Cassazione Civile, Ordinanza n. 25045/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società, di un c.d. avviso bonario/preavviso di irregolarità emesso a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativo alla dichiarazione mod. 770/2017 per il periodo d’imposta 2016, con richiesta di somme per ritenute operate e addizionali IRPEF ritenute indebitamente compensate con crediti incapienti. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e travisamento dei fatti, in violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che l’Ufficio aveva invece indicato analiticamente i crediti dichiarati, le dichiarazioni integrative succedutesi e l’incapienza del credito rispetto a quanto compensato; (2) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, per mancato esame delle deduzioni dell’Ufficio sulla corretta applicazione delle norme sul controllo automatizzato e sulla compensazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: dalla trascrizione dell’atto di appello emergeva che l’Agenzia aveva indicato con precisione gli importi dei crediti IVA esposti nelle diverse dichiarazioni, le variazioni intervenute e la parte già compensata, sicché la sentenza di merito, nel ritenere non precisato l’ammontare del credito e nel qualificare l’avviso come non esaustivo, conteneva una motivazione solo apparente, apodittica e incomprensibile. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, per nuovo esame. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
La sentenza tributaria deve essere sorretta da una motivazione effettiva e non meramente apparente.
La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza.
art. 111 Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La motivazione apparente e le altre ipotesi estreme di carenza motivazionale si traducono in nullità deducibile con il vizio processuale.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata per il controllo automatizzato delle dichiarazioni e per la verifica della correttezza delle compensazioni operate.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata per il controllo automatizzato in materia IVA.
Massime di principio
- In cassazione la censura sulla motivazione della sentenza di merito è ammissibile solo nei casi in cui il vizio emerga dal testo della decisione e si risolva in mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa o incomprensibile, ossia in una violazione del minimo costituzionale dell’art. 111 Cost.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione e non rende controllabile il percorso logico seguito dal giudice; non è sufficiente il richiamo a formule assertive o apodittiche.
- Se dagli atti richiamati risulta che l’Amministrazione abbia indicato analiticamente i crediti dichiarati, le dichiarazioni integrative e la quota di credito già compensata, il giudice di merito non può limitarsi ad affermare in modo generico la mancata specificazione del credito disconosciuto.
- Quando il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto per vizio di motivazione apparente, restano assorbite le ulteriori censure che dipendano dal medesimo thema decidendum o che divengano irrilevanti ai fini della decisione.
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