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Ordinanza

Ordinanza n. 159/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione prot. n. -OMISSIS- del - OMISSIS- (notificata in pari data), con cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti ha rigettato la richiesta del ricorrente di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D. Lgs. n. 151/2001; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento;

Giustizia amministrativa202600592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che le pretese del ricorrente non apparissero, a un primo esame, sostenute da elementi di fumus boni iuris. Non sono quindi state ravvisate, nella fase cautelare, sufficienti ragioni di probabile fondatezza per sospendere l'efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento con cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha rigettato la sua richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; è esaminata soltanto la domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disposizione è indicata quale base normativa della richiesta di assegnazione temporanea del dipendente.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha respinto la sospensione per assenza, allo stato del giudizio, di adeguato fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo richiede che la pretesa fatta valere presenti, almeno a un primo esame, elementi di fumus boni iuris; in mancanza, la domanda cautelare deve essere respinta.
  • Il diniego di assegnazione temporanea richiesto da un dipendente della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 non può essere sospeso in via cautelare quando, sulla base degli elementi esaminati sommariamente, la pretesa del richiedente non risulti assistita da adeguata probabilità di fondatezza.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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