Cassazione Civile, Ordinanza n. 29227/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il de cuius aveva presentato istanza di rimborso dell'IRPEF nella misura del 90% delle imposte versate per gli anni 1990-1992, in quanto residente in zona colpita dal sisma in Sicilia del dicembre 1990, invocando il regime agevolativo di cui all'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002. L'Amministrazione aveva omesso di rispondere, sicché era stato proposto ricorso avverso il silenzio-rifiuto, accolto in primo grado e confermato in appello, con compensazione integrale delle spese per la ritenuta peculiarità della controversia. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; l'Agenzia ha proposto ricorso incidentale, sostenendo l'inammissibilità originaria del ricorso per pretesa difformità tra la percentuale indicata nell'istanza amministrativa e quella azionata in giudizio, e denunciando altresì ultra petizione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dei contribuenti, ritenendo apparente la motivazione della CTR sulla compensazione delle spese, perché basata sulla sola formula della 'peculiarità della controversia' senza esplicitare specifiche ragioni gravi ed eccezionali. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, osservando che la censura non era adeguatamente autosufficiente e che, in ogni caso, non risultava alcuna ultra petizione, essendo stata richiesta in giudizio la restituzione del 90% e apparendo improprio parlare di inesistenza del silenzio-rifiuto per un asserito errore percentuale. La decisione impugnata è stata cassata limitatamente al capo sulle spese e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
90% delle imposte versate
prevede il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate per i soggetti residenti nelle zone colpite dal sisma siciliano del 1990, fondando l'istanza restitutoria del contribuente
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla se meramente apparente e non esplicita le ragioni della decisione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per la censura di violazione di legge proposta con ricorso incidentale
artt. 8, 9, 19, 22 e 27 del D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamati dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità del ricorso originario e la non impugnabilità del silenzio-rifiuto
richiamato per denunciare un preteso vizio di ultra petizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicazione nei confronti dell'Amministrazione soccombente, quale parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- In materia di spese processuali, la compensazione totale o parziale richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitate con riferimento a specifiche circostanze della controversia; il mero richiamo alla 'peculiarità della controversia' o della materia non è sufficiente e integra motivazione apparente.
- La motivazione apparente sussiste quando il giudice si limita a formule stereotipate prive di reale contenuto argomentativo e non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito per derogare al principio della soccombenza.
- Chi deduce in cassazione un vizio relativo all'ammissibilità dell'originaria domanda o alla pretesa ultra petizione deve riportare in modo autosufficiente i fatti e gli atti rilevanti e indicare come la questione sia stata proposta nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
- Non ricorre ultra petizione quando la decisione si mantiene entro il petitum effettivamente azionato in giudizio; l'eventuale divergenza rispetto a una precedente istanza amministrativa, se non adeguatamente dimostrata e specificata, non basta a fondare il vizio.
- Nel contenzioso sul rimborso tributario da silenzio-rifiuto, l'inesistenza dell'atto impugnato non può essere affermata in via astratta per un asserito errore formale nell'indicazione della percentuale richiesta, se dal complesso della domanda risulta comunque l'azione del diritto al rimborso previsto dalla norma agevolativa.
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