Cassazione Penale, Ordinanza n. 36624/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della corte d'appello, quale giudice dell'esecuzione, che ha respinto la richiesta di dichiarare estinto il debito per spese processuali posto a suo carico con una precedente condanna penale divenuta irrevocabile. I fatti rilevanti sono che, dopo la declaratoria di estinzione della pena e di ogni effetto penale conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, egli ha chiesto di considerare estinto anche l'onere di pagamento delle spese processuali. Con il ricorso deduce: a) difetto di competenza del giudice penale, sostenendo che la questione attiene non alla statuizione penale ma alla sussistenza di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., quindi al giudice civile; b) violazione di legge in relazione all'art. 47, comma 12, ord. pen., assumendo che le spese processuali sarebbero una sanzione accessoria o comunque un effetto penale della condanna, richiamando la sentenza n. 98/1998 della Corte costituzionale e la giurisprudenza CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul punto della competenza afferma che, quando si controverte della sussistenza, validità, operatività e attualità del titolo esecutivo derivante da una sentenza penale, la competenza a decidere appartiene al giudice dell'esecuzione penale, non al giudice civile. Quanto al merito della pretesa estintiva, ribadisce che la condanna al pagamento delle spese processuali ha natura di obbligazione civile e non di pena accessoria; ne consegue che l'estinzione della pena e degli effetti penali per esito positivo dell'affidamento in prova non travolge l'obbligo di pagamento delle spese processuali. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la questione riguarderebbe la sussistenza di un titolo esecutivo in sede civile, ma la Corte esclude che ciò sposti la competenza dal giudice penale quando il titolo trae origine dalla sentenza penale.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'estinzione dell'onere di pagamento; la Corte respinge la tesi, ribadendo che l'estinzione della pena non estingue il debito per spese processuali.
È la forma processuale attraverso cui il giudice dell'esecuzione penale decide sulle questioni relative al titolo esecutivo penale e alla sua attualità.
Fondamento della competenza del giudice penale in executivis quando si discuta della sussistenza e operatività del titolo esecutivo derivante dalla sentenza penale.
Richiamato in relazione all'abrogazione operata dal testo unico sulle spese di giustizia; la Corte osserva che tale abrogazione non esclude la competenza penale in executivis nei casi indicati.
Richiamato in motivazione per spiegare che la Corte costituzionale ha valorizzato la natura personalissima dell'obbligo relativo alle spese, nei limiti della disciplina dell'esecuzione penale, senza qualificarlo come pena accessoria.
Citato in motivazione come tertium comparationis per la natura civilistica dell'obbligo di pagamento delle spese di mantenimento in carcere.
Costituzione sent. n. 98/1998
La Corte costituzionale non avrebbe qualificato le spese processuali come pena accessoria, ma ne avrebbe solo evidenziato la natura personalissima e non trasmissibile agli eredi.
Sez. 1, n. 12472 del 16/01/2007
"Le questioni afferenti la validità dell'invito al pagamento delle spese di giustizia non appartengono alla competenza della Commissione tributaria ma spettano alla giurisdizione del giudice dell'esecuzione..."
Utilizzata per affermare la competenza del giudice penale sulle questioni concernenti sussistenza, validità e attualità del titolo esecutivo relativo alle spese.
Sez. 3, n. 38633 del 09/07/2004
Richiamata a sostegno del medesimo principio di competenza penale in executivis.
Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012
Richiamata come decisione apparentemente diversa, ma riferita al solo caso in cui sia contestata la quantificazione delle spese processuali, non la sussistenza dell'obbligo di pagamento.
Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019
Richiamata per ribadire che la controversia sulla quantificazione delle spese può spettare al giudice civile, ma non quella sulla stessa debenza dell'obbligo.
Sez. 5, n. 28081 del 22/03/2013
"La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un'obbligazione civile e non una pena accessoria"
Principio impiegato per negare che l'estinzione della pena comporti anche l'estinzione dell'obbligo di pagare le spese.
Sez. 5, n. 12214 del 17/02/2022
"La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un'obbligazione civile e non una pena accessoria"
Conferma del principio per cui l'obbligo di spese processuali mantiene natura civilistica e resta autonomo rispetto alla pena.
Massime di principio
- Quando si controverte della sussistenza, validità, operatività o attualità del titolo esecutivo formato da una sentenza penale, la competenza appartiene al giudice dell'esecuzione penale e la decisione va adottata nelle forme dell'art. 666 c.p.p.
- La sola contestazione della quantificazione delle spese processuali può spostare la controversia sul piano civilistico; se invece si contesta la debenza dell'obbligo di pagamento, la questione resta devoluta al giudice penale dell'esecuzione.
- La condanna al pagamento delle spese processuali ha natura di obbligazione civile e non di pena accessoria; pertanto, la declaratoria di estinzione della pena o degli effetti penali non estingue automaticamente tale obbligo.
- La qualificazione dell'obbligo di spese processuali come personalissimo o non trasmissibile agli eredi non ne muta la natura civilistica e non comporta la sua estinzione per effetto di misure alternative o dell'estinzione della pena.
- Il giudice dell'esecuzione può respingere come manifestamente infondata la doglianza che pretenda di traslare sul giudice civile una questione inerente a un titolo esecutivo direttamente originato da una sentenza penale.
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