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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48049/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione per presunta mancata informazione al ricorrente della facoltà di farsi assistere da un difensore durante il controllo alcolimetrico, con rilievo di due distinti verbali con sottoscrizioni e orari divergenti; 2) vizio di motivazione e contraddittorietà circa la sussistenza dell'aggravante per aver causato un incidente stradale, posto che l'informativa dei carabinieri non riportava danni ad altri veicoli mentre un teste avrebbe dichiarato di aver visto l'urto contro veicoli in sosta; 3) mancata ammissione di prova decisiva per rifiuto della rinnovazione istruttoria in appello, con richiesta di nuova audizione degli operanti a causa delle anomalie nelle copie dei verbali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato come manifestamente infondato. Per ciascun motivo: 1) il primo motivo è stato ritenuto infondato perché tutte le copie dei verbali contenevano l'avviso circa la facoltà di difesa e in una copia risultava espressa la volontà di non avvalersi; la compilazione del verbale dopo l'esecuzione delle prove è ritenuta legittima; non si è rilevata nullità o inutilizzabilità degli atti né travisamento della prova; 2) il secondo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale ha legittimamente valorizzato le deposizioni testimoniali, non contrastanti con l'informativa dei carabinieri, e in ogni caso la nozione di "incidente stradale" ai fini dell'aggravante è interpretata estensivamente come qualsiasi evento inatteso che interrompa la normale circolazione, anche senza coinvolgimento di altri veicoli; 3) il terzo motivo è infondato perché la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello può essere disposta solo per prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e ad una somma equitativa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso in cassazione. Nel caso sono stati richiamati i lett. c), d) ed e) per censurare inosservanza di norme processuali, mancata acquisizione di prova decisiva e vizio di motivazione; la Corte ha esaminato e respinto ciascuna doglianza.

  • artt. 180, 182, 354 cod. proc. pen.

    Norme relative alla redazione e alle formalità dei verbali e agli accertamenti. La Corte ha ritenuto che i verbali, pur compilati dopo l'esecuzione delle prove, fossero regolari, contenessero l'avviso sul diritto al difensore e fossero validi ai fini decisionale.

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizioni attuative e transitorie legate al processo penale; richiamata in relazione alle formalità procedurali ma la Corte non ha ravvisato violazioni che incidessero sulla utilizzabilità degli atti.

  • art. 186, comma 2-bis, codice della strada

    Aggravante per guida in stato di ebbrezza che cagiona un incidente. La Corte richiama giurisprudenza consolidata che interpreta l'aggravante in senso ampio: basta un evento inatteso che interrompa la normale circolazione e possa creare pericolo alla collettività, senza necessità di coinvolgimento di altri veicoli.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le spese nel giudizio di cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma di tale articolo.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (conv. con legge n. 176/2020) e successive proroghe

    Richiama la modalità di trattazione del procedimento in udienza camerale; la procedura è stata svolta secondo le disposizioni emergenziali e successivamente prorogate.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla responsabilità dolosa o colposa nella presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto di non applicare una sanzione aggravata per malizia ma ha comunque disposto un versamento equitativo alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La presenza di più copie di verbali con piccole discrepanze formali (orari di redazione, differenze grafiche nelle sottoscrizioni) non determina automaticamente inutilizzabilità se i contenuti essenziali (in particolare l'avviso sulla facoltà di farsi assistere e la firma) risultano presenti e coerenti.
  • La compilazione del verbale dopo l'esecuzione delle prove non è di per sé illegittima: è ragionevole che l'operatore rediga il verbale al termine degli accertamenti.
  • L'aggravante per aver causato un incidente stradale (art. 186 c.d.s.) va interpretata in senso ampio: è sufficiente un evento inatteso che interrompa la normale circolazione e possa comportare pericolo per la collettività, anche in assenza di coinvolgimento di altri veicoli.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è ammissibile soprattutto per prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado; anomalie già esistenti in atti non giustificano automaticamente la rinnovazione in appello.
  • In cassazione le censure devono dimostrare l'esistenza di nullità o di un effettivo travisamento della prova (introduzione di elementi non presenti negli atti o omissione di prova decisiva); deduzioni meramente critiche o incongruenze formali difficilmente sono idonee a fondare l'annullamento.
  • Il ricorrente dichiarato inammissibile può essere condannato alle spese e, in presenza di una valutazione discrezionale, al versamento a favore della Cassa delle ammende se la Corte ritiene non sussista colpa grave nella determinazione della inammissibilità.

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