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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28815/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della società contribuente contro il rigetto, in primo grado, del ricorso avverso un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a una sentenza civile. L'unico motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, 37 e ss. d.P.R. n. 131 del 1986 e 7 L. n. 212 del 2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione dell'avviso, nonostante esso indicasse numero, data, parti della sentenza e normativa applicabile. La contribuente ha resistito con controricorso, sostenendo la carenza motivazionale dell'atto, che non consentiva di comprendere la base di calcolo e la distinzione tra i diversi atti e importi tassati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR, osservando che, in materia di avviso di liquidazione, la motivazione non può limitarsi al richiamo della sentenza o degli atti prodromici, ma deve indicare anche il tributo dovuto e gli elementi matematici della quantificazione, così da consentire al contribuente di verificare il calcolo. Nel caso concreto, l'avviso non distingueva tra i diversi atti imponibili né individuava puntualmente quelli enunciati nella sentenza, omettendo l'esposizione dei criteri di calcolo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente. È stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di avviso di liquidazione dell'imposta di registro, la motivazione non è sufficiente se si limita al mero richiamo della sentenza o degli atti presupposti: occorre indicare anche il tributo determinato e gli elementi di calcolo utilizzati.
  • Quando l'imposizione riguarda più capi o più atti imponibili, l'ufficio deve distinguere analiticamente le singole componenti dell'imposta e individuare in modo puntuale gli atti tassati, così da rendere verificabile la pretesa.
  • La motivazione dell'atto tributario deve consentire al contribuente il controllo della correttezza della liquidazione, non essendo sufficiente una formula generica o un rinvio privo dei criteri matematici impiegati.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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