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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25045/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società, di un c.d. avviso bonario/preavviso di irregolarità emesso a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativo alla dichiarazione mod. 770/2017 per il periodo d’imposta 2016, con richiesta di somme per ritenute operate e addizionali IRPEF ritenute indebitamente compensate con crediti incapienti. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e travisamento dei fatti, in violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che l’Ufficio aveva invece indicato analiticamente i crediti dichiarati, le dichiarazioni integrative succedutesi e l’incapienza del credito rispetto a quanto compensato; (2) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, per mancato esame delle deduzioni dell’Ufficio sulla corretta applicazione delle norme sul controllo automatizzato e sulla compensazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: dalla trascrizione dell’atto di appello emergeva che l’Agenzia aveva indicato con precisione gli importi dei crediti IVA esposti nelle diverse dichiarazioni, le variazioni intervenute e la parte già compensata, sicché la sentenza di merito, nel ritenere non precisato l’ammontare del credito e nel qualificare l’avviso come non esaustivo, conteneva una motivazione solo apparente, apodittica e incomprensibile. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, per nuovo esame. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve essere sorretta da una motivazione effettiva e non meramente apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La motivazione apparente e le altre ipotesi estreme di carenza motivazionale si traducono in nullità deducibile con il vizio processuale.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata per il controllo automatizzato delle dichiarazioni e per la verifica della correttezza delle compensazioni operate.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Norma richiamata per il controllo automatizzato in materia IVA.

Massime di principio

  • In cassazione la censura sulla motivazione della sentenza di merito è ammissibile solo nei casi in cui il vizio emerga dal testo della decisione e si risolva in mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa o incomprensibile, ossia in una violazione del minimo costituzionale dell’art. 111 Cost.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione e non rende controllabile il percorso logico seguito dal giudice; non è sufficiente il richiamo a formule assertive o apodittiche.
  • Se dagli atti richiamati risulta che l’Amministrazione abbia indicato analiticamente i crediti dichiarati, le dichiarazioni integrative e la quota di credito già compensata, il giudice di merito non può limitarsi ad affermare in modo generico la mancata specificazione del credito disconosciuto.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto per vizio di motivazione apparente, restano assorbite le ulteriori censure che dipendano dal medesimo thema decidendum o che divengano irrilevanti ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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