 del 2014

    Richiamato indirettamente per la liquidazione delle spese; la ricorrente non aveva indicato alcun superamento dei limiti tariffari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la deduzione di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, riservata al giudice di merito.
  • L’atto di appello è specifico quando individua chiaramente i capi impugnati e le ragioni della critica; non è necessario un progetto alternativo di sentenza né formule sacramentali.
  • La censura di novità in appello è infondata quando la questione risulta già introdotta, anche solo mediante espresso richiamo normativo, nel giudizio di primo grado.
  • Il licenziamento intimato per una condotta disciplinarmente rilevante è ontologicamente disciplinare e deve rispettare le garanzie procedurali dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, inclusa la preventiva contestazione dell’addebito e il diritto di difesa.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che cumuli in modo promiscuo violazione di legge e vizio di motivazione senza distinguere chiaramente i presupposti fattuali e il parametro normativo asseritamente violato.
  • La compensazione impropria tra crediti e debiti nascenti dal medesimo rapporto richiede allegazioni precise sui fatti costitutivi dei rispettivi crediti; in mancanza, la censura è priva di autosufficienza.
  • La doglianza sulla liquidazione delle spese è inammissibile se la sentenza di merito ha motivato sul punto e il ricorrente non indica specifiche violazioni dei parametri applicabili.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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