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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48045/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma in appello della condanna per omicidio stradale (art. 589 bis c.p.). L'imputato deduceva: 1) omissione della decisione sulla richiesta di sospensione del procedimento in ragione della connessione con altro procedimento (Apruzzese Rocco); 2) mancata assoluzione per difetto del nesso causale in quanto la condotta antecedente e violativa dell'Apruzzese sarebbe l'unica causa dell'evento; 3) mancata assoluzione per insufficienza di prova della causalità della colpa, lamentando che non sarebbe stato indicato il comportamento alternativo lecito; 4) omissione di decisione sulla richiesta di riduzione del periodo di sospensione della patente di guida.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato nella sostanza i primi tre motivi: il primo è infondato perché il giudice penale deve decidere autonomamente salvo le eccezioni previste (art. 2 c.p.p. e disposizioni specifiche), il secondo e il terzo sono inammissibili perché chiedono una rivalutazione dei fatti e del nesso causale non consentita in sede di legittimità. Tuttavia il quarto motivo è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello non si era pronunciata sulla richiesta di riduzione della durata della sospensione della patente, nonostante il motivo di gravame. Perciò la sentenza è annullata limitatamente a quel profilo e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio sul punto; per il resto il ricorso è respinto e la condanna (pena di 8 mesi di reclusione con beneficio della sospensione condizionale, non menzione nel casellario e sospensione patente per anni due, oltre il riconoscimento dell'attenuante ex art. 589 bis comma 7 e diminuzione per il rito abbreviato) è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 589 bis cod. pen.

    Norma base dell'omicidio stradale: la corte ha ritenuto sussistente la fattispecie e ha riconosciuto l'attenuante prevista dal comma 7; la condotta colposa del conducente è stata ricollegata alla violazione di norme di prudenza e distanza

  • d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), artt. 140, 141 comma 2, 149 commi 1 e 6

    Le violazioni di tali disposizioni (velocità, distanza, comportamenti di sorpasso e prescrizioni varie) sono state individuate come colpa specifica eziologicamente collegata all'evento; il mancato rispetto delle regole di cautela e della distanza è stato ritenuto causa concorrente dell'incidente

  • art. 154 comma 1 lett. a) Codice della Strada

    Violazione contestata all'altro conducente (Apruzzese) relativa a manovre non sicure; tuttavia la Corte ha ritenuto che tale violazione antecedente non escluda la responsabilità dell'attore successivo se questi poteva evitare l'impatto

  • art. 2 c.p.p.

    Principio di autosufficienza della giurisdizione penale: il giudice penale deve decidere le questioni preliminari necessarie alla decisione salvo le eccezioni espressamente previste

  • art. 3 c.p.p.

    Eccezione che consente la sospensione del processo per questioni riguardanti stato di famiglia o cittadinanza; la Corte la richiama per delimitare i casi di sospensione obbligatoria

  • art. 479 c.p.p.

    Regola sulla sospensione del processo per questioni di competenza civile o amministrativa: la corte ricorda che solo per specifiche pregiudiziali di tal tipo può essere disposta la sospensione

Massime di principio

  • La richiesta di sospensione del processo penale per attesa di esito di altro procedimento è ammissibile solo se sussiste una pregiudiziale tipizzata (art. 3 o art. 479 c.p.p.); altrimenti il giudice penale è tenuto a decidere autonomamente.
  • La temporalità della condotta di un altro conducente non esclude automaticamente la responsabilità di chi sopraggiunge: se il conducente successivo poteva, in base alle condizioni di visibilità e di velocità, evitare l'impatto (frenando, moderando la velocità o sorpassando in sicurezza), la sua condotta può essere ritenuta causalmente rilevante.
  • In sede di legittimità la Corte non riesamina liberamente le prove o ricostruzioni fattuali se non sussistono vizi di motivazione macroscopici; i motivi che chiedono una diversa valutazione del nesso causale sono spesso inammissibili.
  • Se un giudice territoriale omette di decidere su una specifica deduzione o richiesta di gravame (ad esempio la riduzione della sanzione amministrativa accessoria), la cassazione può annullare limitatamente a quel profilo e disporre il rinvio per nuovo esame.
  • Per la difesa nei sinistri stradali è utile documentare e proporre alternative di condotta lecita e raccogliere elementi tecnici (consulenze, dati su visibilità e velocità) quando si contesta il nesso causale, dato che la mancata indicazione di elementi concreti rende più difficile impugnare la valutazione di merito.

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