Cassazione Civile, Ordinanza n. 34529/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato; amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato il rispetto del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, anche alla luce del visto del PM risultante dal registro informatico. Con il ricorso per cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto, che le risultanze SICID non bastassero a provare l’avvenuta comunicazione nelle forme di legge e che l’attestazione interna dell’ufficio civile comprovasse l’assenza di comunicazioni telematiche o cartacee; inoltre assumeva che non potesse gravare sul PM l’onere di provare la data di effettiva conoscibilità dell’atto. La Corte ha riqualificato la questione nel quadro del termine di impugnazione applicabile ai decreti di liquidazione in materia di spese di giustizia e ha ritenuto comunque tardiva l’opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, l’inammissibilità per difetto della sommaria esposizione dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; in ogni caso ha affermato che il ricorso non superava il controllo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché il Tribunale aveva deciso in modo sostanzialmente conforme alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha precisato che l’opposizione al decreto di pagamento ex art. 84 d.P.R. n. 115/2002, disciplinata dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in difetto di tali forme, opera comunque il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto. Di conseguenza, anche a voler prescindere dalle modalità della comunicazione, l’opposizione era comunque tardiva. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per la natura del ricorrente e la mancata costituzione degli intimati; escluso anche l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
prevede l’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spese di giustizia; il rimedio è esperibile nei termini previsti dalla disciplina processuale richiamata.
il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile ai sensi dell’art. 170.
le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario; per tali provvedimenti si applica il termine breve di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.
richiamato in via sistematica per qualificare il decreto di liquidazione come provvedimento assimilabile a ordinanza appellabile, con conseguente applicazione del termine breve di impugnazione.
in mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento, resta applicabile il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione, operante per i provvedimenti decisori e definitivi.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.
il ricorso è inammissibile se la decisione impugnata è conforme all’interpretazione della Corte di cassazione.
richiamato dal ricorrente come norma sulla comunicazione degli atti; la Corte non accoglie la censura perché la questione è comunque superata dalla tardività dell’opposizione.
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché, anche a prescindere dal tema probatorio, l’opposizione risulta comunque tardiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non è stato applicato l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché mancavano i presupposti processuali.
Massime di principio
- L’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine breve di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; se tali forme mancano, opera comunque il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è indispensabile una sommaria ma chiara esposizione dei fatti di causa; la sua assenza determina inammissibilità a prescindere dalla fondatezza dei motivi.
- È inammissibile il ricorso che non superi il controllo di conformità alla giurisprudenza di legittimità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., quando la decisione impugnata sia comunque corretta nella regula iuris applicata.
- Nelle controversie sulle spese di giustizia la contestazione sulle modalità o sulla prova della comunicazione del provvedimento non consente di superare il rilievo della tardività se, in ogni caso, il termine lungo di impugnazione risulta spirato.
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