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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36614/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari, resa quale giudice del rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, deducendo vizio di motivazione. In particolare ha sostenuto che il giudice di rinvio avrebbe omesso di motivare sulla sua responsabilità per i reati per i quali era stata condannata, nonostante nei motivi di appello fosse stata chiesta l'assoluzione e vi fossero in atti elementi idonei al proscioglimento. Ha inoltre censurato la conferma degli aumenti di pena per la continuazione, lamentando una motivazione troppo scarna e il mancato rispetto dei principi giurisprudenziali in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure non si confrontavano con la sentenza impugnata, la quale aveva correttamente preso atto del vincolo derivante dalla precedente sentenza rescindente della Cassazione n. 27574 del 23 maggio 2023, che aveva dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso della ricorrente, limitandosi a eliminare la procedibilità per mancanza di querela per alcuni reati. Per effetto di tale precedente decisione era divenuta definitiva l'affermazione di colpevolezza per i delitti residui. Quanto alla doglianza sulla continuazione, la Corte l'ha ritenuta generica e manifestamente infondata, osservando che la sentenza di rinvio aveva ridotto l'aumento complessivo per la continuazione in ragione della caducazione di alcuni reati satellite e aveva confermato i singoli aumenti sulla base della gravità dei residui reati, già valutata nella precedente sentenza di appello. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato implicitamente in relazione agli aumenti di pena per la continuazione e alla loro conferma o rideterminazione dopo l'eliminazione di alcuni reati satellite.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 606 c.p.p.

    Evocato implicitamente dalla deduzione del vizio di motivazione quale motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 627 c.p.p.

    Richiamato in modo sostanziale nel passaggio sul vincolo per il giudice di rinvio derivante dalla sentenza rescindente della Cassazione.

  • L. 186/2000 Corte costituzionale

    Usata come parametro per disporre il versamento alla Cassa delle ammende in assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già superate dal vincolo derivante dalla precedente decisione rescindente.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al contenuto della sentenza di annullamento della Cassazione nei limiti in cui essa abbia definito definitivamente alcune questioni; i punti non devoluti o dichiarati inammissibili non possono essere rimessi in discussione.
  • La censura sulla motivazione della pena per continuazione è generica e non merita accoglimento quando la sentenza di rinvio abbia ridotto l'aumento complessivo per effetto della caducazione di alcuni reati satellite e abbia confermato i singoli aumenti spiegandone la gravità alla luce della valutazione già compiuta in precedenza.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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