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Sentenza

Sentenza del 05/11/2021 n. 9833 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Studi di settore - presupposto per l'accertamento - contraddittorio con il contribuente - onere della prova contraria del contribuente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

l'ufficio ha motivato l'accertamento esclusivamente sull'applicazione degli studi di settore dopo che il contribuente, nonostante il rituale invito al contraddittorio, non ha partecipato; la questione è se e in quali limiti le risultanze degli studi di settore possano essere utilizzate come base dell'accertamento analitico-induttivo e quale sia l'onere della prova in capo al contribuente per dimostrare che la propria attività si discosta dal modello normale preso a riferimento

La decisione

la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento basato unicamente sugli studi di settore quando l'ufficio non sia riuscito a costituire il contraddittorio nonostante il regolare invito: gli studi di settore costituiscono elementi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall'art. 39 co.1 lett. d DPR 600/1973 e dall'art. 54 DPR 633/1972 per l'applicazione del metodo analitico-induttivo. Spetta invece al contribuente l'onere di provare l'esistenza di cause o circostanze che giustifichino l'allontanamento della sua attività dal modello normale cui si riferiscono i parametri; in mancanza di tale prova l'accertamento è confermato

Norme richiamate

  • DPR n. 600/1973

    la norma autorizza l'uso del metodo analitico-induttivo purché fondato su elementi che presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza; gli studi di settore possono costituire tali elementi ove non confutati dal contribuente

  • DPR n. 633/1972

    articolo richiamato per il principio analogo nell'ambito IVA: anche qui gli elementi indici (come gli studi di settore) possono legittimare l'accertamento analitico-induttivo se dotati dei requisiti probatori richiesti

  • D.L. 331/1933

    art. 62-bis, conv. in L. n. 427/1993

    richiamata come parte del quadro normativo che disciplina tecniche di accertamento basate su dati e presunzioni e la loro disciplina probatoria; conferma che l'ufficio può utilizzare elementi indici purché il contribuente non dimostri il contrario

Massime di principio

  • Gli studi di settore possono essere utilizzati come base dell'accertamento solo se l'ufficio ha offerto al contribuente il contraddittorio e quest'ultimo non ha fornito chiarimenti idonei a rimuovere l'incoerenza
  • Se il contribuente non partecipa al contraddittorio nonostante il regolare invito, l'ufficio può legittimamente motivare l'accertamento sulla base degli studi di settore, considerati idonei a soddisfare i requisiti di gravità, precisione e concordanza
  • L'onere della prova spetta al contribuente: tocca a lui dimostrare l'esistenza di cause obiettive o circostanze che giustifichino lo scostamento dal modello 'normale' preso a riferimento dagli studi di settore
  • Se il contribuente produce chiarimenti e documentazione che dimostrano errori o infedeltà delle informazioni utilizzate per il calcolo degli studi, le risultanze degli studi non possono essere usate per l'accertamento
  • È essenziale che l'ufficio documenti il corretto invio e i tentativi di instaurare il contraddittorio; l'assenza di tale documentazione può indebolire la legittimità dell'accertamento basato esclusivamente sugli studi
  • Gli studi di settore non sono prova assoluta: restano elementi indiziari che diventano decisivi soprattutto quando il contribuente non esercita il diritto di spiegare o confutare i dati

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