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Sentenza

Sentenza del 05/11/2021 n. 31966 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione n. (XXXXX) relativo all'applicazione dell'imposta di registro per omessa registrazione della sentenza del Tribunale di Catania n. 3646/2012. La società denunciava il difetto di motivazione dell'atto e la mancata allegazione della sentenza richiamata, nonché contestava l'applicazione dell'aliquota dello 0,50% alle fideiussioni enunciate nella sentenza ritenendo che tali garanzie fossero già state assoggettate a tributo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e decidendo nel merito: ha rigettato il ricorso introduttivo della società contribuente e ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione. Sul punto della motivazione/obbligo di allegazione la Corte ha stabilito che l'obbligo di allegare l'atto richiamato (la sentenza) sussiste solo se l'atto non è conosciuto né ricevuto dal contribuente; quando il contribuente è parte del giudizio e l'avviso riporta gli estremi identificativi e il contenuto essenziale (capi del dictum), l'allegazione è superflua e la motivazione 'per relationem' è sufficiente. Sul punto delle fideiussioni la Corte ha affermato che le garanzie personali enunciate in sentenza sono soggette a tassazione proporzionale (0,50%) ai sensi della tariffa del D.P.R. n.131/1986 e dell'art.22 dello stesso DPR, pertanto l'esclusione dalla tassazione decisa in primo grado non doveva essere confermata. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7

    L'obbligo di motivazione e di allegazione di altro atto richiamato sussiste per garantire il diritto di difesa; tuttavia l'allegazione non è necessaria se l'atto richiamato è conosciuto o conoscibile dal contribuente o se l'avviso riproduce il contenuto essenziale dell'atto.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22

    Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti non registrati, l'imposta si applica alle disposizioni enunciate; quindi le fideiussioni enunciate in una sentenza tra le stesse parti possono essere assoggettate a registro.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa allegata, Parte Prima, art. 6

    Prevede l'imposizione proporzionale (0,50%) sulle garanzie reali e personali a favore di terzi: applicata alle fideiussioni enunciate nella sentenza nella misura rilevante per la capacità contributiva attuale.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 7 del 1999

    Conferma che la fideiussione enunciata in provvedimento giudiziario richiesto dal creditore può essere tassata limitatamente alla parte non ancora eseguita e che esprime attuale capacità contributiva.

  • D.P.R. 30 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 3

    Citato nel ricorso come riferimento normativo relativo alle obbligazioni di motivazione degli atti fiscali; interpretato congiuntamente all'art.7 dello Statuto del contribuente.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56

    Richiamato tra le norme contestate a supporto della censura sulla motivazione; utilizzato a corollario nell'analisi della legittimità dell'atto impositivo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 16

    Richiamati dall'Ufficio in relazione alla tassazione delle disposizioni enunciate; impiegati per sostenere la tassabilità delle manifestazioni di capacità contributiva enunciate nella sentenza.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento delle censure in Cassazione per violazione di norme di diritto; utilizzato come presidio procedurale per dedurre violazione di legge.

Massime di principio

  • L'obbligo di allegare all'atto impositivo l'atto richiamato (es. sentenza) sussiste solo se quell'atto non è conosciuto né ricevuto dal contribuente; quando il contribuente è parte del relativo giudizio e l'avviso riporta gli estremi identificativi e il contenuto essenziale, la motivazione per relationem è sufficiente.
  • La motivazione dell'avviso di liquidazione non può essere integrata retroattivamente dall'Amministrazione in giudizio: l'atto notificato deve consentire al contribuente di comprendere immediatamente le ragioni della pretesa e determinare l'esercizio del diritto di difesa.
  • Per valutare se il contenuto essenziale è riprodotto, l'avviso deve indicare gli elementi di fatto e di diritto (almeno il dictum e gli estremi identificativi) che consentono al contribuente di conoscere l'oggetto e la base della pretesa.
  • Le fideiussioni enunciate in una sentenza tra le stesse parti possono essere assoggettate all'imposta di registro nella misura dell'aliquota proporzionale (0,50%) se costituiscono manifestazione di capacità contributiva ancora rilevante (in particolare per la parte non ancora eseguita).
  • In presenza di contrasto giurisprudenziale rilevante sulle questioni di diritto la Corte può compensare le spese di lite; in casi analoghi è frequente un esame puntuale se il contribuente è effettivamente a conoscenza dell'atto richiamato prima della notifica.

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