Cassazione Civile, Sentenza n. 28476/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'appello di Perugia che, nel rigettare la loro opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, aveva liquidato a ciascun ricorrente la somma di euro 225,00 a titolo di spese processuali. I ricorrenti deducevano violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c. e del D.M. n. 55/2014, sostenendo che le spese sarebbero dovute essere liquidate secondo la tabella 12 (giudizi avanti alla corte di appello) o, comunque, in misura superiore al minimo applicato, e quindi che la misura disposta fosse inferiore al minimo di tariffa
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ribadito che l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 costituisce parte della struttura unitaria del procedimento di equa riparazione (analogamente all'opposizione a decreto ingiuntivo): se l'opposizione è accolta, il provvedimento collegiale sostituisce il decreto monocratico e le spese devono essere regolate sull'intero procedimento secondo il criterio di soccombenza; se l'opposizione è respinta, il decreto monocratico rimane intatto anche nel capo delle spese, mentre le spese del giudizio di opposizione sono autonome e possono essere regolate integralmente a carico della parte opponente. Nel caso concreto la Corte territoriale ha correttamente applicato la tabella n. 8 (procedimenti monitori) del D.M. n. 55/2014 per la fase monitoria, ha considerato lo scaglione di valore applicabile e ha applicato la riduzione prevista (compenso unico di euro 450, riducibile sino al 50%), pervenendo alla somma di euro 225,00 quale minimo liquidabile nello scaglione; pertanto l'opposizione è stata rigettata e le spese della fase di opposizione poste a carico dei ricorrenti. Le spese del giudizio di legittimità non sono state liquidate in favore dell'Amministrazione, che non ha svolto difese.
Norme richiamate
legge 24 marzo 2001 n. 89 (legge Pinto), art. 5-ter
L'opposizione ex art. 5-ter non instaura un giudizio autonomo ma costituisce fase di contraddittorio nell'ambito di un procedimento unitario di equa riparazione; il suo esito incide sul trattamento delle spese: se accolta il provvedimento collegiale sostituisce il decreto monocratico e le spese vanno regolate sull'intera vicenda; se respinta il decreto monocratico e le sue spese restano intangibili
legge 24 marzo 2001 n. 89, art. 3
Regola la fase monitoria e la pronuncia del decreto monocratico; il decreto che accoglie parzialmente o totalmente incide sul successivo regime delle spese se l'opposizione viene accolta o respinta
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (tariffe professionali), tabella 8 e tabella 12
La tabella 8 si riferisce alle liquidazioni per procedimenti monitori; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della tabella 8 per liquidare le spese relative alla fase monitoria. La tabella 12 concerne i giudizi avanti alla corte di appello e non è applicabile alle spese della fase monitoria quando il decreto monocratico sopravvive
D.M. n. 55/2014, art. 4, comma 4
Prevede il compenso unico (e il relativo importo) per la voce cui applicare eventualmente una riduzione; nel caso è stato applicato il compenso unico di euro 450, ridotto fino al 50%
Consente la riduzione dei parametri tariffari in misura non superiore al 50%, applicata nel caso per ottenere la somma di euro 225,00
Codice di procedura civile, art. 91
Riguarda la regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza; la Corte ha richiamato il principio per valutare l'allocazione delle spese tra le fasi processuali
Codice civile, art. 2233, comma 2
Rilevante in tema di liquidazione dei danni e della loro quantificazione nella fase di equa riparazione; richiamato nel contesto delle doglianze sui criteri di liquidazione
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)
Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso in pubblica udienza ai sensi dei poteri straordinari derivanti dal decreto-legge; citata per la procedura di discussione
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 10
Riguarda il contributo unificato; la Corte richiama il principio che non v'è obbligo di pagamento del doppio contributo unificato in casi pertinenti
Cass. civ., sez. unite e diverse pronunce (es. Cass. n. 26851/2016; Cass. n. 19348/2015; Cass. n. 20463/2015; Cass. n. 19120/2009)
Giurisprudenza consolidata richiamata per affermare l'unitarietà del procedimento ex lege Pinto e per distinguere gli effetti sulle spese in caso di accoglimento o rigetto dell'opposizione
Massime di principio
- L'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 è parte integrante di un procedimento unitario: se accolta il provvedimento collegiale sostituisce il decreto monocratico e le spese vanno regolate sull'intera vicenda secondo la soccombenza
- Se l'opposizione è respinta, il decreto monocratico rimane intatto anche nel capo delle spese risultanti dalla fase monitoria; le spese dell'opposizione sono autonome e possono essere integralmente poste a carico della parte opponente
- Le spese riferibili alla fase monitoria devono essere liquidate con riferimento alle tariffe dei procedimenti monitori (tabella 8 del D.M. n. 55/2014), salvo che il giudice decida diversamente in caso di accoglimento dell'opposizione
- Il giudice può applicare le riduzioni previste dal D.M. n. 55/2014 (es. compenso unico e riduzione fino al 50% ai sensi dell'art. 19) nel rispetto dei limiti tariffari e degli scaglioni di valore
- Quando la parte privata promuove l'opposizione con natura pretensiva e la perde, può essere condannata alle spese della fase di opposizione anche integralmente, salvo diversa decisione motivata di compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
- Non sussiste, in linea generale, il diritto della parte vittoriosa a non essere condannata a pagare alcuna frazione di spese se la procedura e la natura dell'opposizione consentono una regolazione autonoma delle spese tra le fasi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 30 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 28468/2022 del 30/09/2022
- Sentenza civile · 30 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 28475/2022 del 30/09/2022
- Sentenza civile · 30 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 28478/2022 del 30/09/2022
- Sentenza civile · 30 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 28556/2022 del 30/09/2022
- Sentenza civile · 29 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 28380/2022 del 29/09/2022
- Sentenza civile · 29 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 28394/2022 del 29/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →