Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/11/2021 n. 1346 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva emesso avvisi di accertamento per Ires, Iva e sanzioni a seguito di verifica diretta originariamente alla ZZ, ma indirizzati alla XX in ragione di un presunto subentro della XX per fusione per incorporazione della ZZ (operazione asserita avvenuta il 23/09/2016). Inoltre l'Ufficio aveva dichiarato la natura commerciale dell'ente e ritenuto TIZIO responsabile in solido ex art. 38 c.c. per aver agito in nome e per conto dell'associazione. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi di XX e di TIZIO ritenendo carente la prova del subentro e della successione universale fra associazioni non riconosciute e ritenendo non provata la concreta attività esterna di TIZIO che giustificasse la responsabilità solidale; aveva quindi annullato gli avvisi. L'Agenzia ha proposto appello sostenendo l'esistenza del collegamento fra le associazioni (presenza del medesimo presidente CAIO), la prova documentale del subentro e l'operatività negoziale di TIZIO (presentazione di EAS, dichiarazioni IVA, rapporti con banche e garanzie). XX e TIZIO si sono difesi ribadendo l'assenza di notifica all'epoca del presunto subentro, l'inesistenza di successione universale per associazioni non riconosciute e l'insufficiente prova dell'attività esterna di TIZIO nell'anno contestato.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado: ha rigettato l'appello dell'Agenzia e dichiarato che l'avviso di accertamento non poteva essere correttamente indirizzato alla XX poiché il PVC era relativo alla ZZ, non è stata provata la fusione/incorporazione e, comunque, tra associazioni non riconosciute la fusione non determina successione a titolo universale nei rapporti dell'associazione estinta (richiamata giurisprudenza della Cassazione). Di conseguenza è stata esclusa anche la responsabilità solidale di TIZIO; l'Agenzia è stata condannata alle spese di lite (liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA e CPA).

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    La responsabilità solidale per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta si limita ai soggetti che hanno effettivamente operato in nome e nell'interesse dell'associazione nei rapporti esterni; il mero possesso della carica non è di per sé sufficiente a determinare l'obbligo solidale senza prova dell'attività esterna concretamente svolta.

  • art. 2501 cod. civ. (richiamato per distinzione)

    La norma tecnica sulla fusione societaria non è applicabile alle associazioni non riconosciute per l'assenza del regime di pubblicità richiesto; pertanto un'operazione di confluenza tra associazioni non riconosciute non produce automaticamente successione a titolo universale.

  • Cass. Sez. V, n. 5746 del 12.3.2007 (giurisprudenza citata)

    Giurisprudenza di legittimità consolidata: lo scioglimento e la confluenza di un'associazione non riconosciuta in altra non determinano successione universale nei rapporti dell'associazione estinta; non essendovi pubblicità, non risultano assolvibili gli adempimenti volti a tutelare i terzi.

Massime di principio

  • Per le associazioni non riconosciute la semplice dichiarazione di 'fusione' o 'incorporazione' non è sufficiente a trasferire automaticamente obbligazioni e responsabilità: l'amministrazione deve provare la sussistenza di una effettiva successione e il titolo giuridico che la realizza.
  • La responsabilità solidale ex art. 38 c.c. richiede la prova che il soggetto abbia svolto concretamente attività in nome e per conto dell'associazione nei rapporti esterni; il solo ruolo formale di presidente o legale rappresentante non è automaticamente decisivo.
  • Nelle procedure tributarie è essenziale che l'avviso di accertamento sia indirizzato al corretto soggetto passivo: se l'accertamento si fonda su fatti riferibili a un ente diverso, l'atto può essere annullato per carenza di legittimazione passiva e di motivazione sul punto.
  • La consegna della documentazione contabile al successore può rilevare nei rapporti interni tra associati, ma non basta di per sé a determinare l'obbligo di responsabilità verso i terzi; tuttavia può essere elemento probatorio a favore dell'ex rappresentante se dimostra di non aver omesso la documentazione richiesta.
  • Le amministrazioni devono motivare espressamente e documentare il collegamento tra enti (es. identità organizzativa, trasferimento effettivo di attività e posizioni giuridiche) quando pretendono di estendere accertamenti e sanzioni a soggetti diversi dall'originario verificato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.