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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26660/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino albanese ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Giudice di pace di Roma che aveva rigettato la sua opposizione contro un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. Con il primo motivo ha denunciato il vizio di motivazione dell'ordinanza, sostenendo che fosse totalmente priva dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 13 del d.lgs. 286/1998, assumendo che il decreto di espulsione fosse illegittimo perché non firmato dal Prefetto ma da un funzionario delegato non identificato né munito di delega individuabile. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 18 del d.P.R. 445/2000 e dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005, sostenendo che l'attestazione di conformità della copia notificata del decreto fosse stata apposta da un funzionario della Questura, e non della Prefettura, pur trattandosi di una copia cartacea non riferibile a un originale informatico.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che anche un'ordinanza resa nel giudizio di opposizione a decreto di espulsione, pur potendo essere succintamente motivata, deve contenere una minima esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione. Poiché il provvedimento impugnato si limitava ad affermare la legittimità del decreto opposto e l'assenza di motivi ostativi all'espulsione, senza affrontare le censure dedotte dall'opponente, è stata ravvisata la nullità dell'ordinanza per difetto assoluto di motivazione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza e rinviato la causa al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per vizio di motivazione, ma la Corte valorizza soprattutto il principio per cui l'assenza assoluta di motivazione del provvedimento integra nullità del provvedimento stesso.

  • art. 134, primo comma, c.p.c.

    Anche le ordinanze che definiscono il giudizio di opposizione al decreto di espulsione, pur motivate in modo succinto, devono contenere un'esposizione sintetica delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione.

  • art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    È evocato dal ricorrente per contestare la legittimità del decreto di espulsione, in quanto sottoscritto da un funzionario delegato anziché dal Prefetto.

  • art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    È invocato per contestare la validità dell'attestazione di conformità della copia notificata del decreto di espulsione.

  • art. 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla conformità della copia cartacea rispetto all'originale informatico del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a un decreto di espulsione, il provvedimento decisorio del giudice di pace, pur potendo essere sintetico, deve indicare almeno in forma minima le ragioni di fatto e di diritto della decisione; la mancanza di tale esposizione integra nullità quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudicante.
  • La motivazione è insufficiente non quando sia concisa, ma quando sia meramente assertiva e non affronti le specifiche censure dedotte dall'opponente, rendendo impossibile comprendere quali elementi siano stati presi in considerazione o presupposti.
  • Quando il primo motivo di ricorso comporta la cassazione del provvedimento impugnato per difetto assoluto di motivazione, restano assorbiti gli ulteriori motivi relativi ai vizi sostanziali dell'atto amministrativo opposto.
  • In sede di legittimità davanti alla Corte di cassazione, nel procedimento camerale la partecipazione della parte intimata alla fase decisoria richiede una costituzione ritualmente effettuata mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per la discussione orale non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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