Cassazione Civile, Ordinanza n. 28815/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della società contribuente contro il rigetto, in primo grado, del ricorso avverso un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a una sentenza civile. L'unico motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, 37 e ss. d.P.R. n. 131 del 1986 e 7 L. n. 212 del 2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione dell'avviso, nonostante esso indicasse numero, data, parti della sentenza e normativa applicabile. La contribuente ha resistito con controricorso, sostenendo la carenza motivazionale dell'atto, che non consentiva di comprendere la base di calcolo e la distinzione tra i diversi atti e importi tassati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR, osservando che, in materia di avviso di liquidazione, la motivazione non può limitarsi al richiamo della sentenza o degli atti prodromici, ma deve indicare anche il tributo dovuto e gli elementi matematici della quantificazione, così da consentire al contribuente di verificare il calcolo. Nel caso concreto, l'avviso non distingueva tra i diversi atti imponibili né individuava puntualmente quelli enunciati nella sentenza, omettendo l'esposizione dei criteri di calcolo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente. È stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è il parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
è richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione dell'atto impositivo, ma la Corte conferma che nel caso di specie la motivazione era insufficiente.
artt. 37 e ss. d.P.R. n. 131 del 1986
disciplinano l'imposta di registro e la liquidazione, richiedendo un atto motivato quanto alla base e al calcolo dell'imposta.
viene richiamato quale norma che esige la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
regola il procedimento camerale non partecipato in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicazione perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di avviso di liquidazione dell'imposta di registro, la motivazione non è sufficiente se si limita al mero richiamo della sentenza o degli atti presupposti: occorre indicare anche il tributo determinato e gli elementi di calcolo utilizzati.
- Quando l'imposizione riguarda più capi o più atti imponibili, l'ufficio deve distinguere analiticamente le singole componenti dell'imposta e individuare in modo puntuale gli atti tassati, così da rendere verificabile la pretesa.
- La motivazione dell'atto tributario deve consentire al contribuente il controllo della correttezza della liquidazione, non essendo sufficiente una formula generica o un rinvio privo dei criteri matematici impiegati.
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