Cassazione Penale, Sentenza n. 48042/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Messina, della condanna per tentato furto in abitazione (attuato entrando nei box pertinenti all'abitazione, con effrazione delle saracinesche). Pantò deduceva vizio di motivazione (art.192 c.p.p. e art.624-bis c.p.), contestava l'adeguatezza della valutazione probatoria (identificazione basata su abbigliamento e vettura), chiedeva il riconoscimento della desistenza volontaria (art.56, comma 3 c.p.) e la concessione delle attenuanti generiche; Merlino deduceva la nullità della sentenza per mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al domicilio eletto (art.179 c.p.p.).
La decisione
Per Pantò Paolo il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito fosse logica, completa e fondata su elementi probatori (filmati di videosorveglianza, vettura collegata al nucleo familiare, fermo con strumenti atti allo scasso e mani sporche; segni di effrazione sulle saracinesche) e ha rigettato le doglianze relative alla desistenza e alla dosimetria della pena. Pantò è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Invece il ricorso di Merlino Nino è stato accolto: la Corte ha constatato l'omessa notifica del decreto di citazione al domicilio eletto dell'imputato, configurando una nullità assoluta (art.179 c.p.p.), ha annullato la sentenza nei suoi confronti e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 625 c.p.
Citato nella motivazione iniziale come riferimento all'aggravamento per il reato contestato; la Corte ha valutato la fattispecie come tentato furto in abitazione con le aggravanti richiamate nella motivazione
art. 624-bis c.p.
Norma richiamata con riferimento al furto in abitazione: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi della tentata consumazione (atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi dei beni nei box) sulla base di video, strumenti da scasso e segni di effrazione
art. 56, comma 3 c.p.
Riguarda la disciplina dell’imputabilità della condotta in caso di tentativo e la possibile non punibilità per desistenza volontaria: la Corte ha precisato che la desistenza volontaria richiede un’interruzione dolosa dell’azione da parte dell’agente; l’allontanamento dovuto all’intervento delle forze dell’ordine non integra la desistenza volontaria
art. 192 c.p.p.
Norma sulla motivazione della sentenza: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione adeguata, logica e puntuale, superando le censure di illogicità e genericità mosse dalla difesa
art. 179 c.p.p.
Norma che tutela la vocatio in iudicium e impone la notifica degli atti all’indirizzo eletto dall’imputato: la mancata notifica del decreto di citazione al domicilio eletto costituisce nullità assoluta e ha determinato l'annullamento della sentenza nei confronti di Merlino
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la dosimetria effettuata dal giudice di merito fosse congrua e motivata, esulando da controlli in Cassazione salvo arbitrio o illogicità manifesta
Massime di principio
- In Cassazione non si riesamina il merito probatorio: il sindacato verte sulla correttezza, completezza e logicità della motivazione di merito; le contrapposte ricostruzioni fattuali offerte dalla difesa sono vagliate solo se la motivazione appare macroscopicamente illogica
- La desistenza volontaria (art.56 c.p.) richiede una decisione volontaria e cosciente di interrompere l'azione criminosa; l’abbandono dell’azione per cause esterne (es. arrivo delle forze dell'ordine) non integra la desistenza e non esclude la responsabilità
- La presenza di filmati di videosorveglianza, la corrispondenza tra veicolo ripreso e intestazione, il possesso di strumenti da scasso e la presenza di segni di effrazione possono costituire elementi probatori idonei a fondare la responsabilità per tentato furto in abitazione, se valutati con motivazione logica
- L'omessa notifica al domicilio eletto dall'imputato costituisce una nullità formale assoluta (art.179 c.p.p.) che incide sulla vocazione a giudicare e comporta, di regola, l'annullamento della sentenza e la ripetizione del giudizio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e solo in presenza di motivazione illogica o arbitraria può essere censurata in sede di legittimità
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