Sentenza del 11/05/2016 n. 9559 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato istanze di definizione agevolata ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 per ritardati o omessi versamenti IVA. L'Amministrazione aveva negato la definizione per il mancato pagamento delle rate successive alla prima e aveva iscritto a ruolo le somme dovute in base alla dichiarazione originaria, oltre alle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società. La Commissione regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio, ritenendo irregolare la notificazione alla società e quindi violato il litisconsorzio processuale. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione, sostenendo che l'appello era stato notificato presso il domicilio eletto dalla società e da M.M. presso lo studio di uno dei procuratori costituiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo rituale la notificazione dell'appello. Dagli atti risultava infatti che la società e M.M. avevano eletto domicilio presso lo studio del dott. N.C., dove l'appello era stato notificato. La successiva elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. O.G., contenuta nelle controdeduzioni con appello incidentale depositate nel grado successivo, non rendeva invalida la precedente notificazione. In applicazione dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, l'elezione di domicilio effettuata nel giudizio produce effetti anche nei gradi successivi. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che dovrà esaminare il merito e regolare le spese. Il testo riporta una possibile incongruenza formale tra la motivazione, che richiama il secondo motivo, e il dispositivo, che dichiara accolto il primo motivo e assorbito il secondo; l'esito sostanziale è comunque l'accoglimento del ricorso dell'Agenzia e il rinvio.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Disciplina la definizione agevolata dei ritardati o omessi versamenti, subordinandola al rispetto delle modalità e delle scadenze previste, compreso il pagamento delle rate successive alla prima.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
Prevede le sanzioni applicabili per omessi o ritardati versamenti di imposte, comprese le somme dovute a titolo IVA.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2
l'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo
La notificazione degli atti processuali nei gradi successivi è validamente eseguita presso il domicilio eletto nel processo, salvo una valida e successiva modifica dell'elezione di domicilio applicabile al procedimento.
Codice di procedura civile, art. 330
Regola le modalità di notificazione dell'impugnazione alla parte presso il procuratore costituito o nel domicilio eletto, rilevando ai fini della validità della notifica dell'appello.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Consente di impugnare per cassazione le sentenze per violazione delle norme sul procedimento.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'atto di appello notificato presso il domicilio eletto nel precedente grado è normalmente valido, perché l'elezione di domicilio produce effetti anche per i gradi successivi.
- Per contestare la validità della notificazione non è sufficiente richiamare un'indicazione diversa contenuta nell'intestazione della sentenza: occorre verificare gli atti processuali e le procure effettivamente depositate.
- Una successiva elezione di domicilio può rilevare per gli atti successivi alla sua formalizzazione, ma non rende automaticamente invalida una notificazione precedente eseguita presso il domicilio allora risultante dagli atti.
- Quando il giudice dichiara inammissibile un'impugnazione per un vizio di notificazione, la Corte di cassazione può cassare la decisione e rinviare la causa affinché il giudice di merito esamini la controversia nel merito.
- Il mancato pagamento delle rate successive alla prima può impedire l'accesso o la conservazione degli effetti di una definizione agevolata e consentire all'Amministrazione di iscrivere a ruolo le somme originariamente dovute e le relative sanzioni.
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