Cassazione Penale, Sentenza n. 48090/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Mura impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca adottato dal GIP in relazione a presunte frodi fiscali (art. 2 d.lgs. 74/2000). I principali motivi di impugnazione erano: 1) violazione di legge nella qualificazione giuridica dei rapporti contrattuali (consorzio, mandato con/senza rappresentanza, appalto/subappalto) e nella qualificazione delle fatture come "operazioni inesistenti" ai fini del d.lgs. 74/2000 e del DPR 633/1972; 2) errata applicazione dell'art. 2639 c.c. rispetto alla ricostruzione di Mura come amministratore di fatto del Consorzio Mondialpol Facility SCARL (mancanza dei requisiti di continuità, autonomia decisionale e di effettiva direzione); 3) carenza motivazionale e mancanza del periculum di dispersione patrimoniale necessario per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (violazione degli artt. 152 e 321 c.p.p. e l'obbligo di motivazione specifica sul pericolo di sottrazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto il ricorrente, tramite difensore munito di procura speciale, ha depositato rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 500,00 e alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non è avvenuta una valutazione di merito sui motivi sostanziali esposti perché il procedimento è stato estinto per inammissibilità dovuta alla rinuncia.
Norme richiamate
Norma sul reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; il ricorrente contestava l'applicazione sostenendo che le fatture erano conformi alla normativa IVA e non inesistenti
D.P.R. 633/1972, art. 3, terzo comma
Disciplina della identificazione del soggetto IVA nei rapporti di mandato e consorzio; il ricorrente deduce che, nel mandato senza rappresentanza e negli assetti consortili, la fatturazione segue la regola dell'art. 3 e quindi non può parlarsi di operazioni inesistenti
Definizione del contratto di consorzio; utilizzata per sostenere che l'assegnazione interna nel consorzio è un rapporto di natura consortile/mandataria e non un subappalto fittizio
Richiamato tra le norme civili pertinenti ai rapporti contrattuali (mandato/rapporti tra consorziate e consorzio) nella disputa sulla qualificazione giuridica delle prestazioni
Norma sulla responsabilità degli amministratori di fatto; il ricorrente contestava che non sussistessero i presupposti (assenza di ruolo ufficiale, continuità gestionale, autonomia decisionale) per qualificarlo amministratore di fatto
cod. proc. pen., art. 152, comma 3
Regola la misura cautelare reale e la necessità del pericolo di sottrazione; invocata per contestare la carenza di specifica motivazione sul pericolo di dispersione dei beni
cod. proc. pen., art. 321, comma 2
Norma sul provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca e sulle condizioni di applicazione; il ricorrente ne richiedeva l'applicazione rigorosa con motivazione specifica
Reg. (UE) 2018/1805, artt. 1 e 3
Normativa europea richiamata relativamente ai principi procedurali sul sequestro e cooperazione; citata nella critica alla motivazione sul periculum
Richiamato dal ricorrente in riferimento alla possibile condotta penalmente rilevante connessa all'organizzazione del lavoro; sostenuta la sua non applicabilità al caso concreto
Richiamato nella discussione sull'asserito obbligo di garanzia dell'amministratore di fatto circa l'adempimento degli obblighi fiscali; il ricorrente sostiene che non esiste un obbligo di accertamento preventivo diverso da quello previsto per gli appalti pubblici
Richiamato con riguardo all'omessa o apparente motivazione come profilo di illegittimità del provvedimento cautelare
cod. proc. pen., art. 591, comma 1, lett. d
Prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia espressa del ricorrente; motivo per cui la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso
Previsione sanzionatoria per il ricorrente in caso di inammissibilità per rinuncia, con condanna al pagamento delle spese e somma alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La validità di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione specifica e individualizzata sul pericolo concreto e attuale di dispersione dei beni; riferimenti generici alla "sistematicità" delle condotte non sono sufficienti.
- Nelle controversie su fatture e operazioni IVA, la corretta qualificazione giuridica dei rapporti (mandato con o senza rappresentanza, consorzio, appalto/subappalto) è centrale: se le operazioni sono conformi all'art. 3 DPR 633/1972 non si può agevolmente sostenere l'esistenza di "operazioni inesistenti" ex d.lgs. 74/2000.
- Per ritenere una persona amministratore di fatto (art. 2639 c.c.) è necessario dimostrare elementi costanti: assenza di ruolo formale, gestione continuativa e autonomia decisionale effettiva; mere raccomandazioni o interventi sporadici non sono idonei.
- Chi impugna deve portare elementi probatori specifici rispetto a ciascun requisito che contesta (es. prova dell'inesistenza di ordini diretti, documentazione che attesti la legittimità delle fatture, dati che smentiscano la dispersione patrimoniale).
- La rinuncia al ricorso in Cassazione determinata dal difensore (art. 591 c.p.p.) comporta l'inammissibilità e sanzioni economiche: prima di rinunciare occorre valutare che venga così preclusa qualunque pronuncia di merito.
- Nei gruppi imprenditoriali e nei consorzi, la struttura contrattuale interna (assegnazioni, mandati) va analizzata con attenzione fiscale e civilistica per stabilire chi abbia l'obbligo IVA e la responsabilità penale/contabile.
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