Cassazione Civile, Sentenza n. 28475/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'appello di Roma n. 309/2019 relativo al rigetto della loro opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001. Deducevano: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata trattazione di tutti i motivi; (ii) omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente; (iii) errata applicazione delle tariffe professionali, sostenendo che le spese dovevano essere liquide secondo le tariffe dei procedimenti ordinari in Corte d'appello e non secondo le tariffe dei procedimenti monitori; (iv) violazione dell'art. 92 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 per liquidazione di compensi inferiori ai minimi tariffari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001 ha struttura unitaria similmente al procedimento per decreto ingiuntivo: se l'opposizione è respinta, il decreto monocratico e la relativa liquidazione delle spese della fase monitoria sopravvivono e le spese della fase di opposizione sono regolate autonomamente. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte della Corte d'appello, delle tariffe proprie dei procedimenti monitori per la liquidazione delle spese riferite alla fase monitoria (considerato il valore della causa nello scaglione da € 5.201 a € 26.000 e l'applicazione della riduzione prevista), e ha confermato il rigetto dell'opposizione con compensazione delle spese di lite. In cassazione ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'obbligo del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5-ter L. 89/2001
L'opposizione non istituisce un giudizio autonomo ma integra la fase contraddittoria di un unico procedimento; ha natura pretensiva se proposta dalla parte privata insoddisfatta e difensiva se proposta dall'Amministrazione. Se l'opposizione è respinta il decreto monocratico e la relativa liquidazione delle spese della fase monitoria restano efficaci
art. 3 L. 89/2001
Richiamato per sottolineare che il decreto monocratico proviene dalla fase monitoria inaudita e che l'opposizione può essere proposta sia dall'Erario sia dalla parte privata, con conseguenze diverse sulla regolazione delle spese
art. 92 c.p.c.
Norma richiamata in relazione alla possibilità di compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto applicabile la compensazione integrale in cassazione per ragioni di consolidamento giurisprudenziale intervenuto successivamente
art. 360 c.p.c.
Richiamato in ordine ai motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha ritenuto le censure infondate
art. 112 c.p.c.
Invocato dai ricorrenti per lamentare mancata decisione su tutti i motivi; la Corte ha ritenuto corretta la trattazione compiuta, stante la sostanza delle censure
D.M. n. 55/2014
Applicato dalla Corte d'appello per la determinazione delle voci tariffarie e delle riduzioni; la Corte di Cassazione ha ritenuto le riduzioni e la quantificazione conformi al regolamento ministeriale
art. 1284 c.c.
Richiamato rispetto alla quantificazione degli interessi: la Corte territoriale aveva escluso gli interessi maggiori riconoscendo solo quelli legali; la Cassazione non ha ritenuto censurabile tale valutazione
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176
Norma processuale richiamata con riferimento alle modalità di trattazione dell'udienza e deposito di conclusioni; citata per motivi procedurali nello svolgimento del giudizio
D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'obbligo (o meno) del pagamento del doppio contributo unificato; la Corte ha ritenuto non dovuto il doppio contributo
Massime di principio
- L'opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001 ha natura unitaria rispetto al procedimento di equa riparazione: prima fase monitoria inaudita e seconda fase di opposizione con pieno contraddittorio
- Se l'opposizione è accolta, il provvedimento collegiale sostituisce il decreto monocratico e le spese vanno regolate sull'intera vicenda processuale secondo il criterio di soccombenza
- Se l'opposizione è respinta, il decreto monocratico e la liquidazione delle spese della fase monitoria rimangono efficaci; le spese della fase di opposizione sono autonome e possono essere poste a carico della parte opponente privata
- Per la liquidazione delle spese occorre distinguere la fase cui si riferiscono: le spese riconducibili alla fase monitoria si liquidano con le tariffe dei procedimenti monitori, salvo diversa e motivata scelta del giudice
- L'opposizione proposta dalla parte privata ha carattere pretensivo e può comportare l'addebito delle spese della fase di opposizione in caso di rigetto, mentre l'opposizione dell'Amministrazione è per lo più difensiva
- L'art. 92 c.p.c. consente la compensazione delle spese; il giudice può applicarla tenendo conto delle specifiche circostanze e dell'orientamento giurisprudenziale
- In cassazione è necessario valutare se le censure incidono sulla corretta ricostruzione giuridica e fattuale: mere critiche alla motivazione che non dimostrino omissioni decisive sono spesso ritenute infondate
- Non è automatico l'obbligo del doppio contributo unificato nelle fasi di impugnazione quando le circostanze processuali e la giurisprudenza lo rendono non dovuto
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