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Ordinanza

Ordinanza n. 157/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del -OMISSIS- RPM, a mezzo del quale la Questura di Novara ha rivolto a -OMISSIS- un avviso orale ex art. 3 co. 2 d.lgs. n. 159/2011 - di tutti gli atti al detto provvedimento preordinati e conseguenti;

Giustizia amministrativa202600608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale adottato dalla Questura di Novara ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 159/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché degli atti presupposti e conseguenti. In sede cautelare ha valorizzato elementi di integrazione socio-lavorativa. Il TAR ha rilevato, a un primo esame, che tali elementi trovano soltanto parziale riscontro nella documentazione prodotta. Il ricorrente ha inoltre prospettato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'avviso orale, ma il provvedimento non è accompagnato dalle prescrizioni previste dall'art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011, tali da limitare apprezzabilmente la sua libertà. Quanto alla regolarità del soggiorno in Italia, il testo precisa che essa dipende anche da una valutazione discrezionale della pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nella quale l'avviso orale può eventualmente rilevare soltanto come elemento indiziario.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di entrambi i presupposti richiesti dall'art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, l'impugnazione non è apparsa sorretta da profili di immediata fondatezza, poiché gli elementi di integrazione socio-lavorativa allegati hanno trovato solo parziale riscontro documentale. Quanto al periculum in mora, l'avviso orale non è stato ritenuto idoneo ad arrecare un danno grave e irreparabile, non essendo accompagnato da prescrizioni limitative della libertà personale. L'eventuale incidenza dell'avviso sulla regolarità del soggiorno non è stata considerata automatica, poiché rileva nell'ambito di una valutazione discrezionale della pericolosità e, comunque, l'avviso orale può costituire soltanto un elemento indiziario. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Costituisce la base normativa dell'avviso orale impugnato.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011

    La mancanza di prescrizioni adottate ai sensi di questa disposizione esclude, nel caso esaminato, che l'avviso orale comporti apprezzabili limitazioni della libertà del destinatario.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Rileva nel quadro della valutazione discrezionale della pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato connessa alla regolarità del soggiorno.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Concorre a disciplinare la valutazione discrezionale della pericolosità rilevante per la regolarità del soggiorno.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiede, per la concessione della tutela cautelare, la presenza dei presupposti cautelari, non ravvisati nel caso concreto.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la prospettazione di elementi di integrazione socio-lavorativa non è sufficiente a fondare l'immediata fondatezza dell'impugnazione quando tali elementi trovino solo parziale riscontro nella documentazione prodotta.
  • Un avviso orale privo delle prescrizioni ulteriori previste dall'art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011, di regola non determina, per la sola adozione, un danno grave e irreparabile idoneo a giustificarne la sospensione cautelare.
  • L'avviso orale non produce automaticamente l'irregolarità del soggiorno dello straniero: nell'ambito della valutazione discrezionale della pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, esso può rilevare eventualmente soltanto come elemento indiziario.
  • La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti previsti dall'art. 55 c.p.a.; il difetto anche del periculum, oltre alla mancata evidenza del fumus, giustifica il rigetto dell'istanza di sospensione.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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