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Ordinanza

Ordinanza n. 158/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, “del provvedimento del -OMISSIS-del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte – Valle d’Aosta, adottato dal Comandante del reparto T.L.A., […], notificato in pari data con provvedimento n. -OMISSIS- e volto al recupero delle competenze stipendiali asseritamente non dovute al ricorrente ed erogategli nel periodo compreso tra il 25 settembre 2021 e il 10 ottobre 2023, a seguito di collocamento in aspettativa per infermità temporanea asseritamente non dipendente da causa di servizio e successivo collocamento in congedo assoluto per avvenuto transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per un importo complessivo netto pari a € 41.412,02, nonchè in ogni caso di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi ai predetti provvedimenti, ivi compresi il foglio n. -OMISSIS- del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte – Valle d’Aosta, adottato dal Comandante del reparto T.L.A., […] in data -OMISSIS-, con riferimento ai conteggi relativi alle competenze stipendiali da recuperarsi nei confronti del ricorrente, alla base dell’importo richiesto con il successivo provvedimento prot. -OMISSIS-, e la comunicazione del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte-Valle d’Aosta, adottata dal Comandante di Reparto […] in data -OMISSIS-, di avvio del procedimento amministrativo di recupero delle competenze stipendiali asseritamente non dovute del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, notificato al Gruppo Orbassano per la notifica al finanziere con provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-”;

Giustizia amministrativa202600631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di recupero di competenze stipendiali ritenute non dovute, pari a € 41.412,02, relative al periodo di aspettativa per infermità e al successivo transito nei ruoli civili

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte-Valle d’Aosta ha richiesto la restituzione, in un’unica soluzione, di competenze stipendiali asseritamente non dovute ed erogate tra il 25 settembre 2021 e il 10 ottobre 2023. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, inclusi i conteggi e la comunicazione di avvio del procedimento di recupero. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di legittimità dedotti. La vicenda è collegata al precedente diniego del riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio, oggetto di un ricorso straordinario pendente davanti al Consiglio di Stato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento di recupero, senza anticipare la decisione sul merito. Ha rilevato che le questioni non erano suscettibili di sommaria delibazione e richiedevano gli approfondimenti propri della fase di merito. Ha inoltre considerato rilevante il giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato sul diniego del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il cui esito potrebbe incidere sul provvedimento di recupero. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalenti le esigenze del ricorrente in ragione dell’elevato importo richiesto in un’unica soluzione, considerando tuttavia che l’Amministrazione avrebbe potuto recuperare le somme anche dopo la decisione di merito. È stata fissata l’udienza pubblica per il 17 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato la domanda di sospensione e ha disposto la sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, il fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, a sostegno dell’oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le questioni dedotte non sono suscettibili di sommaria delibazione, il giudice può limitarsi a una valutazione interinale e rinviare ogni approfondimento alla fase di merito, senza anticipare il giudizio sulla fondatezza delle censure.
  • La pendenza di un distinto giudizio relativo a un presupposto giuridico rilevante per l’atto impugnato può giustificare la sospensione cautelare quando l’esito di tale giudizio sia potenzialmente idoneo a incidere sulla legittimità o sugli effetti dell’atto controverso.
  • Nel bilanciamento cautelare, la richiesta di restituzione in un’unica soluzione di un importo stipendiale elevato può integrare un periculum in mora idoneo a prevalere sulle esigenze dell’amministrazione, quando quest’ultima conservi la possibilità di recuperare le somme dopo la definizione del merito.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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