Sentenza del 05/11/2021 n. 1346 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva emesso avvisi di accertamento per Ires, Iva e sanzioni a seguito di verifica diretta originariamente alla ZZ, ma indirizzati alla XX in ragione di un presunto subentro della XX per fusione per incorporazione della ZZ (operazione asserita avvenuta il 23/09/2016). Inoltre l'Ufficio aveva dichiarato la natura commerciale dell'ente e ritenuto TIZIO responsabile in solido ex art. 38 c.c. per aver agito in nome e per conto dell'associazione. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi di XX e di TIZIO ritenendo carente la prova del subentro e della successione universale fra associazioni non riconosciute e ritenendo non provata la concreta attività esterna di TIZIO che giustificasse la responsabilità solidale; aveva quindi annullato gli avvisi. L'Agenzia ha proposto appello sostenendo l'esistenza del collegamento fra le associazioni (presenza del medesimo presidente CAIO), la prova documentale del subentro e l'operatività negoziale di TIZIO (presentazione di EAS, dichiarazioni IVA, rapporti con banche e garanzie). XX e TIZIO si sono difesi ribadendo l'assenza di notifica all'epoca del presunto subentro, l'inesistenza di successione universale per associazioni non riconosciute e l'insufficiente prova dell'attività esterna di TIZIO nell'anno contestato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado: ha rigettato l'appello dell'Agenzia e dichiarato che l'avviso di accertamento non poteva essere correttamente indirizzato alla XX poiché il PVC era relativo alla ZZ, non è stata provata la fusione/incorporazione e, comunque, tra associazioni non riconosciute la fusione non determina successione a titolo universale nei rapporti dell'associazione estinta (richiamata giurisprudenza della Cassazione). Di conseguenza è stata esclusa anche la responsabilità solidale di TIZIO; l'Agenzia è stata condannata alle spese di lite (liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA e CPA).
Norme richiamate
La responsabilità solidale per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta si limita ai soggetti che hanno effettivamente operato in nome e nell'interesse dell'associazione nei rapporti esterni; il mero possesso della carica non è di per sé sufficiente a determinare l'obbligo solidale senza prova dell'attività esterna concretamente svolta.
art. 2501 cod. civ. (richiamato per distinzione)
La norma tecnica sulla fusione societaria non è applicabile alle associazioni non riconosciute per l'assenza del regime di pubblicità richiesto; pertanto un'operazione di confluenza tra associazioni non riconosciute non produce automaticamente successione a titolo universale.
Cass. Sez. V, n. 5746 del 12.3.2007 (giurisprudenza citata)
Giurisprudenza di legittimità consolidata: lo scioglimento e la confluenza di un'associazione non riconosciuta in altra non determinano successione universale nei rapporti dell'associazione estinta; non essendovi pubblicità, non risultano assolvibili gli adempimenti volti a tutelare i terzi.
Massime di principio
- Per le associazioni non riconosciute la semplice dichiarazione di 'fusione' o 'incorporazione' non è sufficiente a trasferire automaticamente obbligazioni e responsabilità: l'amministrazione deve provare la sussistenza di una effettiva successione e il titolo giuridico che la realizza.
- La responsabilità solidale ex art. 38 c.c. richiede la prova che il soggetto abbia svolto concretamente attività in nome e per conto dell'associazione nei rapporti esterni; il solo ruolo formale di presidente o legale rappresentante non è automaticamente decisivo.
- Nelle procedure tributarie è essenziale che l'avviso di accertamento sia indirizzato al corretto soggetto passivo: se l'accertamento si fonda su fatti riferibili a un ente diverso, l'atto può essere annullato per carenza di legittimazione passiva e di motivazione sul punto.
- La consegna della documentazione contabile al successore può rilevare nei rapporti interni tra associati, ma non basta di per sé a determinare l'obbligo di responsabilità verso i terzi; tuttavia può essere elemento probatorio a favore dell'ex rappresentante se dimostra di non aver omesso la documentazione richiesta.
- Le amministrazioni devono motivare espressamente e documentare il collegamento tra enti (es. identità organizzativa, trasferimento effettivo di attività e posizioni giuridiche) quando pretendono di estendere accertamenti e sanzioni a soggetti diversi dall'originario verificato.
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