Cassazione Civile, Ordinanza n. 27348/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società e dal successivo reclamo respinto dalla corte d'appello. Il ricorrente, qualificandosi come amministratore unico della società fallita, ha impugnato in cassazione la sentenza che aveva confermato la ritualità della notificazione del ricorso per fallimento. I motivi dedotti erano due: primo, nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile in relazione alla ritenuta regolarità della notificazione; secondo, violazione o falsa applicazione degli artt. 13, comma 3, 143 e 148 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso rilievo alle vicende relative alla residenza dell’amministratore e avrebbe indebitamente ritenuto non applicabili i principi giurisprudenziali sulla notificazione ex art. 143 c.p.c. Il ricorso contestava quindi la correttezza del procedimento notificatorio seguito nel procedimento prefallimentare, in particolare la sequenza PEC, notifica presso la sede legale e deposito in casa comunale prevista dalla legge fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la corte d’appello aveva motivato in modo sufficiente e non apparente sulla ritualità della notifica del ricorso di fallimento. Ha inoltre confermato che, nel procedimento prefallimentare, l’art. 15, comma 3, l.fall. disciplina in modo speciale e autonomo le modalità di notificazione: prima via PEC, poi presso la sede risultante dal registro delle imprese e, se ciò non è possibile, mediante deposito nella casa comunale. La Corte ha ritenuto corretta l’esclusione dell’applicazione della disciplina ordinaria dell’art. 143 c.p.c. e irrilevanti le vicende sulla residenza personale dell’amministratore. È stato inoltre disposto il pagamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Norme richiamate
È norma speciale del procedimento prefallimentare: se non è possibile notificare al PEC del debitore o presso la sede risultante dal registro delle imprese, la notificazione si esegue con deposito dell’atto nella casa comunale e si perfeziona al momento del deposito.
art. 16 del d.l. n. 185 del 2008
Richiamato per affermare l’obbligo dell’imprenditore iscritto nel registro delle imprese di dotarsi di indirizzo PEC.
art. 5 del d.l. n. 179 del 2012
Richiamato per estendere l’obbligo di dotazione della PEC agli imprenditori individuali.
La disciplina ordinaria delle notificazioni per irreperibilità del destinatario è stata ritenuta non applicabile al procedimento prefallimentare, in ragione della specialità dell’art. 15 l.fall.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma ritenuto non decisivo rispetto alla procedura speciale di notifica nel procedimento fallimentare.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per la censura di nullità per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per la censura di violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisasse violazione rilevante.
art. 148, secondo comma, c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma ritenuto non determinante nella fattispecie.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la notificazione del ricorso segue una disciplina speciale e inderogabile, che prevale sulla notificazione ordinaria per irreperibilità del destinatario.
- L’obbligo di dotarsi e mantenere operativo un indirizzo PEC grava sull’imprenditore iscritto nel registro delle imprese e, per le società, la responsabilità della gestione dell’indirizzo ricade sul legale rappresentante.
- Se la notificazione del ricorso per fallimento non riesce via PEC né presso la sede risultante dal registro delle imprese, il deposito dell’atto nella casa comunale è modalità idonea e perfezionativa della notificazione.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta una motivazione ritenuta sinteticamente non condivisibile.
- Le vicende relative alla residenza personale dell’amministratore o del rappresentante non incidono, di regola, sulla validità della notificazione eseguita secondo le modalità speciali previste per la società nel procedimento prefallimentare.
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