Ordinanza n. 1042/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato per l'assunzione come cartongessista
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato. La controversia riguarda il rilascio del nulla osta nell'ambito della procedura per la Carta Blu UE, prevista per lavoratori stranieri altamente qualificati. Il ricorrente ha invocato, in sostanza, l'illegittimità della revoca, la tutela del legittimo affidamento maturato a seguito del rilascio del nulla osta e dell'ingresso in Italia, nonché vizi dell'azione amministrativa, tra cui eccesso di potere e sproporzione. L'Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca e assegnato un termine per le controdeduzioni.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris, ritenendo che il provvedimento di revoca si fondi su un presupposto di fatto oggettivo e non contestato: la manifesta mancanza di un requisito essenziale per il rilascio della Carta Blu UE. La procedura dell'art. 27-quater del d.lgs. 286/1998 è riservata ai lavoratori stranieri altamente qualificati, in possesso di un titolo di istruzione superiore almeno triennale o di una qualifica professionale superiore riconducibile ai livelli previsti dalla classificazione ISTAT. La mansione di cartongessista non rientra in tale categoria e avrebbe dovuto essere assoggettata alle ordinarie procedure dei decreti flussi. In presenza dell'originaria insussistenza di un requisito sostanziale e inderogabile, la revoca è stata ritenuta espressione di un potere di autotutela doveroso, diretto a ripristinare la legalità violata, fondato sull'art. 27-quater, comma 9, del d.lgs. 286/1998 e sull'art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022. Il legittimo affidamento non può consolidare una posizione sorta contra legem né l'errore iniziale dell'Amministrazione può sanare l'illegittimità originaria o creare un diritto soggettivo al soggiorno in assenza dei requisiti normativi. Il giudice ha inoltre ritenuto rispettate le garanzie partecipative, poiché era stato comunicato l'avvio del procedimento ed era stata consentita la presentazione di controdeduzioni, non idonee a superare il vizio accertato. Non sono stati ravvisati, in sede sommaria, eccesso di potere o sproporzione; il periculum in mora è rimasto assorbito dalla carenza del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per l'errore iniziale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare e il relativo esame da parte del giudice amministrativo.
art. 27-quater d.lgs. 286/1998
Riserva la procedura della Carta Blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati e prevede la revoca del nulla osta in presenza dei presupposti ostativi indicati dalla legge.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022
Prevede la revoca del nulla osta al sopravvenuto accertamento di elementi ostativi.
Le garanzie procedimentali, inclusa la comunicazione di avvio e la possibilità di presentare controdeduzioni, sono state ritenute rispettate nel procedimento di revoca.
Massime di principio
- La procedura per il rilascio della Carta Blu UE è riservata ai lavoratori stranieri altamente qualificati, per i quali devono sussistere i requisiti di istruzione superiore o qualifica professionale superiore previsti dalla normativa speciale; una mansione non riconducibile a tale categoria non può essere regolarizzata mediante tale procedura e deve seguire, ove previsto, le ordinarie procedure dei decreti flussi.
- L'accertata originaria mancanza di un requisito sostanziale e inderogabile per il rilascio del nulla osta impone all'Amministrazione di procedere alla revoca dell'atto illegittimo, quale esercizio doveroso dell'autotutela volto al ripristino della legalità.
- Il legittimo affidamento del privato non può consolidare una posizione giuridica sorta in contrasto con un requisito essenziale di legge; l'errore dell'Amministrazione nel rilascio del nulla osta non sana l'illegittimità originaria e non attribuisce un diritto al soggiorno in assenza dei requisiti previsti dalla disciplina speciale.
- Nel procedimento di revoca, la comunicazione di avvio e l'assegnazione di un termine per presentare controdeduzioni soddisfano le garanzie partecipative quando le osservazioni del destinatario non contengano elementi idonei a superare l'originaria carenza del requisito legale.
- Quando la revoca del nulla osta costituisce conseguenza vincolata dell'accertata insussistenza dei presupposti di legge, non sono ravvisabili, in assenza di ulteriori elementi, eccesso di potere o sproporzione; nella fase cautelare, la carenza del fumus boni iuris rende assorbita la valutazione del periculum in mora.
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