Cassazione Penale, Sentenza n. 48044/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli imputati erano stati condannati per il reato colposo di cui agli artt. 113, 449 in relazione all'art. 426 c.p. per avere praticato sci fuori pista causando il distacco di una valanga. In cassazione hanno censurato, con sei motivi, plurimi vizi processuali e di motivazione: nullità delle notificazioni (art. 169 c.p.p. e norme sulle notifiche all'estero), nullità/inesistenza dell'elezione di domicilio presso il difensore, omessa traduzione degli atti e mancata nomina di interprete per imputati francofoni (violazione art. 143 c.p.p., art. 111 Cost., art. 63 CEDU), carenze nella valutazione del nesso causale e della cooperazione colposa, contraddittorietà e mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., art.192 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo (omessa traduzione e mancanza di interprete) e ha assorbito le restanti censure. Ha affermato che agli imputati, che non conoscevano l'italiano, spettava la traduzione degli atti fondamentali ai sensi dell'art. 143 c.p.p. (attuazione della Direttiva 2010/64/UE) e che l'elezione di domicilio presso il difensore non esonera dall'obbligo di traduzione né è valida se resa senza l'assistenza dell'interprete. Per tali ragioni la Corte ha annullato le sentenze di merito; ha disposto l'annullamento assorbente delle doglianze e la trasmissione degli atti al Tribunale di Belluno in diversa composizione.
Norme richiamate
Codice penale
Articoli substantive (113, 449 in relazione al 426) rilevanti per la qualificazione del fatto come reato colposo cagionato da comportamento pericoloso (sci fuori pista).
Art. 143 cod. proc. pen.
"ogni accusato ha diritto di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa..."
Obbligo di traduzione scritta degli atti processuali fondamentali per l'imputato alloglotta; la mancanza costituisce nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.
Direttiva 2010/64/UE
Fonte europea che impone il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; has been implemented by d.lgs. n.32/2014 e rafforza l'obbligo di traduzione degli atti fondamentali.
D.lgs. 4 marzo 2014, n.32
Atto di recepimento della Direttiva 2010/64/UE che ha modificato l'art. 143 c.p.p. e stabilisce termini e ambito della traduzione degli atti.
Art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
La mancata traduzione degli atti fondamentali integra una nullità rilevabile d'ufficio (nullità a regime intermedio) che può condurre all'annullamento della sentenza.
Art. 179 comma 1 cod. proc. pen.
Distinzione tra nullità assolute/insanabili e nullità a regime intermedio; la nullità per omessa traduzione rientra nella categoria intermedia.
Art. 169 cod. proc. pen.
Norme sulle notificazioni; la Corte ha comunque precisato che la notifica all'avvocato non sostituisce l'obbligo di tradurre gli atti per l'imputato alloglotta.
Art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di impugnazione per vizio di motivazione e violazione di norme processuali; la Cassazione ha ritenuto assorbite queste doglianze dal rilievo sulla traduzione.
Art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione delle prove e motivazione; censurata nelle doglianze sulla valutazione del nesso causale e della cooperazione, ma assorbita dall'annullamento per omessa traduzione.
Art. 7 comma 4 L. n. 890/1982
Richiamata in tema di notificazioni postali; censurata la mancata osservanza delle procedure di notifica all'estero, ma la Cassazione ha risolto il giudizio sull'omessa traduzione.
Art. 6 CEDU, par. 3 lett. a)
"ogni accusato ha diritto di essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico"
Principio sovranazionale che garantisce il diritto all'informazione nella lingua comprensibile e sostiene l'obbligo di traduzione/interpretazione nei procedimenti penali.
Art. 111 Cost. e art. 63 CEDU
Riferimenti ai diritti di difesa e al giusto processo richiamati per sostenere l'obbligo di traduzione/interpretazione.
Massime di principio
- Se l'imputato non comprende la lingua del procedimento, gli atti processuali fondamentali (informazione di garanzia, avvisi essenziali, decreto di citazione, sentenze, ecc.) devono essere tradotti nella sua lingua: la mancata traduzione costituisce nullità rilevabile e può portare all'annullamento della sentenza.
- L'elezione di domicilio presso il difensore e la notifica degli atti al difensore non sostituiscono l'obbligo di tradurre gli atti per l'imputato alloglotta; la traduzione è un diritto personale dell'imputato.
- L'elezione di domicilio resa da uno straniero che non conosce l'italiano va verbalizzata con l'assistenza di un interprete; in mancanza, l'elezione è invalida e può determinare effetti processuali lesivi.
- Per ottenere la tutela è utile che l'imputato dichiari o dimostri la propria incapacità a comprendere l'italiano: ciò agevola l'attivazione dell'obbligo dell'autorità di nominare interprete e tradurre gli atti.
- Le nullità relative all'omessa traduzione rientrano nella categoria delle nullità a regime intermedio: sono rilevabili d'ufficio ma possono diventare inefficaci se non eccepite nei termini processuali previsti; tuttavia, quando accertate dalla Corte di legittimità possono assorbire altre doglianze e portare all'annullamento.
- La difesa tecnica non può essere rimpiazzata dalla semplice notifica degli atti in italiano al difensore: l'obbligo di garantire effettivo esercizio dei diritti della difesa impone la traduzione per l'imputato che non comprende la lingua.
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