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Ordinanza

Ordinanza n. 7/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige - Trento, Sez. UnicaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta per la concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale a favore dell’altra concorrente, unitamente agli atti di gara presupposti e consequenziali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente principale ha impugnato l’aggiudicazione della gara, risultando seconda classificata con 90,976 punti, contro i 91,249 punti dell’aggiudicataria. Ha dedotto, da un lato, censure escludenti volte a contestare l’ammissione dell’aggiudicataria: la violazione dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, per omessa indicazione degli oneri aziendali relativi alla sicurezza, e la violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica. Dall’altro lato, ha dedotto censure dirette a ottenere un incremento del proprio punteggio o una riduzione del punteggio attribuito all’aggiudicataria. Ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento in forma specifica mediante subentro. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, contestando l’attribuzione di punteggi alla ricorrente principale, la sostenibilità del relativo piano industriale e alcuni profili del ricorso principale. Nella camera di consiglio del 23 aprile 2026 entrambe le società hanno rinunciato alle rispettive istanze cautelari; la Provincia ha assunto l’impegno formale a non dare esecuzione all’aggiudicazione. La ricorrente principale ha inoltre preannunciato la proposizione di motivi aggiunti.

La decisione

Il Tribunale non ha esaminato il fumus boni iuris né il periculum in mora e non ha deciso i motivi del ricorso principale o incidentale, poiché entrambe le parti hanno rinunciato alle domande cautelari. Ha preso atto dell’impegno della Provincia a non dare esecuzione all’aggiudicazione e, considerata la complessità della controversia e l’ampliamento del thema decidendum prospettato mediante motivi aggiunti, ha fissato l’udienza pubblica di merito per il 16 luglio 2026. La regolazione delle spese è stata rinviata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    obbligo di indicare gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

    La norma è richiamata dalla ricorrente principale quale parametro della censura diretta a ottenere l’esclusione dell’aggiudicataria; l’ordinanza non ne esamina il merito.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina della tutela cautelare; la relativa istanza è stata rinunciata dalle parti e non è stata esaminata nel merito.

  • art. 119 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili al giudizio.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato in relazione al rito applicabile alle controversie concernenti le procedure di affidamento e alle domande di inefficacia del contratto.

  • art. 121 c.p.a.

    Indicato dalla ricorrente quale base della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

  • art. 122 c.p.a.

    Indicato dalla ricorrente quale ulteriore base della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

Massime di principio

  • Quando, nella fase cautelare, le parti rinunciano formalmente alle rispettive istanze cautelari, il giudice non deve procedere alla valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
  • La rinuncia alle istanze cautelari non determina la definizione della controversia principale, che prosegue per la decisione di merito sulle impugnazioni e sulle eventuali domande connesse.
  • In presenza di una controversia complessa e dell’annunciata proposizione di motivi aggiunti idonei ad ampliare il thema decidendum, il giudice può fissare la trattazione del merito a un’udienza pubblica successiva, rinviando la regolazione delle spese alla decisione definitiva.
  • L’impegno formale dell’amministrazione a non dare esecuzione all’atto impugnato costituisce una misura di salvaguardia della situazione controversa nella fase anteriore alla trattazione del merito, senza comportare una decisione sulla legittimità dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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