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Sentenza

Sentenza del 05/11/2021 n. 1345 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Tizia aveva presentato il 17 luglio 2007 istanza di rimborso IRAP per gli anni 2002-2004 sostenendo di non essere soggetta a IRAP per mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione (svolgimento personale dell'attività, assenza di collaboratori, spese e beni strumentali). L'Amministrazione è rimasta inerte e si è formato un silenzio-rifiuto il 15 ottobre 2007. Tizia ha notificato ricorso il 13 ottobre 2017 e si è costituita in giudizio l'8 febbraio 2018. La Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto il ricorso inammissibile per costituzione tardiva oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 22 D.Lgs. 546/1992, ritenendo non applicabile l'art. 17-bis (moratoria 90 giorni) perché quest'ultimo riguarda gli atti notificati dal 1° aprile 2012. Tizia in appello ha contestato che il silenzio debba considerarsi atto processuale volto a far nascere il diritto di impugnare e che quindi non possa essere qualificato come atto notificato anteriore alla novella del 2012; ha anche sostenuto nel merito l'assenza di autonoma organizzazione sulla base delle dichiarazioni dei redditi (assenza di spese, solo compensi). L'Agenzia ha resistito deducendo che il silenzio-rifiuto si era formato nel 2007 e che la contribuente non aveva fornito documentazione probatoria sufficiente oltre le dichiarazioni fiscali.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della CTP. Ha ritenuto che il silenzio formatosi il 15/10/2007 abbia natura sostanziale di atto di rigetto (silenzio-rifiuto) e quindi sia da considerarsi come atto formatosi anteriormente alla modifica normativa entrata in vigore per l'istituto dell'art. 17-bis (1° aprile 2012). Di conseguenza la disciplina della 'moratoria' non è applicabile e la costituzione effettuata l'8/2/2018 è tardiva rispetto al termine previsto, con conseguente inammissibilità del ricorso. Le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, D.Lgs. 446/1997 (IRAP)

    Individua l'ambito soggettivo di applicazione dell'IRAP e il requisito dell'autonoma organizzazione per l'assoggettamento; la controversia originava dalla censura di assenza di tale requisito da parte della contribuente.

  • art. 22, D.Lgs. 546/1992

    Prevede il termine per la costituzione in giudizio (30 giorni) a pena di inammissibilità; la CTP aveva ritenuto applicabile tale termine e la tardiva costituzione ha portato all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992

    Istituisce la moratoria (reclamo/istituto di mediazione) con un termine più ampio (90 giorni) per gli atti notificati dal 1° aprile 2012; la CTR ha ritenuto non applicabile tale disciplina al silenzio-rifiuto formato nel 2007.

  • art. 39, co. 11, D.L. n. 98/2011

    Richiamato in relazione all'entrata in vigore dell'obbligo dell'istituto di mediazione; la decisione osserva che la norma non estende la moratoria ai silenzi formatisi anteriormente all'intervento normativo.

  • art. 19, comma 1, D.Lgs. 546/1992, lett. g)

    Elenca fra gli atti impugnabili il 'rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi'; la CTR ha utilizzato tale lett. g) per sostenere la natura sostanziale del silenzio-rifiuto, ossia che il silenzio equivale ad atto di rigetto formatosi in un determinato momento.

Massime di principio

  • Il silenzio dell'Amministrazione può assumere natura sostanziale (silenzio-rifiuto) e, se formato prima dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 17-bis (1° aprile 2012), va considerato come atto 'formato' in quella data e non beneficia della moratoria dei 90 giorni.
  • Quando il silenzio è qualificato come silenzio-rifiuto anteriore al 1/4/2012 si applicano i termini ordinari di costituzione (art. 22 D.Lgs. 546/1992): la costituzione oltre il termine può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Se si vuole far valere un rimborso fondato sulla mancata autonoma organizzazione (es. professionista che lavora personalmente), è necessario produrre prova documentale adeguata (elementi contabili, prove dell'assenza di dipendenti/collaboratori, assenza di spese per beni strumentali ecc.), non limitandosi solo alle dichiarazioni dei redditi.
  • Prima di impugnare valutare con attenzione la data di formazione del silenzio e l'eventuale rilevanza della normativa vigente al momento della formazione: la qualificazione temporale del silenzio è cruciale per determinare i termini e la procedura applicabile.
  • In ipotesi di istanze presentate antecedentemente al 2012, il contribuente che intende promuovere il giudizio deve curare la tempestiva costituzione in giudizio e l'istruttoria probatoria già in primo grado, poiché la mancata produzione di documentazione può essere decisiva sul merito qualora il giudice entri nella valutazione sostanziale.

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