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Sentenza

Sentenza del 05/11/2021 n. 1342 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda due distinti profili collegati all'IVA sugli importazioni per gli anni 2006/2007: (1) due avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che recuperano a tassazione l'IVA indebitamente detratta in relazione a bollette doganali con importi sovrafatturati (operazioni ritenute oggettivamente e parzialmente inesistenti sulla base di rilievi della GDF) e relative sanzioni; (2) una istanza di rimborso dell'IVA pagata in eccesso in Dogana, respinta per silenzio-rifiuto e contestata dalla società. La società ha impugnato entrambe le decisioni di primo grado e chiesto la riunione delle procedure.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha disposto la riunione dei procedimenti per connessione e ha respinto gli appelli della XX SRL, confermando entrambe le sentenze di primo grado: (i) confermata la legittimità degli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per l'indeducibilità della quota di IVA riferita a operazioni parzialmente inesistenti e per l'applicazione delle sanzioni (con conferma della rideterminazione delle stesse secondo il DLGS 158/15); (ii) confermato il rigetto del ricorso per il rimborso dell'IVA pagata in Dogana, per decorrenza del termine triennale per variazioni doganali (art.11 DLGS 374/90), per l'esistenza di un contesto di frode che esclude la restituzione e perché la pretesa amministrativa sottostante era infondata. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio: €28.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate e €15.000,00 a favore dell'Agenzia delle Dogane.

Norme richiamate

  • DLGS 158/15

    La rideterminazione delle sanzioni è stata applicata correttamente in base alla disciplina introdotta dal decreto, essendo le sanzioni originate da comportamento consapevolmente illecito.

  • Cassazione, ordinanza n. 19652/2020 (giurisprudenza)

    Principio richiamato secondo cui il destinatario della fattura relativa ad operazioni anche parzialmente inesistenti non può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.

  • DLGS 471/97, art. 6 comma 6 (nel testo modificato dall'art. 1 comma 935 L. 205/17)

    "la restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale."

    La norma non è applicabile retroattivamente alle annualità 2006/2007 e, comunque, prevede l'esclusione della restituzione dell'imposta se il versamento è avvenuto in un contesto di frode, applicazione ritenuta pertinente nel caso di specie.

  • DLGS 374/90, art. 11

    Stabilisce il termine triennale per le variazioni delle dichiarazioni doganali: dopo dieci anni non è possibile rettificare le bollette doganali per ottenere un rimborso.

  • DLGS 546/92, art. 21

    Regola l'istanza di rimborso/ricorso amministrativo: la Commissione osserva che l'istanza di rimborso avanzata dalla società è basata su un presupposto ritenuto privo di valenza giuridica (la precedente richiesta dell'Agenzia delle Entrate), pertanto inidonea a fondare il rimborso.

Massime di principio

  • La detrazione dell'IVA è esclusa quando l'imposta riguarda operazioni inesistenti o parzialmente inesistenti: il destinatario della fattura non può legittimamente detrarre l'IVA relativa alla parte sovrafatturata.
  • La circostanza che l'IVA sia stata pagata in Dogana al momento dell'importazione non impedisce all'Amministrazione finanziaria di recuperare l'IVA indebitamente detratta se l'operazione è stata realizzata in un contesto di frode.
  • Se la Guardia di Finanza constata fatti con rilevanza penale, il raddoppio dei termini di accertamento può trovare giustificazione anche senza l'immediativo inoltro di una denuncia formale; ciò legittima la tempestiva notifica degli accertamenti fiscali.
  • La richiesta di rimborso dell'IVA pagata in Dogana è soggetta ai termini specifici per la rettifica delle bollette doganali (termine triennale ex art.11 DLGS 374/90); decorsi tali termini, la rettifica non è più ammissibile.
  • La presenza di fatti penalmente accertati o ammissioni dei soci in sede penale rafforza la posizione dell'Amministrazione nel contenzioso tributario e può escludere il diritto alla restituzione dell'imposta in caso di frode.
  • Le norme che escludono la restituzione dell'imposta versata in un contesto di frode si applicano anche se il contribuente sostiene di aver erroneamente dichiarato valori in Dogana; la frode esclude il rimborso.
  • Le sanzioni amministrative possono essere rideterminate alla luce della disciplina vigente (es. DLGS 158/15), ma la responsabilità sanzionatoria resta applicabile se il comportamento è stato consapevolmente illecito.

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