Ordinanza n. 156/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, -a) dell’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 110 2026 90000068 05/000 dell’importo di € 341.371,17, notificata a Paola Airola in data 12/02/2026, in riferimento alla cartella di pagamento Agea n. 11020080066040979000, avente ad oggetto “Recupero crediti” dell’anno 2002, notificata – nella prospettazione dell’Amministrazione – in data 30/10/2008; -b) dell’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 110 2026 90000067 04/000 dell’importo di € 341.371,17, notificata ad Andrea Airola in data 12/02/2026, in riferimento alla cartella di pagamento Agea n. 11020080066040979000, avente ad oggetto “Recupero crediti” dell’anno 2002, notificata – nella prospettazione dell’Amministrazione – in data 30/10/2008; -c) dell’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione n. 110 2026 90000069 06/000 dell’importo di € 341.371,17, notificata a Roberta Airola in data 12/02/2026 (doc. 3), in riferimento alla cartella di pagamento Agea n. 11020080066040979000, avente ad oggetto “Recupero crediti” dell’anno 2002, notificata – nella prospettazione dell’Amministrazione – in data 30/10/2008; -d) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresa la cartella di pagamento Agea n. 11020080066040979000, avente ad oggetto “Recupero crediti” dell’anno 2002, notificata – nella prospettazione dell’Amministrazione – il 30/10/2008;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Tre intimazioni di pagamento, ciascuna di € 341.371,17, relative a una cartella AGEA per il recupero di crediti da prelievo supplementare per l'annata lattiero-casearia 2002-2003, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi coobbligati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le intimazioni di pagamento notificate nel febbraio 2026, riferite a una cartella AGEA asseritamente notificata nel 2008, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento esamina positivamente, in questa fase, il secondo motivo di ricorso: l'Amministrazione avrebbe intimato agli eredi, in via solidale, il pagamento del debito derivante dall'attività dell'azienda agricola del de cuius per prelievo supplementare relativo all'annata lattiero-casearia 2002-2003. I ricorrenti sostengono invece che la successione nei debiti ereditari sia regolata dall'art. 754 c.c., che prevede la responsabilità parziaria degli eredi, e non dall'art. 65, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, norma eccezionale concernente alcuni debiti tributari e non suscettibile di applicazione analogica. Il testo non esplicita il contenuto degli ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia esecutiva delle tre intimazioni di pagamento. A un primo esame, proprio della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso assistito da apprezzabili profili di fondatezza limitatamente al secondo motivo, rilevando che la pretesa è stata intimata agli eredi in via solidale, mentre la successione iure hereditatis nei debiti per quote latte è regolata dall'art. 754 c.c., con responsabilità parziaria degli eredi. Ha escluso, in base alla giurisprudenza richiamata, l'applicazione analogica dell'art. 65, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, qualificato come norma eccezionale relativa ad alcuni debiti tributari. Ha ravvisato anche il periculum in mora nell'elevato ammontare della pretesa creditoria. La trattazione di merito è stata fissata al 17 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità della controversia e dell'esistenza di un più ampio contenzioso tra le parti, non riferito dai ricorrenti nel ricorso introduttivo.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
Disciplina la successione iure hereditatis nei debiti e pesi ereditari prevedendo la responsabilità parziaria degli eredi; il TAR la ritiene applicabile ai debiti per quote latte.
art. 65, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
È qualificato come norma eccezionale relativa ad alcuni debiti tributari e, pertanto, non suscettibile di applicazione analogica per fondare la responsabilità solidale degli eredi.
Massime di principio
- La successione iure hereditatis nei debiti derivanti da prelievi supplementari per quote latte è regolata dall'art. 754 c.c., con responsabilità parziaria degli eredi per i debiti e pesi ereditari.
- L'art. 65, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, in quanto norma eccezionale relativa ad alcuni debiti tributari, non può essere applicato analogicamente per affermare la responsabilità solidale degli eredi rispetto a debiti per quote latte.
- In sede cautelare, l'intimazione agli eredi in via solidale di un debito ereditario soggetto a responsabilità parziaria integra un apprezzabile fumus boni iuris; l'elevato ammontare della pretesa può concorrere a configurare il periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 7/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 157/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 158/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 159/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 160/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 161/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →