Ordinanza n. 160/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Prot. n. U.0195910 del 5 marzo 2026 recante diniego alla “richiesta di autorizzazione al mantenimento in esercizio relativo al mezzo pubblicitario, consistente in un cartello (insegna 3), lungo la SS 393 Km 3+950” e contestuale diffida alla rimozione dell’impianto pubblicitario; nonché, per quanto occorrer possa, e nei limiti di interesse, di ogni ulteriore atto e provvedimento connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’autorizzazione al mantenimento in esercizio di un cartello pubblicitario lungo la SS 393 e contestuale diffida alla rimozione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Anas ha negato l’autorizzazione al mantenimento in esercizio di un mezzo pubblicitario consistente in un cartello/insegna installato lungo la SS 393, al km 3+950, disponendone contestualmente la rimozione. Sono state dedotte censure di legittimità non specificate nel testo dell’ordinanza. La ricorrente ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, a un primo esame, il fumus boni iuris, affermando che le censure della ricorrente non apparivano manifestamente infondate. In via prudenziale ha inoltre considerato opportuno che l’insegna rimanesse schermata nello stato in cui si trovava. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso il provvedimento impugnato. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 23 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando, a un primo esame, le censure dedotte non risultino prive di fondamento, ferma la definizione della controversia nella fase di merito.
- Il giudice amministrativo può accompagnare la tutela cautelare con una prescrizione prudenziale volta a mantenere invariata la situazione materiale esistente, qualora ciò sia funzionale alla conservazione dell’assetto degli interessi fino alla decisione di merito.
Come è indicizzato
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