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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28476/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'appello di Perugia che, nel rigettare la loro opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, aveva liquidato a ciascun ricorrente la somma di euro 225,00 a titolo di spese processuali. I ricorrenti deducevano violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c. e del D.M. n. 55/2014, sostenendo che le spese sarebbero dovute essere liquidate secondo la tabella 12 (giudizi avanti alla corte di appello) o, comunque, in misura superiore al minimo applicato, e quindi che la misura disposta fosse inferiore al minimo di tariffa

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ribadito che l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 costituisce parte della struttura unitaria del procedimento di equa riparazione (analogamente all'opposizione a decreto ingiuntivo): se l'opposizione è accolta, il provvedimento collegiale sostituisce il decreto monocratico e le spese devono essere regolate sull'intero procedimento secondo il criterio di soccombenza; se l'opposizione è respinta, il decreto monocratico rimane intatto anche nel capo delle spese, mentre le spese del giudizio di opposizione sono autonome e possono essere regolate integralmente a carico della parte opponente. Nel caso concreto la Corte territoriale ha correttamente applicato la tabella n. 8 (procedimenti monitori) del D.M. n. 55/2014 per la fase monitoria, ha considerato lo scaglione di valore applicabile e ha applicato la riduzione prevista (compenso unico di euro 450, riducibile sino al 50%), pervenendo alla somma di euro 225,00 quale minimo liquidabile nello scaglione; pertanto l'opposizione è stata rigettata e le spese della fase di opposizione poste a carico dei ricorrenti. Le spese del giudizio di legittimità non sono state liquidate in favore dell'Amministrazione, che non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • legge 24 marzo 2001 n. 89 (legge Pinto), art. 5-ter

    L'opposizione ex art. 5-ter non instaura un giudizio autonomo ma costituisce fase di contraddittorio nell'ambito di un procedimento unitario di equa riparazione; il suo esito incide sul trattamento delle spese: se accolta il provvedimento collegiale sostituisce il decreto monocratico e le spese vanno regolate sull'intera vicenda; se respinta il decreto monocratico e le sue spese restano intangibili

  • legge 24 marzo 2001 n. 89, art. 3

    Regola la fase monitoria e la pronuncia del decreto monocratico; il decreto che accoglie parzialmente o totalmente incide sul successivo regime delle spese se l'opposizione viene accolta o respinta

  • D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (tariffe professionali), tabella 8 e tabella 12

    La tabella 8 si riferisce alle liquidazioni per procedimenti monitori; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della tabella 8 per liquidare le spese relative alla fase monitoria. La tabella 12 concerne i giudizi avanti alla corte di appello e non è applicabile alle spese della fase monitoria quando il decreto monocratico sopravvive

  • D.M. n. 55/2014, art. 4, comma 4

    Prevede il compenso unico (e il relativo importo) per la voce cui applicare eventualmente una riduzione; nel caso è stato applicato il compenso unico di euro 450, ridotto fino al 50%

  • D.M. n. 55/2014, art. 19

    Consente la riduzione dei parametri tariffari in misura non superiore al 50%, applicata nel caso per ottenere la somma di euro 225,00

  • Codice di procedura civile, art. 91

    Riguarda la regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza; la Corte ha richiamato il principio per valutare l'allocazione delle spese tra le fasi processuali

  • Codice civile, art. 2233, comma 2

    Rilevante in tema di liquidazione dei danni e della loro quantificazione nella fase di equa riparazione; richiamato nel contesto delle doglianze sui criteri di liquidazione

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso in pubblica udienza ai sensi dei poteri straordinari derivanti dal decreto-legge; citata per la procedura di discussione

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 10

    Riguarda il contributo unificato; la Corte richiama il principio che non v'è obbligo di pagamento del doppio contributo unificato in casi pertinenti

  • Cass. civ., sez. unite e diverse pronunce (es. Cass. n. 26851/2016; Cass. n. 19348/2015; Cass. n. 20463/2015; Cass. n. 19120/2009)

    Giurisprudenza consolidata richiamata per affermare l'unitarietà del procedimento ex lege Pinto e per distinguere gli effetti sulle spese in caso di accoglimento o rigetto dell'opposizione

Massime di principio

  • L'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 è parte integrante di un procedimento unitario: se accolta il provvedimento collegiale sostituisce il decreto monocratico e le spese vanno regolate sull'intera vicenda secondo la soccombenza
  • Se l'opposizione è respinta, il decreto monocratico rimane intatto anche nel capo delle spese risultanti dalla fase monitoria; le spese dell'opposizione sono autonome e possono essere integralmente poste a carico della parte opponente
  • Le spese riferibili alla fase monitoria devono essere liquidate con riferimento alle tariffe dei procedimenti monitori (tabella 8 del D.M. n. 55/2014), salvo che il giudice decida diversamente in caso di accoglimento dell'opposizione
  • Il giudice può applicare le riduzioni previste dal D.M. n. 55/2014 (es. compenso unico e riduzione fino al 50% ai sensi dell'art. 19) nel rispetto dei limiti tariffari e degli scaglioni di valore
  • Quando la parte privata promuove l'opposizione con natura pretensiva e la perde, può essere condannata alle spese della fase di opposizione anche integralmente, salvo diversa decisione motivata di compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
  • Non sussiste, in linea generale, il diritto della parte vittoriosa a non essere condannata a pagare alcuna frazione di spese se la procedura e la natura dell'opposizione consentono una regolazione autonoma delle spese tra le fasi

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