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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48048/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma d'appello per varie ragioni: (1) contestano che il fatto sia stato qualificato come furto consumato anziché tentato, sostenendo che non fu raggiunto il possesso autonomo della refurtiva poiché gli agenti intervennero immediatamente; (2) chiedono l'applicazione dell'art. 131-bis (esclusione della punibilità per lieve entità) per l'esiguità del danno e le precarie condizioni personali; (3) sostengono che doveva essere riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 per la riparazione del danno tramite restituzione/ristoro; (4) censurano la determinazione della pena oltre il minimo edittale e la mancata motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti nella massima estensione e delle sanzioni sostitutive; (5) chiedono la rideterminazione della pena in modo da rendere applicabili benefici come la sospensione condizionale e la non menzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In motivazione: (1) il primo motivo è manifestamente infondato perché i ricorrenti erano stati colti all'esterno dell'abitazione con la refurtiva al seguito, prova del possesso autonomo e dunque del furto consumato; (2) il secondo motivo è inammissibile perché la questione non era stata sollevata in appello e, comunque, l'art. 131-bis non è applicabile ratione materiae alla fattispecie e alla pena edittale; (3) il terzo motivo è manifestamente infondato: la restituzione della refurtiva non integra il risarcimento totale ed effettivo richiesto dall'art. 62 n.6 (ex multis il danno all'infisso e il rifiuto dell'offerta da parte della persona offesa); (4) il quarto motivo è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio ritenuto non particolarmente severo e ha spiegato la mancata concessione delle sanzioni sostitutive; (5) il quinto motivo è inammissibile perché la pena concretamente inflitta non consente i benefici richiesti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Decisione: ricorsi dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: i ricorrenti erano imputati quale coautori del furto.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Furto in abitazione: norma sostanziale contestata; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie consumata in quanto gli imputati avevano ottenuto il possesso autonomo della refurtiva uscendo dall'appartamento.

  • art. 56 cod. pen.

    Tentativo: era dedotta la derubricazione a tentativo, ma la Cassazione ha confermato che il possesso autonomo esclude il tentativo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Esclusione della punibilità per lieve entità: non applicata; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché non proposta in appello e comunque non applicabile alla fattispecie/presenza di pena edittale incompatibile.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante per riparazione del danno: la giurisprudenza e la Corte richiedono il risarcimento totale ed effettivo prima del giudizio; la sola restituzione della refurtiva e un'offerta non accettata non sono sufficienti.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di cassazione (motivi di impugnazione): i ricorrenti hanno formulato i motivi ex art. 606 ma la Corte li ha ritenuti manifestamente infondati o inammissibili per le ragioni indicate.

  • art. 163 cod. pen.

    Sospensione condizionale della pena: la sua concessione dipende dalla pena concreta; la Corte ha osservato che la pena inflitta non rende applicabile tale beneficio.

  • art. 175 cod. pen.

    Non menzione della condanna nel certificato del casellario: richiesta non accolta perché la pena determinata non consentiva il beneficio.

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Aggravante (es. effrazione o violazione): la Corte ha rilevato che non era stata contestata in primo grado, contribuendo a spiegare la valutazione complessiva della pena.

Massime di principio

  • Per qualificare un furto come consumato è sufficiente che l'agente abbia acquisito il possesso autonomo della refurtiva (p.es. essere colti all'esterno dell'abitazione con i beni al seguito), anche se fermato prima di lasciare l'area condominiale.
  • La mera restituzione della refurtiva non vale come "riparazione totale ed effettiva" ai fini dell'art. 62 n.6: è necessario il risarcimento pieno dei danni materiali e la dimostrazione dell'avvenuta riparazione prima del giudizio, nonché l'accettazione da parte della parte offesa.
  • La possibilità di invocare l'art. 131-bis richiede che la questione sia tempestivamente dedotta nei gradi precedenti e che la fattispecie e la pena edittale ricadano nei limiti di applicabilità della norma; altrimenti la questione può essere dichiarata inammissibile.
  • I motivi di cassazione basati su errori di fatto o travisamento delle risultanze sono valutati secondo la motivazione data dai giudici di merito: se la motivazione è logica e corretta (p.es. elementi probatori diretti), la Cassazione li può ritenere manifestamente infondati.
  • La concessione di benefici (sospensione condizionale, non menzione) dipende dalla pena concreta e dalle condizioni richieste dalla legge: in assenza di una riduzione della pena entro i limiti previsti, tali benefici non saranno concessi.
  • Per preservare la possibilità di successo in Cassazione è fondamentale sollevare e motivare adeguatamente le questioni già nei gradi di merito; questioni nuove o non sollevate in appello possono essere dichiarate inammissibili.

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