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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28478/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa al contratto n. 1112 del 18/5/1990 (fornitura per il "Portafoglio elettronico"): Telecom (originaria Olivetti) chiedeva l'esecuzione del contratto e il pagamento di forniture non ritirate dopo che Poste aveva sospeso le consegne richiamando vicende giudiziarie; il tribunale dichiarò la nullità del contratto per accordo corruttivo (accoglimento della domanda riconvenzionale di Poste), la corte d'appello confermò la nullità sulla base di accertamenti penali; Telecom ha impugnato in Cassazione sostenendo che una precedente sentenza della corte d'appello (n. 2076/2009), divenuta irrevocabile (Cass. n. 6369/2016), aveva già definitivamente escluso la nullità del medesimo contratto e che pertanto la sentenza impugnata ha violato il principio del ne bis in idem e l'effetto preclusivo del giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha accertato l'esistenza del giudicato esterno formato con la sentenza n. 2076/2009 (resa definitiva con la pronuncia della Corte n. 6369/2016) che aveva escluso la nullità del contratto e ha concluso che la corte d'appello si era illegittimamente pronunciata sulla nullità in violazione della preclusione del giudicato. In conseguenza di ciò la sentenza impugnata è stata cassata (con rinvio per il prosieguo, secondo le decisioni della Corte).

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c. (cosa giudicata)

    Stabilisce che l'accertamento containedo nella sentenza passata in giudicato fa stato fra le parti; la Corte lo interpreta come ostativo a una successiva dichiarazione di nullità del medesimo contratto tra le stesse parti

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione a vizi di motivazione e violazione di norme di diritto applicabili alla decisione impugnata

  • art. 360 c.p.c., n. 3, n. 4 e n. 5

    Fondamento delle censure in cassazione (violazione di norme di diritto, vizio di motivazione, omesso esame di fatti decisivi); la Corte applica tali parametri nell'esame dei motivi

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Norma sulla certificazione che attesta l'irripetibilità dell'impugnazione; la Corte rileva l'onere di prova del passaggio in giudicato tramite attestazione prevista da questa disposizione

  • art. 372 c.p.c.

    Regola il divieto di deposito di atti nella cassazione che potevano essere prodotti nel merito; la Corte chiarisce che gli atti che attestano la successiva formazione del giudicato sono ammissibili

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamata a proposito dei limiti di produzione di nuovi fatti/attori nel giudizio di appello; la Corte distingue tali limiti dall'apporto di documenti che attestano sopravvenuto giudicato

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012 conv. l. 134/2012

    Citato per precisare l'applicabilità di talune disposizioni processuali al caso concreto (termine di entrata in vigore delle norme processuali richiamate)

  • art. 1439 c.c.

    Riferito in rapporto alle ipotesi di invalidità contrattuale per vizi di consenso o induzione; la Corte ricorda che varie cause di nullità possono essere valutate d'ufficio ma non possono travolgere un giudicato già formato

  • art. 2697 c.c.

    Disposizione sul principio "onus probandi" (onere della prova); richiamata nelle doglianze relative alla valutazione probatoria degli atti penali prodotti

  • art. 2699 c.c.

    Regola l'apprezzamento della prova documentale: la Corte considera i limiti e le modalità di utilizzazione dei provvedimenti penali come fonte di prova civile

  • art. 61 d.P.R. n. 696/1979

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità di requisiti procedurali relativi alla trattativa privata; la Corte prende atto delle eccezioni ma sottolinea che il giudicato sulla non-nullità prevale

Massime di principio

  • Il giudicato (anche implicito) sulla validità o non-nullità di un contratto fa stato tra le stesse parti e impedisce che, in un successivo giudizio, si dichiari la nullità del medesimo contratto per cause diverse o sopravvenute.
  • La Corte di legittimità può accertare d'ufficio l'esistenza di un giudicato esterno anche se tale giudicato si è formato dopo la pronuncia impugnata e anche se la relativa documentazione è prodotta solo in sede di cassazione, perché riguarda l'ammissibilità e la stabilità della decisione.
  • La pronuncia che accoglie una domanda di adempimento fondata su un contratto produce un giudicato implicito circa l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto contrattuale sottostante (effetto di "implicazione discendente").
  • Pur essendo il giudice tenuto a rilevare d'ufficio eventuali cause di nullità, tale potere non può essere esercitato in contrasto con un precedente giudicato che abbia già definitivamente escluso la nullità del contratto tra le stesse parti.
  • Documenti e accertamenti emersi in procedimento penale possono essere utilizzati nel processo civile, ma la loro portata probatoria e la legittimità della produzione devono essere valutate alla luce del principio del giudicato e delle regole di ammissibilità probatoria.

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