Sentenza del 05/11/2021 n. 4967 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Registro - Spese processuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva di poter prenotare a debito il contributo unificato per le spese processuali. La questione verteva sulla possibilità per enti pubblici non statali (enti territoriali) e per l'INPS di beneficiare della prenotazione a debito, beneficio previsto dal TU delle spese di giustizia per alcune amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il giudice ha negato il diritto alla prenotazione a debito per gli enti territoriali e per l'INPS, ritenendo che il contributo unificato sia un tributo erariale e che il beneficio della prenotazione a debito sia riservato solo alle amministrazioni pubbliche espressamente indicate dalla disciplina (le cosiddette "alta amministrazione" o amministrazione dello Stato). L'INPS è qualificato come ente pubblico non economico e non rientra nell'Amministrazione dello Stato ai fini dell'applicabilità del beneficio. La decisione è conforme alla giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. 23879/2020, 23597/2020).
Norme richiamate
d.P.R. 155/2002
La disciplina del T.U. sulle spese di giustizia contenuta nel d.P.R. individua le amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato; tale disciplina delimita l'operatività del beneficio e lo riserva alle amministrazioni espressamente indicate.
d.P.R. 131/1986
Richiamato per le norme procedurali e classificatorie rilevanti alla determinazione delle categorie di amministrazione; viene interpretato in senso restrittivo rispetto all'estensione del beneficio alle amministrazioni non statali.
Massime di principio
- La prenotazione a debito del contributo unificato è applicabile solo alle amministrazioni pubbliche espressamente indicate dalla normativa sul T.U. delle spese di giustizia; non è un diritto automatico di tutti gli enti pubblici.
- Gli enti territoriali (Regioni, Comuni, Province, ecc.) non rientrano nella categoria di "Amministrazione dello Stato" cui è riservato il beneficio, quindi non possono prenotare a debito il contributo unificato.
- L'INPS, pur essendo un ente pubblico, è qualificato come ente pubblico non economico e non costituisce parte dell'Amministrazione dello Stato ai fini della prenotazione a debito; la sua richiesta va quindi respinta salvo diversa previsione normativa esplicita.
- In situazioni analoghe occorre verificare la qualificazione giuridica dell'ente ("alta amministrazione" vs ente pubblico non statale) e consultare l'elenco normativo previsto dal T.U. delle spese di giustizia prima di richiedere la prenotazione a debito.
- Se un ente ritiene di avere titolo al beneficio, è utile portare in giudizio prove normative chiare (o intervenire per modifica normativa); altrimenti la prassi è che lo Stato/resistente prevalga e il contributo debba essere versato normalmente.
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