Cassazione Civile, Ordinanza n. 22445/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso IVA relativo all'anno 2006. Dopo un primo diniego del 2007, impugnato e divenuto definitivo a seguito di una precedente decisione della Cassazione, la società ha presentato nel 2015 una nuova istanza di rimborso chiedendo il riesame della pratica sulla base di due successive sentenze, passate in giudicato, che avevano annullato avvisi di accertamento emessi per il medesimo periodo d'imposta e avevano escluso la qualifica di società non operativa. L'Ufficio ha emesso un nuovo provvedimento che confermava il precedente diniego. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, ma in appello l'Agenzia ha sostenuto che il nuovo atto fosse una mera conferma del precedente diniego e quindi non autonomamente impugnabile, oltre che coperto da giudicato. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione del giudicato e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che le sopravvenienze rappresentate dalle nuove sentenze favorevoli avrebbero consentito la riproposizione dell'istanza di rimborso; con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 100 c.p.c., contestando la qualificazione dell'atto come mero diniego di autotutela e la tesi della sua non autonoma impugnabilità, nonché la presunta novità dell'eccezione sollevata in appello dall'Agenzia.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo e, per difetto di interesse, inammissibile il primo. Ha affermato che il provvedimento del 2015 era un atto meramente confermativo del precedente diniego di rimborso, privo di autonoma istruttoria e di nuova motivazione, e dunque non autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, poiché l'impugnazione poteva riguardare solo eventuali profili di illegittimità del rifiuto di autotutela, non la fondatezza della pretesa tributaria ormai definitiva. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, la Corte ha escluso che l'Agenzia avesse introdotto una nuova eccezione in senso stretto, trattandosi di argomentazione difensiva. Poiché la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome, il rigetto della censura che colpiva una di esse ha reso inammissibile l'altra per difetto di interesse. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese di legittimità.
Norme richiamate
individua i vizi denunciabili in cassazione invocati dalla ricorrente (violazione di legge e nullità della sentenza).
richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione al giudicato processuale.
richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato e la sua portata preclusiva.
richiamati dalla ricorrente in relazione al giudicato nel processo tributario.
il diniego meramente confermativo non è autonomamente impugnabile; l'impugnazione del diniego di autotutela è ammessa solo per vizi del rifiuto, non per rimettere in discussione la pretesa tributaria definitiva.
nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto, non le mere argomentazioni difensive.
richiamato dalla ricorrente nel dedurre la nullità per carenza di interesse/legittimazione processuale, ma la censura è stata respinta.
citato nel contesto del precedente contenzioso sulla qualificazione della società come non operativa.
art. 2-quater d.l. 564/1994 conv. in l. 656/1994
richiamato dalla Corte, in materia di autotutela tributaria, come base normativa del potere di annullamento d'ufficio.
art. 53 Cost.
evocato dalla Corte costituzionale richiamata nella decisione per bilanciare interesse fiscale e stabilità dei rapporti giuridici.
art. 97 Cost.
richiamato nel passaggio sulla discrezionalità dell'autotutela e sul buon andamento dell'amministrazione.
artt. 24 e 113 Cost.
richiamati per escludere che l'assenza di un obbligo di provvedere sull'istanza di autotutela leda la tutela giurisdizionale.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, un atto che si limita a confermare senza autonoma istruttoria e senza nuova motivazione un precedente diniego definitivo è un atto meramente confermativo e, come tale, non è autonomamente impugnabile.
- L'impugnazione del diniego di autotutela tributaria può investire soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto di riesame, non la fondatezza della pretesa fiscale ormai coperta da giudicato o comunque definitiva.
- Nel processo tributario il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto; restano ammissibili le argomentazioni difensive volte a contrastare la censura avversaria o la soluzione adottata dal giudice di primo grado.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sostenerne il dispositivo, il ricorrente deve censurarle tutte: il rigetto o l'inammissibilità di una sola censura rende inammissibili per difetto di interesse le altre.
- L'autotutela tributaria ha natura discrezionale e non costituisce un mezzo di tutela del contribuente; la sua attivazione non può essere pretesa come dovere generale dell'amministrazione.
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