Cassazione Civile, Sentenza n. 28556/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha impugnato la rettifica della rendita catastale del parco eolico disposta dall'Agenzia, contestando l'inclusione delle torri/pali eolici nella stima diretta ai fini catastali. Il motivo centrale è la presunta violazione dell'art. 1, comma 21, l. 208/2015, secondo cui sono escluse dalla stima diretta "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"; la questione è se la torre eolica debba essere considerata costruzione rilevante ai fini catastali o impianto funzionale da escludere.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, l. 208/2015), ritenendo consolidato l'indirizzo secondo cui la torre eolica può essere esclusa dalla stima catastale se risulta elemento funzionalmente strumentale e attivo nel processo produttivo di generazione di energia, indipendentemente dall'ancoraggio al suolo. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata è stata cassata limitatamente al profilo relativo alla rilevanza catastale delle torri eoliche e la causa è rimessa alla CTR in diversa composizione per riesaminare la partecipazione effettiva delle torri alla funzionalità dell'impianto e rideterminare la rendita. Gli altri motivi (sul presunto difetto di motivazione e su omissione di pronuncia riguardo a voci di stima quali spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore) sono stati respinti: la Corte ha ritenuto che la CTR avesse dato sufficiente motivazione e che le doglianze non configurassero omissione di pronuncia né consentissero un nuovo esame di merito.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1, comma 21
"a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare... è effettuata... tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi... sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
La Corte interpreta la norma nel senso che l'esclusione riguarda componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo indipendentemente dal loro essere infisse al suolo: ciò significa che una torre eolica, pur stabile e imbullonata, può essere esclusa dalla rendita se svolge funzione attiva e strumentale nella produzione di energia
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (nozione di "immobile urbano")
Fornisce il quadro storico-normativo della rilevanza catastale degli immobili e delle costruzioni cui si è rapportata la lettura dell'art. 1, comma 21; la qualificazione catastale si colloca nel contesto definitorio di "immobile urbano"
Decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, co. 3 (unità immobiliare)
Richiamato come parametro normativo per la nozione di unità immobiliare e per l'inquadramento catastale degli impianti e delle costruzioni
D.L. 6 febbraio 2005, n. 34, art. 1-quinquies, conv. in L. 88/2005 (centrali elettriche)
Precedente normativo che aveva già considerato rilevanti, ai fini catastali, alcuni elementi delle centrali elettriche; il contrasto con la successiva norma del 2015 è stato oggetto di interpretazione
Circolari e note dell'Agenzia (es. Circolare 6/2012; Circolare 2/E del 01/02/2016; Nota Direzione Centrale Catasto n. 60244 del 27/04/2016; Circolare 27/E del 13/06/2016)
L'Amministrazione con tali atti di prassi ha inteso includere le torri eoliche tra le "costruzioni" da valorizzare nella stima diretta; la Corte osserva però che la prassi non può sottrarre efficacia a quanto previsto dalla legge sopravvenuta e che l'accertamento rimane rimesso al giudice del merito
Regolamento catastale, art. 28, comma 2
Richiamato rispetto al metodo di determinazione del costo di costruzione adottato dall'Agenzia per la stima diretta; la CTR ha ritenuto legittimo l'adozione del criterio di costo di costruzione a nuovo
Usati per inquadrare i motivi di ricorso (n.3 e n.4 art.360) e per valutare le doglianze sulla presunta omissione di pronuncia: la Corte richiama i criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione e i limiti del sindacato di motivazione
Massime di principio
- Per valutare se la torre/palo eolico rientri nella rendita catastale occorre accertare la sua funzione nel processo produttivo: se è componente attiva e strumentale alla generazione energetica va esclusa dalla stima ai sensi dell'art. 1, comma 21, l. 208/2015, anche se stabilmente ancorata al suolo
- La sola solidità, stabilità o immobilizzazione al suolo non basta a qualificare automaticamente la torre come "costruzione" ai fini catastali: rileva il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo
- Gli atti di prassi dell'Amministrazione che considerano le torri "costruzioni" non possono prevalere sulla lettura normativa che esclude gli impianti funzionali dalla stima; il giudice di merito deve quindi esaminare concretamente la natura funzionale dell'elemento
- I profili estimativi (valore del terreno, fondazioni, spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore) sono soggetti a sindacato giudiziale ma la Cassazione non è sede per un nuovo apprezzamento di merito: l'impugnazione deve mostrare vizi di motivazione o di diritto valutabili in cassazione
- La doglianza per difetto o nullità di motivazione richiede che la decisione non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico; una motivazione che permetta il controllo giurisdizionale soddisfa il "minimo costituzionale"
- In casi analoghi conviene produrre in giudizio elementi tecnici puntuali (perizie, relazioni tecniche) che dimostrino il ruolo attivo/strumentale della torre nel processo produttivo per ottenere l'esclusione dalla rendita
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