Cassazione Civile, Ordinanza n. 23383/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef emesso nei confronti di una socia e amministratrice di società a responsabilità limitata, per imputarle un reddito di partecipazione non dichiarato, in conseguenza dell’accertamento definitivo compiuto nei confronti della società per maggior reddito d’impresa derivante da fatture per operazioni inesistenti. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo di essere del tutto estranea alla frode, asseritamente realizzata all’insaputa da un altro soggetto che di fatto gestiva la società, e di non aver partecipato alla distribuzione degli utili extracontabili. I motivi di ricorso per cassazione dell’Agenzia denunciavano: 1) violazione dell’art. 2730 c.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR considerato come prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili in nero la confessione stragiudiziale di un terzo; 2) violazione degli artt. 2727 e ss. c.c., per avere ritenuto superata la presunzione semplice di riparto degli utili extracontabili senza una prova specifica, ma sulla base delle dichiarazioni rese dal terzo in sede di sommarie informazioni; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione, ex art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR avesse in modo illogico desunto la mancata partecipazione della socia alla distribuzione degli utili dalla sua estraneità alla frode.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi acquisite in sede extraprocessuale possono essere utilizzate come elementi indiziari e, in particolari circostanze, anche come prova presuntiva grave, precisa e concordante; ciò vale anche quando siano prodotte dal contribuente, in virtù della parità delle armi. Ha inoltre affermato che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa può essere superata dalla prova dell’estraneità del socio alla gestione e al contesto societario, e che la CTR aveva correttamente valorizzato le dichiarazioni confessorie del terzo autore dell’illecito e la posizione di mera intestataria formale della socia. È stato respinto anche il terzo motivo, perché la motivazione della CTR è stata giudicata chiara, non apparente e idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi, sicché non vi era violazione del minimo costituzionale della motivazione. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
La confessione stragiudiziale resa da un terzo può essere valorizzata nel processo tributario non come prova testimoniale vietata, ma come elemento indiziario o, se connotata da particolare forza confessorio-indiziaria, come prova presuntiva.
La CTR non ha invertito l’onere della prova, poiché ha ritenuto assolto dalla contribuente l’onere di dimostrare la propria estraneità alla gestione sociale e alla distribuzione degli utili extracontabili.
Le presunzioni semplici sono ammissibili nel processo tributario; la presunzione di distribuzione degli utili in nero nelle società a ristretta base può essere vinta da prova contraria specifica, anche desunta da dichiarazioni di terzi se dotate dei requisiti richiesti.
Le dichiarazioni del terzo possono, in particolari circostanze, integrare presunzioni gravi, precise e concordanti e quindi costituire prova presuntiva idonea a fondare o a contrastare la pretesa tributaria.
Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario riguarda la testimonianza formale assunta con contraddittorio, ma non impedisce l’utilizzo di dichiarazioni rese in sede amministrativa o da terzi prodotte in giudizio.
art. 111 Cost.
Il principio del giusto processo e della parità delle armi giustifica la possibilità per entrambe le parti di utilizzare dichiarazioni di terzi prodotte fuori dal processo con il medesimo valore probatorio consentito nel rito tributario.
art. 6 CEDU
È richiamato a fondamento della parità delle armi e dell’effettività del diritto di difesa nel processo tributario.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
È richiamato a sostegno della garanzia del contraddittorio e della parità processuale.
Le prerogative di informazione e controllo del socio sulla gestione sociale rilevano nel valutare se questi potesse o meno percepire i flussi extracontabili e quindi vincere la presunzione di distribuzione.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione è sufficiente se rende comprensibile la ratio decidendi; non vi è nullità se la decisione espone in modo chiaro le ragioni del convincimento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per la denuncia di violazione di legge relativa alla confessione, alle presunzioni e all’onere della prova.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La mancanza di motivazione rileva come nullità solo se la motivazione è apparente, mancante o incomprensibile.
art. 111, comma 6 Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater
Non si applica il raddoppio del contributo unificato per l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi raccolte fuori dal giudizio o acquisite in sede amministrativa non sono equiparabili alla prova testimoniale vietata e possono essere utilizzate dal giudice come elementi indiziari; in presenza di particolari circostanze, possono anche assumere valore di prova presuntiva grave, precisa e concordante.
- Il divieto di prova testimoniale nel rito tributario non impedisce alle parti di produrre dichiarazioni di terzi, dovendosi assicurare la parità delle armi e l’effettività del diritto di difesa.
- Nelle società a ristretta base partecipativa opera una presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili; la presunzione è superabile con prova contraria specifica, anche mediante la dimostrazione dell’estraneità del socio alla gestione sociale e alla circolazione dei flussi informativi.
- La posizione di mera intestataria formale delle partecipazioni, unita all’assenza di coinvolgimento nella gestione e al contenuto confessorio delle dichiarazioni del soggetto autore della frode, può essere sufficiente a vincere la presunzione di percezione degli utili in nero.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta la semplice non condivisibilità della ricostruzione del giudice di merito.
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