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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31737/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una persona fisica aveva proposto opposizione avverso un'ingiunzione fiscale emessa da un Comune per il recupero di due sanzioni amministrative per superamento del limite di velocità, relative a verbali di contestazione non opposti nei termini. Il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione limitatamente al profilo del quantum, ritenendo non corretta l'applicazione della maggiorazione del 10% semestrale prevista dall'art. 27 della legge n. 689/1981. In appello, il Tribunale aveva confermato l'illegittimità dell'atto per indeterminatezza dei criteri di calcolo e insufficienza della motivazione, aggiungendo considerazioni sulla possibilità di procedere a riscossione mediante ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910 e sull'applicabilità della maggiorazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse pronunciato d'ufficio su nullità e modalità di riscossione non devolute; 2) violazione di norme sulla motivazione degli atti e sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo, sostenendo la legittimità dell'ingiunzione e l'erroneità della declaratoria di nullità per difetto di motivazione; 3) violazione di norme in tema di riscossione delle sanzioni amministrative e ingiunzione fiscale, per avere escluso la legittimità del ricorso a tale procedura; 4) violazione delle norme sulla maggiorazione ex art. 27 l. 689/1981, per avere escluso che essa potesse applicarsi alla riscossione tramite ingiunzione fiscale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché il Tribunale non aveva deciso d'ufficio sulla questione, ma si era pronunciato su un profilo devoluto con l'appello; ha accolto il secondo motivo, affermando che la maggiorazione del 10% semestrale ex art. 27 l. 689/1981 ha natura di sanzione aggiuntiva che sorge ex lege quando la sanzione principale diviene esigibile, sicché non occorre che nell'ordinanza-ingiunzione siano predeterminati i criteri di calcolo e non sussiste il vizio di motivazione ravvisato dal Tribunale; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché le relative questioni non costituivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma meri argomenti ulteriori svolti ad abundantiam e non oggetto di impugnazione incidentale della controparte. La sentenza è stata cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare d'ufficio su questioni non devolute, ma nel caso concreto il Tribunale non è incorso nel vizio denunciato perché la questione era stata effettivamente devoluta con l'appello.

  • art. 27 della legge n. 689/1981

    La maggiorazione del 10% semestrale ha natura di sanzione aggiuntiva ex lege, che sorge dal momento in cui la sanzione principale diviene esigibile; perciò è legittima l'iscrizione a ruolo o l'emissione dell'atto di riscossione per un importo comprensivo anche di tale aumento, senza necessità di predeterminare in modo analitico i criteri di calcolo nell'atto sanzionatorio.

  • artt. 12 e 25 d.P.R. 602/1973

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della completezza degli elementi dell'atto, ma la Corte non fonda su di essi una specifica interpretazione autonoma nel dispositivo.

  • art. 7 legge n. 212/2000

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di motivazione degli atti, senza una specifica elaborazione autonoma da parte della Corte.

  • r.d. n. 639/1910

    Richiamato in relazione alla procedura di ingiunzione fiscale; le questioni sulla sua applicabilità sono state dichiarate inammissibili perché estranee alla ratio decidendi.

  • artt. 156 e 157 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo, senza che la Corte ne svolga una specifica applicazione decisoria.

  • art. 203, comma 3, codice della strada

    Indicato come lex specialis rilevante dal giudice di merito e richiamato nel ricorso; la Corte non ne fa il fondamento della propria decisione, che si concentra sulla natura della maggiorazione ex art. 27 l. 689/1981.

  • artt. 194 e 206 codice della strada

    Norme richiamate dal ricorrente in tema di riscossione delle sanzioni amministrative e rinvio alla disciplina generale, senza autonoma statuizione decisiva nella pronuncia di legittimità.

  • art. 52 d.lgs. 446/1997

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della possibilità di utilizzare l'ingiunzione fiscale; la Corte non ne trae una regula iuris specifica ai fini della decisione.

  • art. 1, comma 2, legge n. 689/1981

    Richiamato nel quarto motivo per l'estensibilità della disciplina della maggiorazione, ma non oggetto di autonoma ratio decidendi.

Massime di principio

  • La maggiorazione semestrale del 10% prevista dall'art. 27 della legge n. 689/1981 per il ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative ha natura di sanzione aggiuntiva ex lege e matura automaticamente quando la sanzione principale diviene esigibile.
  • Quando la pretesa sanzionatoria è determinata dalla legge, non è necessario che l'atto indichi analiticamente i criteri di calcolo della maggiorazione, se questi discendono direttamente dalla norma.
  • In cassazione sono inammissibili le censure rivolte contro argomentazioni svolte dal giudice di merito ad abundantiam, se non costituiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il vizio di ultrapetizione o pronuncia d'ufficio non ricorre quando il giudice di merito si pronuncia su una questione effettivamente devoluta dall'impugnazione, anche se la motivazione tocca profili ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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