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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19661/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un’intimazione di sfratto per finita locazione proposta nei confronti del conduttore di un immobile, originariamente da parte della nuda proprietaria e dell’usufruttuario. Il conduttore si è opposto deducendo, in sintesi, che gli intimanti difettassero di legittimazione attiva e che egli stesso difettasse di legittimazione passiva, poiché l’immobile sarebbe stato venduto al figlio del medesimo usufruttuario. Dopo una prima fase di merito e un primo ricorso per cassazione, la Corte di cassazione aveva accolto solo il primo motivo, relativo al difetto di legittimazione attiva della nuda proprietaria, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Nel giudizio di rinvio, subentrati gli aventi causa degli originari attori, la corte territoriale ha ritenuto risolto il contratto di locazione solo nei confronti dell’usufruttuario e non della nuda proprietaria, e ha compensato le spese. Nel nuovo ricorso per cassazione il conduttore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 100, 110 e 112 c.p.c., lamentando che la corte di rinvio non avrebbe esaminato il difetto di legittimazione passiva dei resistenti e, in particolare, la loro qualità di eredi o aventi causa; 2) violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., sostenendo che l’accoglimento del primo motivo nel precedente giudizio di cassazione, con assorbimento degli altri, avrebbe imposto il rigetto integrale della domanda anche nei suoi confronti. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché l’omessa pronuncia non è configurabile rispetto a questioni puramente processuali e, comunque, il motivo difettava di autosufficienza per mancata specifica indicazione degli atti processuali richiamati. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha spiegato che l’assorbimento dichiarato nella precedente ordinanza non precludeva il riesame delle questioni assorbite in sede di rinvio e che, nel caso concreto, la motivazione della precedente ordinanza mostrava in realtà una valutazione di manifesta infondatezza dei motivi poi qualificati come assorbiti, sicché il giudice di rinvio aveva correttamente applicato l’art. 384 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. Sul piano motivazionale, ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e per non configurabilità dell’omessa pronuncia su questioni processuali; ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, chiarendo che il giudice di rinvio non ha violato l’art. 384 c.p.c. perché poteva e doveva esaminare le questioni non coperte da un effettivo giudicato di cassazione, mentre la precedente ordinanza di legittimità, nonostante il formale richiamo all’assorbimento, esprimeva nella sostanza il rigetto delle ulteriori doglianze. La decisione di rinvio, che aveva confermato la risoluzione del contratto di locazione nei limiti già indicati, è stata quindi confermata.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per contestare la legittimazione ad agire e a contraddire; la Corte non accoglie la censura sul punto perché la doglianza processuale non integra omessa pronuncia e, comunque, non è autosufficiente.

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato in relazione alla successione nel processo; la Corte non ravvisa la dedotta carenza di legittimazione passiva dei successori, anche per difetto di specifica allegazione e prova.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ribadisce che l’omessa pronuncia non è configurabile rispetto a mere questioni processuali, ma solo con riferimento alle domande di merito.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la censura è inammissibile per mancata specifica indicazione degli atti processuali posti a fondamento del motivo, secondo il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato per sostenere che il giudice di rinvio sarebbe vincolato dall’asserito assorbimento dei motivi; la Corte esclude la violazione.

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve attenersi al decisum di cassazione, ma nel caso concreto non vi è violazione perché la precedente ordinanza, letta nella sua sostanza, non precludeva l’esame delle questioni assorbite.

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato per la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio.

  • art. 2697 c.c.

    la prova della qualità di erede spetta a chi la allega, in caso di successione nel processo.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato, nel quadro della non contestazione, per la valutazione del comportamento processuale della parte nei cui confronti è fatta valere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

  • art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    la dichiarazione sostitutiva non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede nei rapporti tra privati.

  • art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    come per l’art. 46, la dichiarazione sostitutiva ha rilievo soprattutto nei rapporti con la pubblica amministrazione e non basta, da sola, a provare la qualità di erede in giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato per l’introduzione del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riguardo a questioni meramente processuali; se la censura attiene a tali questioni, il rimedio è semmai la denuncia della violazione della norma processuale eventualmente mal applicata.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di autosufficienza: quando si fonda su atti o verbali di causa, il ricorrente deve indicarli specificamente e precisarne la collocazione nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Chi interviene, riassume o propone impugnazione quale asserito erede di una parte originaria deve provare, oltre al decesso del de cuius, anche la propria qualità di erede; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non basta, da sola, a dimostrare tale qualità nei rapporti processuali tra privati.
  • L’assorbimento dichiarato in una precedente sentenza o ordinanza di cassazione non impedisce al giudice di rinvio di esaminare le questioni assorbite se esse restano devolute dal rinvio e non sono coperte da un effettivo dictum definitivo; occorre interpretare il contenuto sostanziale della decisione di legittimità, non solo le formule dispositive.
  • Quando la motivazione della decisione di cassazione mostra chiaramente una valutazione di manifesta infondatezza dei motivi poi indicati come assorbiti, il giudice di rinvio può legittimamente considerare tali motivi sostanzialmente respinti e conformarsi a quel decisum.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioniCompetenza
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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